Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
2 novembre 2021
Agenzia per la cybersicurezza nazionale: in Gazzetta Ufficiale i termini e le modalità per il trasferimento delle funzioni

Il D.P.C.M. del 16 settembre 2021, in G.U. n. 260/2021, stabilisce modalità e termini per il trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal DIS all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

La Redazione

In Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 16 settembre 2021, recante «Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

Nello specifico, il decreto ha l'obiettivo di individuare la prima operatività dell'Agenzia mediante la determinazione di spazi appositi, temporaneamente e per massimo 24 mesi, volti al trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione per l'attuazione del D.L. n. 82/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 109/2021.

L'art. 3 dispone, infatti, che

legislazione

«Le funzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge svolte dal DIS sono trasferite all'Agenzia a decorrere dal 16 settembre 2021».

A tal fine, l'art. 5 prevede il trasferimento all'Agenzia dei beni correlati alle funzioni trasferite, come sistemi, attrezzature e postazioni di lavoro, assicurando la prosecuzione dell'erogazione dei servizi informatici necessari alla prima operatività dell'Agenzia fino al 31 marzo 2022.
Allo stesso modo si procederà con il trasferimento della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento, attraverso apposita intesa. A tal proposito, fermo restando il trasferimento della documentazione necessaria alla prima operatività entro il 16 settembre 2021, la restante documentazione potrà essere trasferita in fasi successive che dovranno comunque terminare entro il 31 dicembre 2021.

Infine, l'art. 8 precisa che

legislazione

«A decorrere dal 30 settembre 2021, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge, subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalità, nuovi contratti».

Documenti correlati