Con l'ordinanza in esame, il TAR Lazio ha ribadito che, in caso di accesso “difensivo”, la valutazione dell'amministrazione relativa alla ricorrenza in concreto dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e alla pertinenza del documento richiesto in relazione alla medesima deve essere effettuata in astratto.
L'attuale ricorrente impugnava la delibera del Plenum del CSM con la quale il controinteressato era stato nominato Presidente del Tribunale di Gela.
Mediante lo stesso ricorso, la ricorrente proponeva istanza di accesso ai fini di ottenere l'ostensione dei documenti richiesti che non le erano stati trasmessi dal CSM. Secondo la tesi della ricorrente, l'accesso alla documentazione richiesta era utile per verificare l'esercizio del potere amministrativo durante tutto il procedimento, oltre a controllare l'eventuale sussistenza di incongruenze di valutazione.
Con l'ordinanza n. 10352 dell'8 ottobre 2021, il TAR Lazio accoglie l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., avanzata dalla ricorrente, ribadendo l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in caso di accesso “difensivo”, la valutazione circa la ricorrenza in concreto dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e la pertinenza del documento richiesto in relazione alla stessa esigenza deve essere effettuata in astratto, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento sulla legittimazione alla pretesa sostanziale e sulla concreta utilità della documentazione ai fini della conclusione del giudizio.
Ciò che compete all'amministrazione è, dunque, «la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso, con la conseguenza che l'amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria».
Ciò posto, nel caso di specie l'istanza della ricorrente riguarda gli atti dello stesso procedimento oggetto di gravame, dunque il TAR ritiene sussistente la pertinenza della documentazione in relazione alle esigenze difensive prospettate.
Per questo motivo, il TAR accoglie l'istanza della ricorrente, con conseguente obbligo del CSM di fornire copia dei documenti richiesti entro 30 giorni.
TAR Lazio, sez. I, ordinanza (ud. 6 ottobre 2021) 8 ottobre 2021, n. 10352
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta dell’8.7.2021, con la quale il controinteressato è stato nominato Presidente del Tribunale di Gela;
Rilevato che con il ricorso è stata proposta, altresì, istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., al fine di ottenere l’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente in data 19 luglio 2020 e, in particolare, degli atti richiesti ai punti 5) e 6) di detta istanza, ovvero “la proposta relativa al conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del Tribunale di Gela del 12/11/2020 (Quinta Commissione del CSM - proposto: Maria Rosaria Carmela Acagnino) e la proposta relativa al conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del Tribunale di Gela del 10/05/2021 (Quinta Commissione del CSM - proposto: Roberto Riggio), e di ogni atto e/o documento e/o verbale ad esse allegato;
Rilevato che la ricorrente ha dedotto, al riguardo, che tali documenti non le sono stati trasmessi, e che l’accesso sarebbe necessario per verificare l’esercizio del potere amministrativo nel corso di tutto il procedimento e per verificare eventuali incongruenze di valutazione;
Rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura ha dedotto, in senso ostativo all’accesso, che la prima proposta era stata revocata, mentre la proposta elaborata dalla Quinta Commissione in favore del dott. Riggio era successivamente confluita nella delibera di conferimento dell’incarico di Presidente del Tribunale di Gela in favore del medesimo, con conseguente carenza di interesse all’accesso;
Considerato che tale tesi non può essere accolta in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di accesso “difensivo”, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell’esigenza difensiva prospettata dall’istante e della pertinenza del documento rispetto all’esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell’ulteriore conclusione del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), e che ciò che compete all’amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), in tali casi, sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso, con la conseguenza che l’amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431);
Rilevato che, nella fattispecie, l’istanza concerne gli atti del medesimo procedimento oggetto di gravame, di tal che deve ritenersi sussistente la pertinenza dei documenti in questione rispetto alle esigenze difensive prospettate;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza debba essere accolta, con conseguente obbligo del CSM di fornire copia dei documenti richiesti, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto che la decisione sulle spese di lite deve essere rinviata alla successiva fase di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando al Consiglio Superiore della Magistratura di consentire nei termini indicati in motivazione l’accesso agli atti richiesti ai punti 5 e 6 dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 19.7.2020;
spese al definitivo.