
Con la sentenza in commento, la Cassazione ribadisce che al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora sia già a conoscenza della richiesta di patteggiamento dell'imputato e del consenso del pubblico ministero. Diversamente, non sussiste tale preclusione se il danneggiato non è stato notiziato del predetto accordo.
L'imputato impugna dinanzi la Corte di Cassazione la sentenza del Tribunale di Pavia con cui veniva condannato alla pena detentiva e alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalle parti civili.
Tra i motivi di doglianza, il ricorrente denuncia la violazione di legge per la mancata compensazione delle spese processuali...
Svolgimento del processo
1- Il Tribunale di Pavia, ha applicato a D. P. la pena di anni due di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 cod. pen., 640 e 591 cod. pen. commessi in danno di minori che frequentavano un asilo nido di cui era responsabile. Ha disposto, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalle parti civili, parte delle quali venivano disposte in favore dell'Erario dal momento che le parti civili erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
2- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia: violazione di legge, per la mancata compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. e mancanza assoluta di motivazione sul punto della statuizione di condanna. La statuizione di condanna è illegittima, altresì, poiché già prima dell'udienza preliminare, a seguito dell'avviso di fissazione con decreto del 12 giugno 2020, l'imputata aveva avanzato richiesta di applicazione pena, con il consenso scritto del pubblico ministero depositato presso la cancelleria del giudice in data 9 ottobre 2020, in vista della successiva udienza fissata per il 15 ottobre 2020 alla quale i difensori della Pintus chiedevano procedersi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. E' irrilevante che all'udienza venissero trattate anche le posizioni di altri imputate rispetto alle quali è stato disposto lo stralcio e definizione con rito alternativo con la conseguenza che il procedimento veniva differito dapprima all'udienza del 24 febbraio 2021 e poi a quella del 2 aprile 2021 in cui la posizione dell'odierna ricorrente veniva, infine, stralciata e decisa con sentenza di applicazione pena. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione sul punto della quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili e che esorbitano dai valori di cui al d.m. 55 del 2014 sia in relazione alle competenze per fase che alla mancata riduzione ex lege dei compensi liquidati, per le parti ammesse al patrocinio dello stato, riduzione imposta ai sensi dell'art. 12 d.m. 55 del 2014 e art. 106-bis d.P.R. 115 del 2012.
3- In data 1 ottobre 2021 è pervenuta memoria nell'interesse della parti civili I. B. e M. C. che hanno chiesto il rigetto del ricorso dell'imputata.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati a fronte del corretto esercizio, da parte del giudice dell'udienza preliminare, dei poteri che regolano la fase di costituzione del rapporto processuale e la liquidazione delle spese di giustizia.
Non è revocabile in dubbio, sulla scorta della pronuncia resa a Sezioni Unite di questa Corte, che nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituz1ione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D., Rv. 241356). Si tratta di un principio che più recenti decisioni, richiamate dal ricorrente ma anche nella memoria della parte civile, hanno "esteso", sussistendo la evidente identità di ratio di evitare inutili adempimenti processuali in relazione a decisioni che sono destinate a sfociare in una sentenza di applicazione pena, anche in relazione alla costituzione di parte civile nel caso di udienza preliminare, ove, si è precisato, al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, G., Rv. 279979). Diversamente, si afferma, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.
Nel caso che ci occupa, pur in presenza di un iter processuale astrattamente riconducibile alla formale conoscenza, da parte del danneggiato, della richiesta di applicazione pena e del consenso prestato dal pubblico ministero (la richiesta e il consenso del pubblico ministero erano stati depositati presso la cancelleria del giudice per l'udienza preliminare pochi giorni prima dell'udienza), si è in presenza di una concreta dinamica processuale nel corso della quale è stata la stessa imputata ad essersi avvalsa della interlocuzione con le persone offese dal reato, presenti in udienza per costituirsi parte civile, dal momento che, dopo il deposito della richiesta di applicazione pena, ma in fase di costituzione del rapporto processuale ha prodotto, in favore dei danneggiati, una lettera di scuse e un assegno come ristoro "salvo maggior avere". E' solo dopo questa formalità che il giudice ha ammesso, senza eccezioni difensive, la costituzione di parte civile delle persone offese o danneggiate e, infine, ha "registrato" la dichiarazione della difesa di definizione del procedimento con applicazione pena.
L'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato presuppone la illegittimità della costituzione del rapporto processuale, con l'ammissione della parte civile, in presenza di una situazione processuale - la richiesta di applicazione pena- destinata a sfociare in una pronuncia inutile perché non può pervenirsi a statuizione di condanna. Si tratta di una nullità che, in mancanza di espresse previsioni, costituisce nullità relativa ed alla quale si può porre rimedio attraverso il ricorso per cassazione che, come noto, non è precluso, in ragione della definizione con sentenza di applicazione pena trattandosi di materia sottratta all'accordo delle parti (in questo senso, Sez. 4 - n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, F., Rv. 278286) ma che, cionondimeno, deve ritenersi precluso - ai fini della deducibilità della nullità - a mente dell'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. poiché è lo stesso imputato ad essersi avvalso della facoltà di interlocuzione con le persone offese dal reato senza neppure opporsi alla costituzione di parte civile.
2. E' generico il secondo motivo di ricorso.
Va, per mera completezza, precisato che il giudice ha liquidato importi variegati a titolo di spese processuali, in proprio e nella qualità alle parti civili costituite e, precisamente, euro 2.500,00 ai coniugi A. e S.; euro 1530, al Comune di (omissis); euro 950,00 a C. M. e S. M.; I. B. e M. C.; I. A. e P. L.; A. P. e J. C.. A. C. e AA. CC.; euro 900,00 a D. A. e D. C.: M. R. e AA. R., M. PP.; euro 800,00 a K. Y.; euro 700.00 a B. V.: ad A. S. ed E. C..
Si tratta di importi - considerati sia singolarmente che nell'importo globale liquidato - assolutamente modesti e, avuto riguardo agli importi liquidabili per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisione finale, che ascendono, nel giudizio penale dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, ad un importo di euro 2.880 complessivo e, dunque, superiore anche a quello di chi ha avuto somme più alte e, nella generalità dei casi, addirittura inferiori ai minimi tabellati. Il motivo di ricorso - che si limita a richiamare il d.m. 55 del 2014 e le previsioni recate in materia di riduzione delle spettanze in favore delle persone ammesse a gratuito patrocinio - si rivela, dunque, astratto e generico e, pertanto, aspecifico (cfr. Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443).
3. Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.