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Ai fini della corretta individuazione e interpretazione dei citati termini, è importante tenere in considerazione la distinzione prevista dalla normativa emergenziale. Invero, il comma 6 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 aveva disposto che «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020». La sospensione disposta da tale provvedimento - inizialmente prevista fino al 30 giugno 2020 - è stata prorogata al 1° settembre 2020 già in sede di conversione in legge del decreto con la L. n. 27/2020. Successivamente, con l'art. 17-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 si è disposto che, al comma 6 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, le parole: "1° settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". A distanza di pochi mesi, il comma 13 dell'art. 13 del D.L. n. 183/2020 ha disposto: «La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Successivamente, con l'ultima disposizione introdotta dall'art. 40-quater del D.L. n. 41/2021, il Legislatore ha previsto la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi ivi previsti: fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
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