
Lo ha ribadito la Cassazione nell'ordinanza in commento, ricordando che in caso di licenziamento verbale manca l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.
La Corte d'Appello di Roma confermava la decisione con cui i Giudici di primo grado, pronunciando in sede di opposizione
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 3173/2018 la Corte di appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al giudizio instaurato con i ricorsi di primo grado da S. L. e A. T., ha confermato, quanto a C. R., la sentenza con la quale il Tribunale, pronunziando in sede di opposizione ex art 1, comma 51, I. n. 92 /2012, aveva dichiarato la inefficacia del licenziamento verbale intimato da PC. s.r.l., ordinato la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannato la società al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso PC. s.r.l. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 I. n. 604/1966 e dell'art. 32 I. n. 183/2010, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'azione intesa a far valere la inefficacia del licenziamento verbale non fosse condizionata alla previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 6 I. n. 604/1966 come modificato dall'art. 32 I. n, 183/2010;
2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione e /o falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, d. lgs n,. 368/2001 e dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003, anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed agli artt. 2094, 2697 e 1362 e sqg. cod. civ. . Sostiene, in sintesi, che, anche a voler ritenere che tra la C. R. e VC. s.r.l. si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo nel quale la lavoratrice aveva continuato a prestare la propria attività in favore della suddetta società pur essendo cessato l'appalto del servizio di pulizie nell'esecuzione del quale la C. R., alle dipendenze di altro datore di lavoro, aveva dapprima svolto la propria attività di pulizie all'interno della struttura, nello specifico si era trattato di un contratto a termine inferiore a 12 giorni del tutto svincolato da specifiche formalità per il quale non era nemmeno richiesta la forma scritta; tale rapporto era cessato alla scadenza convenuta; in ogni caso esso, il rapporto in oggetto avrebbe potuto essere ricondotto all'ambito della collaborazione meramente occasionale ex art. 79 d. lgs. n. 276/2003,;
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della I. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza ( Cass. n. 523/2019, n.25561/2018, 22825/2015); tanto esclude la necessità di verifica del contenuto, impugnatorio o meno, delle comunicazioni inviate alla società dalla lavoratrice prima dell'iniziativa giudiziale;
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La questione della configurabilità, in relazione all'attività prestata dalla C. R. in favore di PC. s.r.l., dopo la cessazione dell'appalto di pulizie del precedente datore di lavoro, della stipula di un contratto a termine di durata inferiore a dodici giorni o comunque della instaurazione di una collaborazione occasionale ai sensi dell'art. 70 d. lgs. n. 276/2003, questione implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito; in conseguenza, parte ricorrente, per sottrarsi ad una statuizione di inammissibilità per violazione del divieto di novum, avrebbe dovuto, in coerenza con il principio di specificità del ricorso per cassazione, allegare l'avvenuta rituale deduzione della questione nel giudizio di merito indicando in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, n. 1435/2013, n. 20518/2008, n. 22540/2006), come viceversa non avvenuto;
5. A tanto consegue il rigetto del ricorso;
6. Nulla è dovuto alla parte controricorrente in relazione alle spese di lite stante la tardività del controricorso, notificato a mezzo pec in data 8.11.2018, cadente di giovedì - a fronte di un ricorso notificato a mezzo pec in data 28.9.2018 ·- e quindi oltre il termine di cui all'art. 370, comma 1, cod proc. civ.. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, il controricorso inammissibile (per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente (Cass. n. 22269/2010, n. 1094/1962). Tale onorario deve essere, quindi, limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza, attività nel caso di specie insussistente in ragione del rito camerale adottato;
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019, in motivazione);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.