L'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione approfondisce nella Relazione n. 60/2021 la riforma penale introdotta con la L. n. 134/2021, rivolgendo particolare attenzione al tema della prescrizione e al superamento dei termini.
Con la Relazione n. 60 del 3 novembre 2021, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione si è dedicato alla riforma del processo penale, la cui disciplina è contenuta nella
La legge, pubblicata in G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021, consta di due articoli:
- l'art. 1 prevede una serie di deleghe al Governo per la modifica del Codice penale e del Codice di rito al fine di revisionare il regime sanzionatorio dei reati e di introdurre una disciplina organica dell'ufficio del processo;
- l'art. 2 contiene, invece, norme di immediata attuazione che intervengono sul regime della prescrizione, della durata dei giudizi di impugnazione nonché in tema di tutela delle vittime del reato e di garanzie difensive.
La Relazione si è occupata di offrire un primo commento alla disciplina contenuta all'
- alle modifiche introdotte in materia di prescrizione, a completamento della riforma avviata con la
L. n. 3/2019 ;
- alla nuova disciplina dei termini di durata del giudizio di impugnazione.
In sintesi, per quanto attiene alla prescrizione:
- essa decorre fino alla data della sentenza;
- si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
Sull'improcedibilità per il superamento dei termini:
Appello | Cassazione | |
Termine di legge | 2 anni | 1 anno |
Proroga ordinaria (una sola) | 1 anno | 6 mesi |
Proroga speciale per i reati ex |
1 anno | 6 mesi |
Proroga speciale per i reati aggravati ex art. 416-bis | 3 anni (3 proroghe da 1 anno ciascuna) | 1 anno e 6 mesi (3 proroghe da 6 mesi ciascuna) |
La proroga suindicata viene concessa se il procedimento viene valutato particolarmente complesso sulla base dei seguenti criteri:
- numero di imputati o imputazione;
- complessità delle questioni di fatto o in diritto.