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25 ottobre 2021
Il difensore non può telefonare dal suo studio al detenuto in 41-bis

Per la Cassazione, il difensore che intende parlare telefonicamente con il proprio assistito, deve recarsi in un istituto penitenziario prossimo al domicilio, o al luogo dove esercita la professione; in tal modo si evita il rischio di eventuali sostituzioni di persone o di deviazione di chiamata.

La Redazione

Con la sentenza n. 38031 del 22 ottobre 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un detenuto ristretto nel carcere in regime penitenziario differenziato che lamenta la legittimità della normativa regolamentare nella parte in cui prevede la necessaria presenza del difensore, appositamente preavvertito, presso...

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