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1 novembre 2021
Si ha diritto alla pensione di reversibilità se il coniuge muore durante il giudizio di separazione?

A fronte di un contrasto giudiziale sul tema, la Corte di Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite.

La Redazione

Tra i motivi di doglianza sollevati dall'attuale ricorrente, la Corte di Cassazione è chiamata ad esaminare la questione riguardante «le sorti del giudizio di separazione o divorzio quando interviene, nel corso del loro svolgimento, la morte di una parte e se, dunque, un evento simile determini la cessazione della materia del contendere, sia con riferimento al rapporto di coniugio, sia a tutti i profili economici connessi e, per quel che rileva in questa sede, in presenza del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riguardo alla determinazione della quota della pensione di reversibilità in astratto spettante al coniuge divorziato e al coniuge superstite».

Sulla predetta questione sussiste un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo indirizzo, la morte del soggetto obbligato, verificatasi durante il corso del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, conseguendone la permanenza dell'interesse della parte a richiedere l'assegno al credito relativo alle rate scadute prima della data del decesso. Ne consegue, dunque, la trasmissibilità del credito nei confronti degli eredi per il periodo successivo all'instaurazione del procedimento e fino alla data di decesso dell'ex coniuge obbligato.

Per contro, un altro orientamento sostiene che la morte di uno dei due coniugi in pendenza del giudizio di separazione determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in relazione sia al rapporto di matrimonio sia ai profili economici connessi, e il travolgimento di ogni pronuncia emessa e non ancora passata in giudicato.

A fronte di tale contrasto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 30750 del 29 ottobre 2021, rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa in esame alle Sezioni Uniti Civili sottoponendogli la seguente questione: «se il coniuge divorziato abbia o meno diritto alla pensione di reversibilità, o ad una sua quota, quando il diritto all'assegno divorzile non venga riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare), per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva, non senza tacere sugli ulteriori risvolti in tema di legittimazione processuale e sostanziale dell'altro coniuge e degli eredi del coniuge deceduto e di riassunzione del processo nei loro confronti».