Quando il giudice dell'esecuzione pronuncia ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato.
In una controversia vertente sull'impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro concernente l'assegnazione di somme a seguito dell'ordinanza del Tribunale in un procedimento esecutivo presso terzi, la CTR Campania accoglieva l'appello incidentale proposto dall'Ufficio e condannava l'attuale ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore...
Svolgimento del processo
F. A. ricorre per la cassazione della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione di imposta di registro (per €173,18) relativa ad assegnazione di somme a seguito di ordinanza del Tribunale di Salerno nel procedimento esecutivo presso terzi n. 4695/2011, ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, condannando l'appellante principale al pagamento a favore dell'appellante incidentale delle spese del giudizio liquidate in €200,00 per il primo grado e €250,00 per l'appello.
LA CTR ha in particolare rilevato che l'ordinanza del Tribunale di Salerno aveva liquidato a favore di F. A., quale antistatario la somma di €931,57, oltre le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, nella complessiva somma di €198,27. Riforma la sentenza di primo grado che ha ritenuto estraneo al rapporto considerato il ricorrente, "poiché l'ordinanza di assegnazione delle somme ha invece non solo considerato il credito dell'avv. F. A. ma ha anche liquidato in suo favore le spese di registrazione".
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Il contribuente deposita successiva memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.P.R. 131/1986 e 131, 139, 93 e 100 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il ricorrente è del tutto carente di soggettività passiva, non essendo stato parte nel giudizio di esecuzione, ma solo difensore di una delle parti. Ciò in quanto l'imposta di registro non colpisce la sentenza ma il rapporto in essa racchiuso e non coinvolge il soggetto che pur avendo partecipato al giudizio sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va premesso che ai sensi dell'art. l'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925).
2.2. È stato altresì statuito (Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n.29158), che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.
2.3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, ha pronunciato ordinanza di assegnazione di somme anche al procuratore distrattario del creditore procedente; dal titolo esecutivo deriva la legittimazione del procuratore distrattario alla registrazione dell'ordinanza e quindi anche al suo pagamento. Pertanto, anche se dette spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, il procuratore distrattario è tenuto a pagare adempiendo l'obbligazione del terzo di pagamento delle spese di registrazione in virtù di una statuizione derivante dall'ordinanza ex art.553 c.p.c., che gli ha conferito una posizione qualificata sul piano sostanziale. Il procuratore antistatario è pertanto titolare dell'obbligazione tributaria, in quanto l'ordinanza ex art.553 c.p.c. prevedeva che il pagamento di una somma con distrazione in favore del procuratore. Il pagamento dell'imposta di registrazione costituisce, pertanto, una forma di adempimento del terzo dell'obbligazione tributaria gravante sulla parte, da cui deriva un diritto di regresso del procuratore antistatario. Detta interpretazione costituzionalmente orientata è conforme al principio della capacità contributiva, in quanto l'obbligazione tributaria non viene posta a carico di un soggetto senza che abbia tratto alcun beneficio economico.
2.4. Va conclusivamente confermato il principio di cui a Cass. n. 16061 del 28/07/2020, secondo cui laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l'imposta di registro per esserne stato richiesto dall'ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l'azione di regresso (Cass. Civ., Sez VI, 19.9.2017 n.21686, Cass. Civ., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
3. L'applicazione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso consente la compensazione delle spese dei gradi di merito. Le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese in euro 500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.