
Svolgimento del processo
Con sentenza del 2 settembre 2015 il giudice di pace di Roma dichiarava improcedibile ai sensi degli articoli 145 e 148 Cod. Ass. una domanda risarcitoria in relazione a danni da sinistro stradale proposta da A. B. nei confronti di L. Assicurazioni S.p.A. ex articolo 141 Cod. Ass. per non essersi l'attrice sottoposta a visita medica presso lo studio medico scelto dalla compagnia assicuratrice.
A. B. proponeva appello, cui controparte resisteva e che il Tribunale di Roma rigettava con sentenza del 2 ottobre 2019.
A. B. ha proposto ricorso, da cui la compagnia assicuratrice si difende con controricorso.
La ricorrente ha depositato anche memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso è composto da quattro motivi.
Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione degli articoli 145 e 148 Cod. Ass. in relazione agli articoli 1175 e 1375 c. c., per avere il giudice d'appello condiviso quanto ritenuto dal primo giudice, reputando "ingiustificato rifiuto" quello dell'attuale ricorrente a sottoporsi a visita medico-legale stragiudiziale.
L'articolo 148 Cod. Ass. stabilisce che il danneggiato, nei termini previsti nei suoi commi primo e secondo, salva l'ipotesi del quinto comma, non può rifiutare "gli accertamenti strettamente necessari" per valutare i danni alle cose e/o alla persona. Questa disposizione riprenderebbe proprio il dettato degli articoli 1175 e 1375 c. c.: l'attuale ricorrente non avrebbe rifiutato la visita medica, bensì chiesto di effettuarla nello studio medico di cui era dotata l'agenzia di infortunistica cui sia rivolta. Ciò perché, essendo "già lesa nel proprio patrimonio a causa del danno subito", in tal modo non avrebbe dovuto anticipare anche le spese per l'accompagnamento che le aveva chiesto il suo consulente medico di parte. L'assicurazione avrebbe così violato il proprio obbligo di cooperazione.
Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c., per motivazione apparente e contraddittoria presente nella sentenza impugnata a proposito di tale "asserito rifiuto" dell'attuale ricorrente a sottoporsi alla visita medico legale.
Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia su fatto discusso e decisivo: il giudice d'appello non avrebbe tenuto in conto che la sede dell'agenzia di infortunistica stradale era dotata nel suo studio presumibilmente degli strumenti necessari alla visita medico-legale.
Il quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 101, 102 e 103 c.p.c. in relazione agli articoli 141, 144, terzo comma, e 145, secondo comma, Cod. Ass. per omessa integrazione del contraddittorio nel secondo grado di merito nei confronti del litisconsorte necessario vettore e responsabile civile del sinistro, il che avrebbe reso i giudizi rispettivamente di primo e di secondo grado e le relative sentenze affetti da nullità/inesistenza.
Nel caso in esame, questo collegio ravvisa una novità degna di approfondimenti propria della fattispecie relativa all'obbligo di correttezza del danneggiato, e in particolare se questo sia correlabile in modo automatico e predeterminato alla previa visita medica dettata dal codice assicurativo, nel senso che tale visita debba essere effettuata presso il domicilio dell'assicuratore, oppure se, considerato anche l'obbligo di buona fede di quest'ultimo, il danneggiato possa fruire per la visita, e in tal caso per quali specifici motivi, di un luogo diverso e da lui scelto.
Si ritiene pertanto, in applicazione dell'articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c., di dover disporre remissione della presente causa all'apposita sezione semplice per la pubblica udienza.
P.Q.M.
Visto l'articolo 380 bis, ultimo comma, rimette la causa alla pubblica udienza.