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22 ottobre 2021
Edificazione abusiva: quando inizia a decorrere il termine di prescrizione?

Il reato di edificazione abusiva ha natura permanente, dunque la consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino al termine dell'attività abusiva. In tal senso, la Cassazione specifica cosa debba intendersi per «termine» dell'attività edificatoria abusiva ai fini della decorrenza della prescrizione.

La Redazione

La Corte d'Appello di Messina condannava gli imputati poiché ritenuti responsabili di avere realizzato una serie di opere edilizie in assenza di concessione edilizia o in completa difformità dalla C.E. n. 8/1992. Tra le sue argomentazioni, la Corte di merito affermava che la condotta, nonostante fosse riconducibile ad opere abusive realizzate prima del 2000, non poteva dirsi prescritta, trattandosi di reato permanente, il quale inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza stessa che si verifica con la sospensione totale dei lavori oppure con il completamento dell'opera. Nel caso concreto, invece, emergeva che una delle opere abusive era allo stato rustico, dunque non ultimato, e non era possibile affermare la sussistenza della completa volontaria sospensione dei lavori.
Contro la suddetta decisione, propongono ricorso per cassazione gli imputati.

Con la sentenza n. 37843 del 21 ottobre 2021, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
A tal proposito, gli Ermellini ribadiscono che «in materia edilizia, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si considera in “totale difformità” l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in “parziale difformità” l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale».

Ciò posto, la Corte affronta la questione relativa alla determinazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del reato edilizio contestato, rilevando in via preliminare che esso ha natura permanente, dunque la consumazione inizia con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino al termine dell'attività edificatoria abusiva. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado».
Nel caso di specie, il responsabile del settore abusivismo edilizio competente aveva dichiarato che le opere oggetto di contestazione erano state tutte realizzate prima del 2000, non essendoci stati altri interventi in epoca successiva fino al 2018, quando gli imputati avevano presentato domanda di sanatoria.
Alla luce di ciò, la desistenza ha fatto sì che maturasse la prescrizione del reato ben prima dell'accertamento a cui ha dato impulso il presente procedimento, a nulla rilevando che successivamente sia stata chiesta la sanatoria.

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