Gli Ermellini ribadiscono il principio secondo il quale la prova della consegna di un atto recettizio varia a seconda che si tratti di “invii raccomandati” o “invii multipli”. Solamente nel primo caso è necessaria la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.
La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame proposto da un'azienda farmaceutica, confermando la revoca di primo grado del decreto ingiuntivo finalizzato ad ottenere il pagamento da parte della convenuta dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate dall'appellante.
Parte soccombente avanza ricorso...
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in atti C. impugna l'epigrafata sentenza - con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell'A. Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel novembre 2009 - e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori, poiché, seppur nella specie fosse stata adottata, ai fini del ricevimento della relativa raccomandata, la procedura degli invii multipli di cui all'art. 33 d.m. 9 aprile 2001, l'avviso prodotto a corredo era privo di sottoscrizione da parte dell'agente postale.
Al proposto ricorso resiste l'intimata con controricorso. Memoria della ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Motivi della decisione
2. Va qui ribadito il principio già enunciato da questa Corte secondo cui «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).
3. Il contrario opinamento declinato dal decidente del grado, come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. VI-I, 24/12/2020, n. 29558) introduce un requisito di forma che, oltre a non essere previsto dall'art. 33 d.m. 95/2001 - né dalle corrispondenti disposizioni recate successivamente dal d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894 (art. 20, comma 3) e dalla delibera dell'AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (art. 21, comma 2) -, non si giustifica neppure alla luce dell'esigenza di provare la paternità dell'atto, bastando ad assicurare l'autenticità del medesimo le indicazioni recate dal timbro impresso sull'avviso.
4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l'impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.