La valutazione di insufficienza degli elaborati scritti del concorso per notai può essere oggetto di sindacato in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti incoerenze.
Oggetto di impugnazione è il giudizio negativo per effetto del quale l'attuale ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile, essendo stato giudicato l'atto di diritto civile mortis causa gravemente insufficiente per travisamento della traccia.
Con la sentenza n. 10656 del 18 ottobre 2021, il TAR Lazio dichiara il ricorso infondato, rilevando a prima battuta che «la predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati nonché dei criteri di determinazione delle gravi insufficienze costituisce ineludibile attività propedeutica della Commissione esaminatrice, avuto riguardo alla previsione dell'
In ossequio a ciò, l'eventuale giudizio negativo deve essere motivato con ricorso alle “formulazioni standard” predisposte dalla Commissione esaminatrice al momento della definizione dei criteri a cui si atterrà in sede di correzione degli elaborati.
Ora, le cause di nullità e le “gravi insufficienze” di cui all'art. 11, comma 7, cit., sono in grado di precludere il proseguimento della correzione dei compiti di un candidato e la successiva attività di valutazione della Commissione, in quanto sintomatici di gravi lacune nella preparazione del concorrente. Per tale ragione, essi possono definirsi “errori ostativi” e non variano la loro natura nemmeno qualora emergano dalla correzione del terzo elaborato, come accaduto nel caso concreto.
Ciò posto, nel caso di specie la Commissione ha proceduto come sopra delineato, elaborando un prospetto uniforme di 17 categorie di errori da utilizzare quale formulazione “standard” della motivazione di non idoneità del candidato.
Ciò significa che tale attività è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa caratterizzante le valutazioni delle Commissioni esaminatrici, conseguendone che le relative scelte non sono soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Infine, quanto alla valutazione di insufficienza dell'elaborato, essa è sindacabile in sede giurisdizionale solo in relazione alla verifica di incoerenze evidenti, le quali nel caso di specie non sono state evidenziate dalla ricorrente che si è limitata a prospettare interpretazioni giuridiche alternative a quelle operate dalla Commissione.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il TAR Lazio respinge il ricorso della candidata.
TAR Lazio, sez. I, sentenza (ud. 7 luglio 2021) 18 ottobre 2021, n. 10656
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il giudizio negativo per effetto del quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D.G. 21.4.2016, a 500 posti di notaio.La ricorrente ha esposto che la Commissione di concorso aveva predisposto, nel corso della seduta del 16 dicembre 2016, la scheda tipo con le formule standard per la valutazione degli elaborati.Gli elaborati della ricorrente erano stati corretti nel corso della seduta del 5 dicembre 2017, riportata nel verbale n. 562; la Commissione, non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006 nei primi due elaborati (atto inter vivos di diritto commerciale e atto inter vivos di diritto civile), procedeva alla correzione del terzo elaborato relativo all’atto mortis causa e dichiarava il candidato non idoneo.La motivazione del giudizio di non idoneità era riportata al punto 2 dell’allegata scheda di valutazione con motivazione standard. Al punto 17 della stessa scheda erano indicate altre valutazioni negative relative ai primi due elaborati riguardanti l’atto di diritto commerciale e l’atto di diritto civile, sui quali la Commissione aveva precedentemente ritenuto di non rilevare ipotesi di nullità o gravi insufficienze e di procedere quindi alla lettura del terzo ed ultimo elaborato.A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:1 - Eccesso di potere per documentato travisamento del contenuto dell’elaborato e per illogicità manifesta.La Commissione, dopo la lettura di ciascuno dei primi due elaborati (atto di diritto commerciale e atto di diritto civile) non aveva rilevato alcuna delle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006 ed era passata quindi alla lettura dell’elaborato successivo.Dopo la lettura del terzo ed ultimo elaborato, relativo all’atto mortis causa, la Commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del d.lgs. n. 166/2006, aveva dichiarato non idoneo il candidato, ritenendo l’atto di diritto civile mortis causa gravemente insufficiente per travisamento della traccia in quanto il candidato, in contrasto con la traccia, aveva istituito un ulteriore erede “qualora al momento dell’apertura della successione il patrimonio non abbia raggiunto la distribuzione al cento per cento dei legittimari”, pur avendo disposto dell’intero patrimonio a titolo di legittima e di disponibile in favore del figlio Secondo e dell’adottando Terzo.Tuttavia, nell’atto di diritto civile mortis causa la candidata non aveva scritto la frase evidenziata dalla Commissione, dalla quale la stessa aveva tratto il convincimento di un grave travisamento della traccia causa del giudizio di non idoneità; la candidata nel testamento da essa redatto aveva scritto un testo molto diverso, istituendo un ulteriore erede “nella eventuale residua quota” del patrimonio del testatore, aggiungendo poi “qualora l’istituzione in quote di Secondo e di Terzo concorrano il 100% del mio patrimonio dispongo che quest’ultima istituzione non abbia efficacia”; con ciò volendo significare che l’istituzione dell’ulteriore erede non avrebbe avuto effetto nel caso in cui al momento dell’apertura della successione si fosse devoluto l’intero patrimonio essendo in vita sia Secondo (destinatario della quota di legittima e della quota disponibile) che Terzo (destinatario della quota di legittima).Il travisamento del contenuto dell’elaborato della ricorrente inficiava, pertanto, l’intero giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione.2 - Violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, istruttoria insufficiente, affrettata e perplessa, travisamento del contenuto dell’elaborato di diritto commerciale.Dovevano ritenersi illegittime altresì le valutazioni negative riportate al punto 17 della motivazione, riguardanti sia l’elaborato dell’atto mortis causa, sia gli altri due elaborati che la Commissione aveva già dichiarato esenti da nullità o gravi insufficienze.In particolare, relativamente alla prova di diritto commerciale era stato rilevato che “risulta incompleta la modifica dell’articolo dello Statuto relativo agli aumenti deliberati, non sono state indicate le azioni di titolarità della Società, né si è riportato se questa sia stata beneficiaria dell’aumento di capitale a titolo gratuito. La trattazione teorica degli istituti richiesti dell’elaborato di diritto commerciale risulta insufficiente”.Di contro, con riferimento all’incompleta modifica dell’articolo dello Statuto relativo agli aumenti deliberati la ricorrente ha rilevato che non era possibile indicare l’importo totale del capitale d’aumento, in quanto non era stato sottoscritto l’intero importo, mentre in ordine alla mancata indicazione delle azioni della società, nel verbale di assemblea straordinaria erano contenuti tutti gli elementi da cui si poteva dedurre l’indicazione della quantità delle azioni della società.Trattandosi, poi, di aumento a titolo gratuito, non era necessario indicare le azioni di titolarità della società.Anche il rilievo di insufficienza della trattazione teorica degli istituti richiesti dall’elaborato risultava assolutamente generico e comunque infondato.Il giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione dopo la lettura di tutti gli elaborati non poteva qualificarsi, comunque, come “grave insufficienza” tale da giustificare la non idoneità senza incorrere in palese contraddizione con la precedente valutazione sullo stesso elaborato di assenza di nullità o gravi insufficienze.Relativamente alla prova di diritto civile, anch’essa in prima battuta ritenuta esente da nullità o gravi insufficienze da comportare l’immediata dichiarazione di non idoneità del candidato, la ricorrente ha dedotto che l’errata indicazione della quota di due quarti spettante a ciascuno dei figli era frutto evidentemente di un lapsus calami, e comunque non contrastava con le assegnazioni ad essi effettuate; il conflitto di interessi con entrambi i genitori non era da escludere in ogni caso, dato l’intervento dei suddetti nello stesso atto; quanto alla mancata delineazione con precisione del meccanismo giuridico della delegazione il rilievo era generico.Quanto all’atto mortis causa, la disposizione del legato a favore di Cornelia a tacitazione dei diritti di cui all’art. 9 bis L. 598/70 poteva intendersi come un intento del testatore di voler assicurare alla ex consorte l’assegno divorzile, il che non inficiava in alcun modo la validità del legato, interpretato, come esplicitato nella parte teorica, come una “datio in solutum” dell’obbligo di mantenere la prestazione anche dopo la morte del testatore, mediante la costituzione di una rendita vitalizia.Quanto alla rilevata “inidoneità per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica, si trattava di una mera formula di stile, non adeguatamente suffragata dai rilievi sui singoli elaborati.Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.All’udienza del 7 luglio 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.Il ricorso è infondato.La ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile per essere stata dichiarata non idonea a conclusione della disamina dell’ultima delle tre prove scritte (atto mortis causa); conseguentemente non è stata ammessa a sostenere le prove orali.Al riguardo deve rilevarsi che la predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati nonché dei criteri di determinazione delle gravi insufficienze costituisce ineludibile attività propedeutica della Commissione esaminatrice, avuto riguardo alla previsione dell’art. 10, comma 2, richiamata dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. 166/2006.E, invero, ai sensi della prima disposizione, “La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”; mentre secondo l’art. 11, comma 7, citato, “Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.L'art. 34, comma 50, lettera f), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto poi che l'eventuale giudizio di non idoneità deve essere sinteticamente motivato con ricorso a "formulazioni standard", che la Commissione deve predisporre contestualmente alla definizione dei criteri cui si atterrà nella correzione dei compiti: ciò al fine di semplificare e snellire il lavoro della Commissione, di rendere omogenea l'applicazione dei criteri prestabiliti e di rendere più semplice la verifica, ab externo, della osservanza dei criteri che la Commissione si è data.Le cause di nullità e le "gravi insufficienze", prefigurate dall'art. 11, comma 7, sono idonee a precludere l'ulteriore corso della correzione degli elaborati di un candidato e la successiva attività valutativa della commissione - che si estrinseca nel giudizio complessivo di idoneità o non idoneità alla prova orale - evidentemente in quanto indici di gravi lacune nella preparazione del candidato; essi sono perciò definiti anche come "errori ostativi" e, come tali, non mutano la loro natura qualora emergano solo nel corso della correzione del terzo elaborato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10349; id. 9 aprile 2013, n. 3570: giurisprudenza da ultimo richiamata in T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 aprile 2019, n. 4591).Nel caso di specie, la Commissione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, d.lgs. 166/2006, peraltro sulla base di una prassi concorsuale assolutamente costante ed omogenea, ha elaborato in un prospetto uniforme (verbale del 16 dicembre 2016) diciassette categorie di errori da utilizzare come formulazione “standard” della motivazione sintetica di "non idoneità", a norma dell'art. 11, comma 5, d.lgs. 166/2006.Tale attività è, evidentemente, espressione dell'ampia discrezionalità amministrativa che caratterizza le valutazioni delle commissioni esaminatrici, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, 27 giugno 2019, n. 4432; 26 ottobre 2018, n. 1603; 25 febbraio 2018, n. 705).Quanto, poi, alla valutazione di insufficienza dell’elaborato, anche in tal caso il sindacato effettuabile in sede giurisdizionale è limitato alla verifica di evidenti incoerenze, che nella specie non sono nemmeno state evidenziate dalla ricorrente, le cui doglianze, sotto tale profilo, sono state articolate solo prospettando interpretazioni giuridiche alternative a quelle operate dalla Commissione, senza che siano state messe in luce effettive contraddizioni e illogicità.Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.Deve, pertanto, ritenersi inammissibile una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una - preclusa - cognizione del merito della questione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 1690).Nel caso in esame, le omissioni e ambiguità rilevate dalla Commissione non appaiono affatto frutto di travisamento, atteso che la ricorrente fonda la sua difesa su opzioni ermeneutiche alternative che non possono essere invocate per considerare corretto e completo un elaborato concorsuale, in quanto non mettono in evidenza alcuna erroneità nell’operato della Commissione.Quanto all’asserito travisamento, si osserva che la frase dell’elaborato mortis causa riportata nella scheda come citazione testuale della candidata è stata fedelmente riprodotta dalla Commissione: si legge infatti, a pag. 3 della motivazione: “Si è prevista un'eventuale ulteriore istituzione di erede qualora al momento dell'apertura della successione il patrimonio non abbia raggiunto la distribuzione al 100% dei legittimari”.Alla parte di atto in esame non poteva che attribuirsi il significato segnalato come erroneo dalla Commissione, secondo cui il testatore, subito dopo aver disposto delle intere porzioni di legittima e disponibile, prevedeva l'eventualità che le nomine non esaurissero l'intero patrimonio ereditario.La candidata ha, quindi, travisato la traccia prevedendo la nomina di un erede non previsto nella traccia; le eventuali integrazioni contenute nel ricorso in esame finalizzate ad illustrare il significato che la candidata intendeva attribuire a quanto scritto nell'elaborato, non possono assumere alcuna rilevanza se non rinvenibili nella prova.Né può ravvisarsi alcuna contraddizione nell’aver rilevato la presenza delle gravi insufficienze ostative all’ammissione alle ulteriori prove solo all’esito della lettura del terzo elaborato, posto che nella scheda valutativa finale la Commissione ha evidenziato tutti gli errori rilevati nei tre elaborati, dei quali alcuni sono stati ritenuti di gravità tale da non consentire comunque il superamento della prova, senza che possa ravvisarsi, al riguardo, alcuna incongruenza.Dunque la mancanza, nel caso di specie, dei connotati della manifesta illogicità e irragionevolezza preclude a questo Giudice di sindacare il merito della valutazione effettuata dalla Commissione, valutazione che, peraltro, appare al Collegio ben motivata sotto ogni profilo contestato, con riferimento sia ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati sia alla gravità e alla pluralità degli errori rilevati, tali da integrare le gravi insufficienze previste dal citato art. 11 del d.lgs. n. 166/2006.In conclusione il ricorso deve essere respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.