La Cassazione ricorda il consolidato indirizzo giurisprudenziale che circoscrive gli effetti della sentenza ai soli condebitori che non hanno partecipato al giudizio; per contro, se partecipano alla causa intervengono le preclusioni proprie del giudicato.
Con l'ordinanza n. 30003 del 26 ottobre 2021, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale proposto in una controversia originata dalla convenzione negoziale.
In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione degli
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli - decidendo sull'appello principale proposto da G. sas di C. C. nei confronti di M. M. e M. L., nonché sugli appelli incidentali presentati da M. A., R. M., E. C. e L. D., V. A. e I. C., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 23.4.2009 - ha dichiarato la nullità della convenzione negoziale stipulata tra le parti in data 19.12.1984 e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, ha accolto l'opposizione proposta dalla G. sas di C. C., nonché da M. A., R. M., V. A., I. C., VV. A., I. C., L. D., nella qualità di erede di V. D. e C. V., M. V., avverso il decreto ingiuntivo n. 3355/2004 del 13.7.2004 emesso dal Tribunale di Napoli.
La corte del merito ha ricordato - per quanto qui ancora di interesse - la vicenda processuale oggi sub iudice, evidenziando che: i) la G. sas di C. C. aveva presentato appello tempestivo avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, da dichiararsi principale perché proposto per primo; ii) i litisonsorti M. A., R. M., E. C., L. D., V. A. e I. C., rimasti soccombenti, avevano presentato appello incidentale avverso la medesima sentenza; iii) I A., D., A. e C. si erano costituiti tempestivamente entro il termine di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 347, 1 comma, cod. proc. civ., mentre i CR. e DN. non avevano osservato il predetto termine, incorrendo nella decadenza dall'impugnazione, ai sensi dell'art. 343, 1 comma, cod. proc. civ.; iv) gli altri due soccombenti, V. D. e M. V., sebbene ritualmente citati, erano rimasti contumaci. La corte territoriale ha dunque ritenuto, per quanto ancora qui rileva, che: a) con l'impugnazione principale era stata rimessa in discussione la questione, decisiva e comune a tutte le parti, inerente la validità della convenzione negoziale posta dagli eredi M. a fondamento dell'avanzata pretesa creditoria; b) per effetto della predetta iniziativa giudiziaria sulla questione così impugnata non poteva ritenersi formato il giudicato, non solo nei confronti dell'impugnante, ma anche nei confronti delle altre parti, indipendentemente dal fatto che quest'ultime avessero o meno proposto, a loro volta, impugnazione ovvero la avessero inammissibilmente proposta, oltre il termine stabilito; c) la convenzione conclusa tra gli eredi M. e le socie della G. sas di C. C. - attenendo a materia delle quale le parti non potevano disporre (perché riguardante la "riattivazione" di convenzioni sanitarie con l'Asl, fondate sull'intuitus personae, facenti capo al de cuius e non trasmissibili per successione mortis causa) - era dunque affetta da nullità, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, 2 comma, cod. civ., per impossibilità dell'oggetto.
2. La sentenza, pubblicata il 13.04.2016, è stata impugnata da N. M. e M. L. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso G. sas di C. C. M. V., C. V. e E. C.
e L. D., quest'ultime anche con ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi.
E. C. e L. D. hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., nonché della disposizione di cui all'art. 2909 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 324 e 325 cod. proc. civ. Si evidenzia da parte dei ricorrenti che - sulla base dei principi che regolano le obbligazioni solidali (per i quali le obbligazioni solidali passive non comportano, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause), i motivi di gravame proposti da alcuni dei coobbligati non si comunicano agli altri coobligati, con la conseguenza che la corte di appello avrebbe dovuto limitare gli effetti della sentenza solo ed esclusivamente all'appellante principale e agli appellanti incidentali tempestivi e non già agli appellanti incidentali tardivi e ai contumaci, in relazione ai quali avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta formazione del giudicato della sentenza di prime cure. Si evidenzia ancora che l'effetto espansivo della sentenza pronunciata in presenza di una obbligazione solidale, previsto dal secondo comma dell'art. 1306, cod. civ., riguarda solo il coobbligato che sia risultato del tutto estraneo al giudizio, mentre, qualora vi abbia preso parte, ma non abbia proposto impugnativa, avrebbe dovuto prevalere la preclusione processuale determinata dalla formazione del giudicato nei suoi confronti.
1.2 Il ricorso principale è fondato.
1.2.1 Occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Sez. 3, Sentenza n. 20559 del 30/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 22696 del 06/11/2015; v. anche Cass. n. 1779/2007; Cass. 24728/2018). Del resto, l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (così, anche Cass. 24728/2018, cit. supra).
1.2.2 Ciò premesso, occorre anche evidenziare come non sia neanche controverso tra le parti che si verta nel caso in esame nell'ipotesi di obbligazioni solidali passive.
Erra, pertanto, la Corte d'appello nel ritenere che non si sia formato il giudicato nei confronti di quei debitori che abbiano proposto appello incidentate tardivo, avverso la decisione di prime cure, o siano rimasti contumaci, contravvenendo dunque al consolidato principio di diritto sopra ricordato e che qui si intende riaffermare.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che dovrà applicare il principio di diritto qui enunciato.
2. Va invece rigettato il ricorso incidentale condizionato.
2.1 I ricorrenti incidentali denunciano, nei due motivi proposti, "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 cpc - error in procedendo" e "violazione e falsa applicazione del criterio di cui all'art. 360 n. 5 cpc - erronea ed incongrua motivazione", con ciò volendo affermare che, stante la inscindibilità dei rapporti dedotti in causa, sarebbe stato ammissibile anche l'appello incidentale tardivo.
2.2 Orbene, l'infondatezza delle doglianze discende direttamente da quanto sopra affermato in relazione all'accoglimento del ricorso principale, posto che - incontroversa la scindibilità delle cause in presenza di un rapporto obbligatorio - cade inevitabilmente anche il presupposto dedotto dai ricorrenti incidentali per l'accoglimento delle doglianze così proposte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.