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Il Pubblico Ministero emetteva il decreto di irreperibilità senza effettuare alcun tentativo di rintracciare l'indagato utilizzando l'utenza telefonica presente agli atti. Per la Cassazione, le ricerche non erano state complete, conseguendone l'illegittimità del provvedimento stesso.
Il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l'appello presentato dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP, disponendo la custodia cautelare in carcere dell'indagato.
Quest'ultimo propone ricorso per cassazione eccependo la nullità del decreto di irreperibilità in quanto emesso dal Pubblico Ministero nel corso delle...
Svolgimento del processo
Il tribunale di Genova, sezione per il riesame, con ordinanza del 31 maggio 2021 ha parzialmente accolto l'appello presentato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova in data 23/4/2021 e ha disposto applicarsi a B. F. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 159 cod. proc. pen. con riferimento al decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero in data 17/5/2021 e conseguente nullità del decreto di fissazione dell'udienza di riesame e dell'ordinanza emessa dal Tribunale.
2. In data 26 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. L. C., chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. In data 7 settembre 2021 è pervenuta memoria redatta dall'avv. R. che, evidenziando l'assoluta sommarietà delle ricerche effettuate, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il decreto di irreperibilità - emesso dal pubblico ministero nel corso delle indagini in assenza di ricerche e considerato che dagli atti risultavano l'indirizzo della residenza in (omissis), l'indirizzo del domicilio in (omissis) e i numeri delle utenze cellulari sia italiana che rumena - sarebbe nullo e che ciò comporterebbe la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, effettuata presso il difensore d'ufficio che non ha svolto alcuna attività, e di tutti gli atti successivi.
La doglianza è fondata.
1.1. Ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità può essere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerche dell'imputato/indagato effettuate "particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale".
L'irreperibilità, d'altro canto, non ha un valore assoluto ma relativo, in quanto questo si riferisce a una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Pertanto, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, ciò che rileva è la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, tanto che la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento e non "ex post" sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, S., Rv. 238481).
1.2. Come già evidenziato nella sentenza n. 399 del 1998 dalla Corte costituzionale, l'indicazione dei luoghi contenuti nella norma è da considerarsi indicativa e non esaustiva.
Sotto tale profilo, quindi, le ricerche, al fine di garantire la massima tutela del diritto dell'imputato/indagato di partecipare al processo e di esercitare il proprio diritto di difesa, devono essere effettive, utilizzando cioè in modo efficace le notizie e le informazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati.
Il sistema processuale, così come anche meglio specificato con la disciplina dell'assenza, con la previsione che il processo sia sospeso qualora non vi sia certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza della celebrazione dello stesso e, infine, con la previsione di una impugnazione straordinaria come la rescissione del giudicato, infatti, impone di leggere e interpretare la norma nel senso di attribuire il massimo rilievo al principio di effettività delle ricerche.
1.3. A fronte di tale lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata la più recente giurisprudenza di legittimità ha superato un precedente contrasto e, con specifico riferimento a quanto rileva per la soluzione del caso di specie, ha riconosciuto l'illegittimità del decreto di irreperibilità e di ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica in possesso dell'autorità competente, in quanto così operando questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca (così da ultimo Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, C., Rv. 279984 alla quale si rinvia per le puntuali osservazioni in questa contenute; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, S., Rv. 265327; Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C. Rv. 261710 con riferimento all'effettività delle ricerche).
1.4. Dagli atti, cui la questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale, risulta che nel corso delle indagini era emerso:
- che la ricorrente aveva in uso l'utenza telefonica italiana 327/189882 (cfr. atto di querela);
-che la ricorrente all'atto dell'attivazione dell'utenza aveva indicato un indirizzo in Genova e che l'utenza era in rimasta ininterrottamente uso (cfr. anagrafica acquisita agli atti dalla polizia giudiziaria presso la W.);
- che nessuna ricerca era stata effettuate presso l'indirizzo indicato nella documentazione acquisita presso la W. (cfr. decreto di irreperibilità e verbali di ricerche in atti);
- che non era stato effettuato nessun tentativo di rintracciare la ricorrente utilizzando l'utenza cellulare in atti (cfr. decreto di irreperibilità e verbali di ricerche in atti);
- che comunque la ricorrente, all'atto della notifica ed esecuzione dell'ordinanza, aveva ancora in uso l'utenza cellulare (omissis) (cfr. verbale di notifica del provvedimento ed esecuzione dell'ordinanza).
1.5. Alla luce dei principi indicati e sulla base di quanto emerso dagli atti deve concludersi che le ricerche effettuate sono incomplete e che, pertanto, il decreto di irreperibilità emesso è illegittimo e la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, effettuata presso il difensore d'ufficio, deve ritenersi omessa (quanto alla notifica effettuata presso il difensore d'ufficio cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/201, dep. 2020, I., Rv. 279420).
Situazione questa che ha determinato la nullità della procedura incidentale avanti al Tribunale del riesame e dell'ordinanza in tale sede pronunciata quale giudice dell'appello cautelare (Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, S., Rv. 277515).
2. L'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impone di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare con tale provvedimento disposta e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova, competente ai sensi dell'arte. 307, comma 7 cod. proc. pen. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. Pen.