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2 novembre 2021
Frode sportiva: l’intenzione di contattare il giocatore non è sufficiente per affermare la responsabilità penale

Accolto il ricorso dell'imputato che era stato accusato di aver condizionato il risultato di una partita di calcio mediante il raggiungimento di un accordo con un giocatore della squadra favorita alla vittoria. Per la Cassazione, dalle conversazioni telefoniche intercettate non si evince l'avvenuto raggiungimento del predetto accordo, conseguendone l'illogicità della motivazione che aveva determinato la condanna del ricorrente.

La Redazione

La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza del GIP del Tribunale calabro con cui era stata accertata la responsabilità penale dell'attuale ricorrente per il reato di frode in competizioni sportive. In particolare, secondo i Giudici di merito, l'imputato avrebbe condizionato il risultato di una partita di calcio...

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