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5 novembre 2021
L’Ufficio del Massimario presso la Cassazione sulla Riforma del processo penale

L'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione approfondisce nella Relazione n. 60/2021 la riforma penale introdotta con la L. n. 134/2021, rivolgendo particolare attenzione al tema della prescrizione e al superamento dei termini.

La Redazione

Con la Relazione n. 60 del 3 novembre 2021, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione si è dedicato alla riforma del processo penale, la cui disciplina è contenuta nella L. n. 134/2021 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

La legge, pubblicata in G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021, consta di due articoli:

  • l'art. 1 prevede una serie di deleghe al Governo per la modifica del Codice penale e del Codice di rito al fine di revisionare il regime sanzionatorio dei reati e di introdurre una disciplina organica dell'ufficio del processo;
  • l'art. 2 contiene, invece, norme di immediata attuazione che intervengono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di tutela delle vittime del reato e di garanzie difensive.

La Relazione si è occupata di offrire un primo commento alla disciplina contenuta all'art. 2 della L. n. 134/2021, rivolgendo particolare attenzione:

  • alle modifiche introdotte in materia di prescrizione, a completamento della riforma avviata con la L. n. 3/2019;
  • alla nuova disciplina dei termini di durata del giudizio di impugnazione.

In sintesi, per quanto attiene alla prescrizione:

  • essa decorre fino alla data della sentenza;
  • si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Sull'improcedibilità per il superamento dei termini:

  Appello Cassazione
Termine di legge 2 anni 1 anno
Proroga ordinaria (una sola) 1 anno 6 mesi
Proroga speciale per i reati ex artt. 416-bis e 609 c.p., 74 d.P.R. 309/90 (nessun limite di proroga) 1 anno 6 mesi
Proroga speciale per i reati aggravati ex art. 416-bis 3 anni (3 proroghe da 1 anno ciascuna) 1 anno e 6 mesi (3 proroghe da 6 mesi ciascuna)

La proroga suindicata viene concessa se il procedimento viene valutato particolarmente complesso sulla base dei seguenti criteri:

  • numero di imputati o imputazione;
  • complessità delle questioni di fatto o in diritto.
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