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26 ottobre 2021
Candidata non ammessa alle prove orali del concorso notarile: la valutazione della Commissione è sindacabile?

La valutazione di insufficienza degli elaborati scritti del concorso per notai può essere oggetto di sindacato in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti incoerenze.

La Redazione

Oggetto di impugnazione è il giudizio negativo per effetto del quale l'attuale ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso notarile, essendo stato giudicato l'atto di diritto civile mortis causa gravemente insufficiente per travisamento della traccia.

Con la sentenza n. 10656 del 18 ottobre 2021, il TAR Lazio dichiara il ricorso infondato, rilevando a prima battuta che «la predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati nonché dei criteri di determinazione delle gravi insufficienze costituisce ineludibile attività propedeutica della Commissione esaminatrice, avuto riguardo alla previsione dell'art. 10, comma 2, richiamata dall'art. 11, comma 7, del d. lgs. 166/2006».
In ossequio a ciò, l'eventuale giudizio negativo deve essere motivato con ricorso alle “formulazioni standard” predisposte dalla Commissione esaminatrice al momento della definizione dei criteri a cui si atterrà in sede di correzione degli elaborati.
Ora, le cause di nullità e le “gravi insufficienze” di cui all'art. 11, comma 7, cit., sono in grado di precludere il proseguimento della correzione dei compiti di un candidato e la successiva attività di valutazione della Commissione, in quanto sintomatici di gravi lacune nella preparazione del concorrente. Per tale ragione, essi possono definirsi “errori ostativi” e non variano la loro natura nemmeno qualora emergano dalla correzione del terzo elaborato, come accaduto nel caso concreto.

Ciò posto, nel caso di specie la Commissione ha proceduto come sopra delineato, elaborando un prospetto uniforme di 17 categorie di errori da utilizzare quale formulazione “standard” della motivazione di non idoneità del candidato.
Ciò significa che tale attività è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa caratterizzante le valutazioni delle Commissioni esaminatrici, conseguendone che le relative scelte non sono soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Infine, quanto alla valutazione di insufficienza dell'elaborato, essa è sindacabile in sede giurisdizionale solo in relazione alla verifica di incoerenze evidenti, le quali nel caso di specie non sono state evidenziate dalla ricorrente che si è limitata a prospettare interpretazioni giuridiche alternative a quelle operate dalla Commissione.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il TAR Lazio respinge il ricorso della candidata.

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