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22 ottobre 2021
Istanza di accesso agli atti “difensivo”: la valutazione dell’amministrazione deve essere effettuata in astratto

Con l'ordinanza in esame, il TAR Lazio ha ribadito che, in caso di accesso “difensivo”, la valutazione dell'amministrazione relativa alla ricorrenza in concreto dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e alla pertinenza del documento richiesto in relazione alla medesima deve essere effettuata in astratto.

La Redazione

L'attuale ricorrente impugnava la delibera del Plenum del CSM con la quale il controinteressato era stato nominato Presidente del Tribunale di Gela.
Mediante lo stesso ricorso, la ricorrente proponeva istanza di accesso ai fini di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti che non le erano stati trasmessi dal CSM. Secondo la tesi della ricorrente, l'accesso alla documentazione richiesta era utile per verificare l'esercizio del potere amministrativo durante tutto il procedimento, oltre a controllare l'eventuale sussistenza di incongruenze di valutazione.

Con l'ordinanza n. 10352 dell'8 ottobre 2021, il TAR Lazio accoglie l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., avanzata dalla ricorrente, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in caso di accesso “difensivo”, la valutazione circa la ricorrenza in concreto dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e la pertinenza del documento richiesto in relazione alla stessa esigenza deve essere effettuata in astratto, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento sulla legittimazione alla pretesa sostanziale e sulla concreta utilità della documentazione ai fini della conclusione del giudizio.
Ciò che compete all'amministrazione è, dunque, «la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso, con la conseguenza che l'amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria».

Ciò posto, nel caso di specie l'istanza della ricorrente riguarda gli atti dello stesso procedimento oggetto di gravame, dunque il TAR ritiene sussistente la pertinenza della documentazione in relazione alle esigenze difensive prospettate.
Per questo motivo, il TAR accoglie l'istanza della ricorrente, con conseguente obbligo del CSM di fornire copia dei documenti richiesti entro 30 giorni.