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2 novembre 2021
Le modalità di rimborso dell’IMU 2021
Sono state pubblicate le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.
La Redazione
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021, ha regolamentato l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU 2021 e rimborso.  Il presente decreto (composto da 3 articoli) prevede che alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore:
  1. l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto;
  2. l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. In tal caso si applica il medesimo beneficio di esenzione. 

attenzione

Ai fini della corretta individuazione e interpretazione dei citati termini, è importante tenere in considerazione la distinzione prevista dalla normativa emergenziale. Invero, il comma 6 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 aveva disposto che «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020».
La sospensione disposta da tale provvedimento - inizialmente prevista fino al 30 giugno 2020 - è stata prorogata al 1° settembre 2020 già in sede di conversione in legge del decreto con la L. n. 27/2020. Successivamente, con l'art. 17-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 si è disposto che, al comma 6 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, le parole: "1° settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
A distanza di pochi mesi, il comma 13 dell'art. 13 del D.L. n. 183/2020
ha disposto: «La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Successivamente, con l'ultima disposizione introdotta dall'art. 40-quater del D.L. n. 41/2021, il Legislatore ha previsto la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi ivi previsti: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

I soggetti indicati hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto. I soggetti indicati devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019.

precisazione

I soggetti aventi diritto al rimborso dell'IMU dovranno presentare al Comune competente un'istanza di rimborso con l'indicazione delle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, nonché gli ulteriori elementi come: possesso dell'immobile; concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;  estremi del  provvedimento  con  cui  è  stata  ottenuta  una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la  cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida  di sfratto per morosità successivamente al 28  febbraio  2020,  la  cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;  estremi del versamento della  prima  rata  o  dell'unica  rata dell'IMU riferita all'anno 2021;  importo di cui si chiede il rimborso;  coordinate bancarie.