
Il caso affrontato dalla Terza sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 39162/2021 depositata oggi, 29 ottobre, riguarda la condanna di 2 persone per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti,
Tra inammissibilità del ricorso di uno dei condannati e infondatezza dei motivi presentati dal secondo reo, spicca la nozione di comunità giovanile. Infatti, viene anche contestata la configurabilità – che i giudici di merito avevano riscontrato - dell'aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili, per l'assenza del presupposto della convivenza stabile in un determinato luogo del gruppo di persone.
Quando siamo in presenza di una comunità giovanile?
È proprio questo che la Cassazione ha precisato con la sentenza di oggi. Se da un lato la legge fa riferimento ad una struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, dall'altro, afferma la S.C., «non esige anche il dato della stabile convivenza».
In particolare, l'aggravante
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«se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti». |
E se manca la consapevolezza del reo di essere in prossimità di comunità giovanili?
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2020, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di M. J. e M. G. per tutti i reati per i quali gli stessi erano stati condannati in primo grado, tranne che per uno contestato al solo M. G., ed ha rideterminato la pena a quest'ultimo, riducendola. Tutti i reati per i quali è stata pronunciata la sentenza appena indicata riguardano la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, qualificata a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Precisamente, secondo la Corte d'appello: a) M. J. è stato ritenuto colpevole per un episodio di cessione di cocaina, commesso il 5 giugno 2018 (capo 27), nonché per due episodi di cessione di cannabis, commessi il 3 maggio 2018 (capo 28), tutti aggravati dalla commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili e dall'aver agito in tre persone riunite, nonché ancora per un episodio di illecita detenzione di cannabis commesso il 21 giugno 2018 (capi 28 e 29), ed è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa; b) M. G. è stato ritenuto responsabile per quindici episodi di detenzione e cessione di cannabis, in parte aggravati dalla commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili nonché dall'aver agito in tre persone riunite, realizzati tra il 13 giugno 2018 ed il 29 giugno 2018 (capi 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18), ed è stato condannato alla pena di undici mesi e diciotto giorni di reclusione e 1.480,00 euro di multa.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe M. J. e M. G., il primo con atto a firma dell'avvocato M. C., il secondo con atto a firma dell'avvocato M. A..
3. Il ricorso di M. J. è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione con riferimento alla quantificazione della pena ed ai criteri seguiti.
4. Il ricorso di M. G. è articolato in quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova.
Si deduce che la decisione di negare al ricorrente l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova è illegittima. Si premette che non vi era nessuna incompatibilità derivante da puntuali prescrizioni di legge, e che l'istante è una persona dell'età di diciannove anni, incensurato, privo di pendenze penali, il quale ha anche mostrato un buon comportamento processuale. Si rappresenta, poi, che le tre ragioni addotte dalla Corte d'appello, e cioè l'intensità e protrazione della condotta criminosa, la commissione di questa in concorso con altri, l'aggravante della integrazione del reato in prossimità di scuole e comunità giovanili, sono confutabili o comunque non rilevanti, perché: a) le condotte si collocano in un periodo della durata di sedici giorni, quindi non lungo, e consistono in piccole cessioni di cannabis con modestissimi proventi; b) l'agire in concorso con altri non costituisce elemento di per sé ostativo; c) l'aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili non è elemento ostativo, ed è inoltre da escludere, per le ragioni esposte nei seguenti motivi.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili.
Si deduce che nella specie è stata male applicata la disposizione concernente l'aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili. Si premette che: a) per scuole, atteso il dettato normativo, il quale fa riferimento a «scuole di ogni ordine e grado», debbono intendersi solo le elementari, le medie e le superiori, ossia istituti scolastici in senso proprio; b) per comunità giovanile deve intendersi un gruppo di persone che vivono stabilmente in un determinato luogo, in analogia con gli altri esempi offerti dall'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 («caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti»), e non certo sedi di associazioni frequentate solo saltuariamente da giovani. Si osserva, poi, che, nella specie, non vengono in rilievo né scuole, né comunità stabili di minori, ma solo luoghi di incontro in gran parte ubicati in immobili a destinazione commerciale, o comunque in condomini con spazi parrocchiali.
4.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili.
Si deduce che, in ogni caso, che non vi è prova della consapevolezza del ricorrente di spacciare la droga in prossimità di scuole e comunità giovanili, perché i luoghi non erano agevolmente individuabili come tali, in particolare per la loro collocazione in condomini o presso negozi, o comunque per l'assenza di insegne o per la presenza di indicazioni non univoche.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata, in proposito, si è limitata a richiamare gli elementi addotti per respingere l'istanza di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, e che, quindi, è affetta dagli stessi vizi enunciati nel primo motivo del presente ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso di M. J. è inammissibile, mentre quello di M. G. è infondato, per le ragioni di seguito precisate.
2. Il ricorso di M. J. è inammissibile perché le censure esposte, che contestano la determinazione della pena, deducendo l'assenza di motivazione sui criteri seguiti, sono prive di specificità.
Invero, la sentenza impugnata ha offerto puntuali e congrue indicazioni in proposito, senza trascurare alcun elemento rilevante.
La Corte d'appello, precisamente, ha confermato l'applicazione di una pena base assai prossima al minimo edittale, fissata in sette mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, e di un aumento complessivo per i tre ulteriori episodi in continuazione pari a due mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Ha indicato, a fondamento del modestissimo discostamento dal minimo edittale per il reato base, che lo stesso riguarda una sostanza qualificata come droga "pesante", e, a fondamento del contenutissimo aumento per la continuazione, che tale misura è congrua anche per il suo riferimento a tre reati. Ha inoltre osservato che le condizioni personali ed il buon comportamento processuale sono stati valutati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute equivalenti alle aggravanti.
3. Il ricorso di M. G. è infondato.
3.1. Le censure esposte nel secondo motivo, da esaminare preliminarmente, contestano la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in prossimità di scuole e comunità giovanili, deducendo in particolare che per «comunità giovanili» possono intendersi solo i gruppi di persone che vivono stabilmente in un determinato luogo.
In realtà, la nozione di «comunità giovanile», cui fa riferimento l'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, deve ritenersi riferita ad una struttura, pubblica o privata, stabilmente destinata ad accogliere giovani, ma non esige anche il dato della stabile convivenza.
In questo senso depongono sia il dato letterale della disposizione, sia la ragione posta a suo fondamento. Invero l'aggravante di cui all'art. 80, comma lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 si applica «se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la riabilitazione e la cura di tossicodipendenti». Il legislatore, nell'indicare i luoghi rilevanti, ha fatto riferimento ad almeno due tipologie di insediamenti che non implicano, o comunque non richiedono necessariamente, una situazione di convivenza e di pernottamento, e precisamente le «scuole di ogni ordine e grado» e le «strutture per la riabilitazione e cura di tossicodipendenti», quali ad esempio i S.E.R.T. Proprio in considerazione dei luoghi ritenuti rilevanti, del tratto comune rinvenibile tra gli stessi, e della loro destinazione funzionale, inoltre, sembra ragionevole ritenere che l'intento del legislatore, attraverso la previsione dell'aggravante in questione, sia quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all'interno o in prossimità delle strutture in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l'id quod plerumque accidit, numerosi soggetti "deboli" o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti al consumo di sostanze stupefacenti, mentre non assumono rilievo né le modalità attraverso le quali si realizza la presenza sul sito dei soggetti protetti, né la natura pubblica o privata della struttura.
In questa prospettiva, anche un centro per l'aggregazione per l'infanzia, una scuola di musica per bambini e per ragazzi, una canonica frequentata per il catechismo e un doposcuola quotidiano per bambini, ossia «associazioni di servizi dedicati ai giovani e minori», al cui interno si svolgono «con regolarità quotidiana incontri, corsi, attività riservate ai minori», per ripetere le espressioni impiegate dalla sentenza impugnata al fine di descrivere sinteticamente le strutture prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'aggravante, possono essere legittimamente ritenute costituire quelle «comunità giovanili» rilevanti a norma dell'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990.
3.2. Le censure formulate nel terzo motivo "attaccano" l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 sotto il profilo del coefficiente psicologico, deducendo che non è ragionevole ritenere la consapevolezza del ricorrente di cedere droga in prossimità di «comunità giovanili», in particolare per l'ubicazione delle strutture in condomini, e per l'assenza di insegne o, comunque, di insegne univocamente indicative.
Tali censure non si confrontano compiutamente con le osservazioni della sentenza impugnata, e muovono da una non condivisibile interpretazione della natura dell'aggravante.
Innanzitutto, infatti, la Corte d'appello ha evidenziato, anche richiamando la documentazione fotografica in atti, che almeno alcuni di tali centri di aggregazioni di minori e di giovani erano ben visibili attraverso insegne e cartelli, e che uno di essi era comunque identificabile «dalla presenza, nel luogo ove era ubicato, di numerosi minori, in entrata e uscita dall'immobile, in mezzo ai quali non cessava l'attività di spaccio».
In secondo luogo, poi, può aggiungersi che, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, non risulta richiesta specificamente la consapevolezza dell'agente di essere all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla disposizione appena citata, e che, quindi, opera la regola generale di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen., in forza del quale le circostanze aggravanti sono imputabili anche se «ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (cfr., per l'affermazione della natura oggettiva della circostanza in questione, Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017, P., Rv. 270003-01).
3.3. Le censure enunciate nel primo motivo criticano il diniego dell'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, deducendo che le ragioni indicate dalla Corte d'appello per escludere una prognosi positiva circa l'astensione dal commettere future attività illecite - e cioè la protrazione e l'intensità delle condotte, l'aver agito in concorso con altri, e l'aver commesso il fatto in prossimità di «comunità giovanili» - sono opinabili e in parte non sussistenti.
Va innanzitutto richiamato e condiviso l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento, e che entrambi i giudizi, pur diversi tra loro, sono rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., in particolare, per quest'ultimo aspetto, Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, M., Rv. 266256-01).
Va poi osservato che, secondo la sentenza impugnata, una prognosi favorevole alla astensione dalla commissione di futuri reati, deve escludersi perché: -) l'attività fu «intensa», protratta nell'arco di due mesi, ed interrotta solo per l'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria; -) la condotta dell'agente fu in diverse occasioni realizzata in concorso con altri e con interscambiabilità di ruoli, nonché mediante accorgimenti atti a rendere difficoltosi gli accertamento; -) l'attività di spaccio avvenne con assoluta indifferenza alla presenza di minori. Occorre precisare che gli episodi per i quali è stata accertata la responsabilità del ricorrente, se effettivamente sono collocabili nell'arco di sedici giorni, dal 13 al 29 giugno 2018, risultano comunque numerosissimi, ben quindici, e che le ulteriori circostanze circa il profilo organizzativo, gli accorgimenti, e l'indifferenza alla presenza dei minori risultano non smentite nella loro verificazione.
Ciò posto, gli elementi indicati dalla Corte d'appello sono tutti sussumibili nei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e precisamente in quelli di cui ai nn. 1 e 3 del primo comma e al n. 3) del secondo comma della citata disposizione. Di conseguenza, fondate su pertinenti parametri normativi e non manifestamente illogiche risultano le conclusioni della sentenza impugnata anche laddove ritengono non sussistenti i presupposti per l'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova.
3.4. Per le ragioni appena indicate, sono infondate anche le censure prospettate nel quarto motivo, che lamentano l'illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena.
Invero, come si è evidenziato in precedenza, deve ritenersi legittimamente esclusa una prognosi positiva in ordine all'astensione del ricorrente dalla commissione di nuovi reati, e, quindi, la sussistenza del presupposto fondamentale per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 164, primo comma, cod. pen.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di M. J. segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
All'infondatezza del ricorso di M. G., segue il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di M. J. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di M. G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.