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28 ottobre 2021
Riparazione del danno: il termine per l’udienza di comparizione davanti al Giudice di Pace è perentorio

L'imputato lamenta che la tempistica troppo celere del processo davanti al Giudice di Pace gli avrebbe impedito di avvalersi della sospensione del procedimento qualora ne avesse fatto richiesta. La Cassazione ricorda che tale istituto è attivabile solo se l'imputato dimostra di non aver avuto conoscenza della possibilità di effettuare l'offerta riparatoria, poiché il termine dell'udienza ex art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 ha natura perentoria.

La Redazione

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Torino di confermare la sentenza del Giudice di Pace, deducendo la mancata applicazione dell'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 sul rilievo che la tempistica troppo celere del processo gli avrebbe impedito...

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