Indagato di concorso nel reato di cui all'art. 419 c.p. per essere stato ripreso in diversi video mentre danneggiava le vetrine dei negozi: per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza di dare un contributo, anche solo morale, alla realizzazione collettiva dell'evento.
Il GIP presso il Tribunale per i minorenni di Torino applicava la misura della custodia in carcere all'indagato in relazione ai fatti commessi a Torino il 26 ottobre 2020 che avevano visto diversi centri commerciali oggetto di distruzione nel corso di una manifestazione non autorizzata di protesta contro le disposizioni emanate dal Governo a fronte dell'emergenza...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 19.1.2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di S. I., indagato di concorso nel reato di cui all'art. 419 cod. pen. commesso in Torino in data 26.10.2020.
Con ordinanza in data 24.3. - 16.4.2021 il Tribunale per i minorenni di Torino, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal difensore di S. I., ha sostituito la misura custodiale con quella della permanenza presso la propria abitazione.
Le indagini avevano riguardato fatti commessi, in danno di diversi centri commerciali del centro cittadino, nel corso di manifestazione, non autorizzata, di protesta contro le disposizioni emanate dal governo centrale per fronteggiare situazione di emergenza sanitaria.
La prova dei fatti e del coinvolgimento in essi dei singoli indagati era stata acquisita tramite l'esame della documentazione fotografica e filmata ottenuta da privati cittadini e mediante estrapolazione dai sistemi di videosorveglianza.
Il centro della città di Torino aveva visto il danneggiamento, mediante distruzione delle vetrine e asportazione delle merci in vendita, di 38 esercizi commerciali da parte di gruppi di giovani, mentre le forze dell'ordine erano impegnate in violenti scontri con altri gruppi.
Quanto all'indagato S. I., che aveva ammesso di aver partecipato ai fatti, risultava documentata la sua presenza nel gruppo che aveva distrutto la vetrina di un negozio.
Veniva ritenuta la sussistenza del pericolo di recidiva, in ragione della gravità dei fatti e di una successiva condotta che aveva visto il S. I. partecipare a danneggiamento e invasione di immobili.
Tenuto conto della incensuratezza, della marginalità del contributo concorsuale dato, della regolare condotta in carcere e dell'adesione ad attività di volontariato veniva ritenuta adeguata la meno afflittiva misura della permanenza in casa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S. I., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con l'unico motivo viene denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, con riguardo, in particolare, all'accertamento dell'evento, della condotta concorsuale dell'indagato S. I., dell'elemento soggettivo.
Quanto all'evento, l'accertamento compiuto riguarda una pluralità di azioni di danneggiamento e furti in danno di diversi esercizi commerciali, compiute da gruppi di giovani, anche più volte in danno dello stesso negozio, ma senza alcun coordinamento.
L'indagato S. I. si era limitato, secondo quanto documentato, a sferrare due calci alla vetrina, già distrutta, di un negozio, condotta priva di contributo causale al verificarsi dell'evento.
Infine, l'indagato, minorenne e incensurato, aveva agito solo per spirito di emulazione, senza consapevolezza del contesto.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e con contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.
1. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, si deve rilevare che la fattispecie ascritta, nel suo elemento oggettivo, consiste "in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti de/l'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza" (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, S., Rv. 261932).
I giudici del merito cautelare hanno esattamente applicato tali principio, riconoscendo la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie ascritta nei fatti oggetto delle indagini, commessi nel medesimo contesto di tempo e di luogo e in danno di un numero così elevato di esercizi commerciali da aver determinato la effettiva compromissione dell'ordine pubblico.
Il ricorso ha articolato la censura di violazione dell'art. 419 cod. pen. sul rilievo che "Non consta ... che vi sia stata una qualche pur vaga organizzazione o percepita e diffusa regia nella verificazione dei singoli eventi, né ... che il variamente localizzato ripetersi di episodi di danneggiamento ... sia mai stato anche solo temporalmente collegato o addirittura coordinato rispetto alle tensioni che ... venivano fronteggiate in piazza", aggiungendo che "distinti gruppi di persone, più o meno travisate, si resero responsabili di aggressioni ad esercizi commerciali e arredi urbani, ma in momenti diversi anche nei confronti dei medesimi beni, per azione di soggetti succedutisi e in ambito spaziale tale da non poter affatto permettere che gli uni potessero effettivamente realizzare alcuna consapevole compartecipazione e concausalità nelle condotte altrui".
Il motivo è manifestamente infondato.
I rilievi, che non contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e dunque l'effettivo verificarsi di danneggiamenti così diffusi da realizzare la lesione dell'ordine pubblico, attengono al dolo di partecipazione ascrivibile a ciascun concorrente.
Da questo punto di vista, è pacifico che è sufficiente che ciascun soggetto "partecipi consapevolmente ai disordini diffusi" (Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, O., Rv. 275322), e dunque sapendo di dare un contributo, anche solo morale, alla realizzazione collettiva dell'evento di lesione dell'ordine pubblico, mentre non è necessario che tra i concorrenti vi sia stato un previo concerto e che quindi l'azione collettiva sia stata organizzata, diretta e coordinata.
E di tale consapevole partecipazione i giudici del merito cautelare hanno dato riscontro evidenziando l'identità del contesto di spazio e di tempo nel quale sono stati commessi i fatti, consentendo a tutti i partecipi di rendersi conto del carattere collettivo dell'azione.
2. Con riguardo alla condotta tenuta dall'indagato S. I., la difesa contesta la fondatezza del giudizio secondo il quale essa avrebbe dato un contributo causale alla realizzazione dell'evento di reato.
Il motivo è manifestamente infondato.
Pacifica, e ammessa dall'indagato, è la sua partecipazione ai fatti in quanto componente di un gruppo di giovani che aveva preso di mira un esercizio commerciale, infrangendone la vetrina e sottraendo diversa merce.
Dunque, al di là dell'entità del contributo materiale dato alla distruzione della vetrina - indicato nell'aver sferrato calci contro la vetrina -, ritenuto dal Tribunale minore rispetto a quello dato da altri, anche solo la condotta di aver fatto parte, condividendone gli obiettivi, del gruppo di "assalitori" costituisce contributo materiale - in quanto agevola l'agire collettivo - e morale - in quanto rafforza il proposito criminoso altrui - alla consumazione del reato.
3. In relazione al giudizio sull'elemento soggettivo del reato il motivo introduce la considerazione della minore età dell'indagato, dato suggestivo del carattere solo emulativo della condotta del ricorrente, privo di consapevolezza delle conseguenze dell'agire collettivo.
Il motivo ha contenuto di merito ed è manifestamente infondato.
La difesa valorizza aspetti relativi alla dinamica soggettiva della formazione della volontà, che però non hanno rilievo rimanendo confermato il carattere volontario dell'azione posta in essere dall'indagato, consapevole di aderire e contribuire all'azione del singolo gruppetto di cui faceva parte e della collettività, che nel medesimo luogo e tempo era dedita ad altre analoghe condotte violente.
4. Infine, il motivo argomenta in ordine al giudizio sul pericolo di recidiva, evidenziando la "tenuità" della successiva condotta negativamente valorizzata dal Tribunale, condotta che sarebbe limitata ad una occupazione di terreno funzionale alla disputa di una partita di calcio.
Si tratta, all'evidenza, di un argomento, di cui non si indicano le prove, che viene sottoposto al collegio nella prospettiva di una nuova valutazione di merito, che non è consentita nel giudizio di legittimità.
5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'.art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in€ 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.