Non potendo procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977, ai fini della notifica al cittadino tedesco del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada è necessaria l'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, ai sensi dell'art. 2 della medesima Convenzione.
Un cittadino tedesco proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Firenze per violazioni del Codice della strada.
Il Giudice di Pace dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività, mentre il Giudice di secondo grado rigettava l'appello del cittadino tedesco affermando la legittimità della notificazione in...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto che C. W., cittadino tedesco, propose opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, emessa nei di lui confronti dal Comune di Firenze, per violazioni del codice della strada;
Che il Giudice di pace dichiarò l'opposizione inammissibile per tardività e il Tribunale di Firenze rigettò l'appello del sanzionato, affermando la legittimità della notificazione in Germania del verbale di contravvenzione al codice della strada a mezzo posta, assumendo prevalere sulla Convenzione di Strasburgo del 1977, in relazione alla quale la Germania aveva apposto la riserva che "la notifica in questione possa essere legittimamente proposta nel proprio territorio esclusivamente attraverso specifica richiesta, formulata mediante apposito modulo, da inviarsi alla competente autorità centrale del 'Land' di appartenenza", l'art. 201 cod. str.; soggiungendo, inoltre, che anche a voler reputare la prevalenza della predetta Convenzione di Strasburgo con l'aggiunta della riserva apposta dallo Stato tedesco, era da escludere che la notifica effettuata a mezzo posta fosse da reputare inesistente, ma, semmai, solo affetta da nullità, sanatasi per il raggiungimento dello scopo;
Ritenuto che C. W. ricorre avverso la statuizione d'appello sulla base di quattro motivi di censura e che il Comune di Firenze resiste con controricorso, con il quale propone ricorso incidentale sulla base d'unitaria doglianza;
Ritenuto che il ricorrente con i proposti motivi, tra loro osmotici, denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 142, co. 2, cod. proc. civ., 10, co. 1, Cost., 156, co. 3, 112, cod. proc. civ., 6 e 11, co. 2 , Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, 201, co. 1, cod. della str., 7, co. 3, d. lgs. n. 150/2020, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo in sintesi che:
- avrebbe dovuto assegnarsi prevalenza al disposto dell'art. 142, co. 2, cod. proc. civ. sull'art. 201 cod. della str., il quale richiama in via prioritaria la notifica all'estero con le modalità previste convenzionalmente;
- la notifica effettuata a mezzo posta era da reputarsi inesistente e non solo nulla;
- a mente dell'art. 7, co. 3, d. lgs. n. 150/2011, non era bastevole la mera ricezione dell'atto, occorrendo che dello stesso venga effettuata rituale notifica;
- i motivi di merito, attinenti all'ingiustizia della contestazione non erano stati esaminati dal giudice, che così aveva violato l'art. 112 cod. proc. civ.;
Considerato che il ricorso è infondato:
- trova applicazione il principio di diritto assai di recente enunciato dalle Sezioni unite (sentenza n. 2866, 5/2/2021, Rv. 660403), secondo il quale per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la I. 21 marzo 1983, n. 149) – che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania);
- ciò posto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione risulta essere stata correttamente giudicata tardiva e la preclusione impeditiva dell'esame di merito;
Considerato che, pertanto, il ricorso incidentale, con il quale il Comune di Firenze lamenta falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per non essersi il Giudice d'appello pronunciato sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello a causa della dedotta nullità e/o inesistenza della procura alle liti, rimane assorbito in ragione di quanto sopra;
Considerato che ai sensi dell'art. 92 c od. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 3977, 18/02/2020, Rv. 656993);
che nel caso al vaglio sussiste l'ipotesi residuale introdotta dalla Corte costituzionale, tenuto conto delle rilevanti oscillazioni giurisprudenziali, risolte solo in epoca recentissima dalle Sezioni unite, in relazione a questione di massima di particolare complessità;
che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.