La Cassazione accoglie il ricorso ribadendo la necessità di provare il raggiro come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. Non basta un'influenza psicologica sull'altro contraente.
La figlia del proprietario di un immobile chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia di accertare la falsità della firma e, in subordine, di dichiarare l'annullamento del contratto di vendita poiché viziato da dolo. I Giudici di secondo grado accoglievano l'istanza e annullavano il contratto
Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da C. F. nei confronti della figlia C. E. con cui chiese dichiararsi l'intervenuta cessione della quota di 1/2 di un immobile al prezzo di € 117 .375,00 già versato, sulla base di una scrittura privata di trasferimento del 2.7.2009 da formalizzare in un secondo momento innanzi ad un notaio scelto dal compratore.
C. E. chiese accertarsi la falsità della firma e, in subordine chiese dichiararsi l'annullamento del contratto perché viziato da dolo.
Il Tribunale accolse la domanda ex art.2932 c.c. in quanto la convenuta non aveva proposto querela di falso e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, perché non aveva fornito la prova degli artifici e raggiri utilizzati da padre per indurla alla sottoscrizione dell'atto.
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 28.1.2020, riformando la sentenza di primo grado rigettò la domanda. La Corte di merito fondò la decisione sulle dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano riferito dello stupore della Coscia alla richiesta del padre di stipulazione dell'atto di vendita; valorizzò la circostanza che la convenuta non aveva mai percepito la rilevante somma costituente il corrispettivo dell'atto di compravendita, che sarebbe stata versata in contanti. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte distrettuale annullò il contratto, ai sensi dell'art.1439 c.c., perché la convenuta era stata indotta dolosamente in errore dal padre che aveva interesse ad assicurarsi la proprietà dell'immobile.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C. F. sulla base di due motivi.
C. E. ha resistito con controricorso.
Il relatore ha formulato proposta, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso di deduce "l'errore in giudicando per erronea valutazione delle risultanze probatorie, errore di valutazione delle stesse prove testimoniali ed incidenza causale del difetto di motivazione, in quanto insufficiente o contraddittoria per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti" per avere la corte di merito considerato attendibili i testimoni, che avrebbero riferito circostanze de relato actoris sulla reazione della Coscia in seguito alla richiesta del padre di trasferimento della proprietà e su circostanze irrilevanti come la stipulazione del contratto preliminare il giorno successivo al suo diciottesimo compleanno.
Con il secondo motivo di ricorso si censura l'erronea applicazione dell'art.2721 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , dell'art.2702 c.c. e 1340 c.c., per carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'art.116 c.p.c., per avere la corte di merito dato rilievo a dichiarazioni testimoniali indirette ed inattendibili dalle quali non sarebbe emersa la prova del raggiro come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. Il ricorrente, deducendo altresì la violazione dell'art.1439 c.c., richiama l'orientamento di questa Corte, secondo cui il dolo, quale vizio del consenso deve incidere sul momento della formazione del contratto tale da indurre ad una falsa rappresentazione della realtà.
Il secondo motivo è fondato sotto il profilo della violazione di legge.
A norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n.12892; Cass. Civ., sez. 03, del 25/05/2006, n. 12424).
L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734).
La Corte d'appello non si è conformata ai principi di diritto affermati da questa Corte, in quanto non ha accertato l'esistenza di artifizi e raggiri con riferimento al momento di formazione del contratto sì da indurre ad una falsa rappresentazione della realtà.
Le dichiarazioni rese dai testimoni, pur trattandosi di testimonianza de relato actioris con valore probatorio fortemente attenuato, sono un elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass. 8358/2007). Tuttavia, i testimoni non hanno riferito di raggiri da parte del ricorrente ma unicamente dello stupore della convenuta di fronte alla richiesta del padre di stipulare l'atto definitivo di trasferimento della proprietà, circostanza che non è riferibile al momento genetico del contratto.
La circostanza che dall'atto di vendita risultasse che l'ingente somma ricevuta dalla convenuta fosse stata versata in contanti, che l'atto fosse stato concluso appena la convenuta aveva raggiunto la maggiore età, che vi fosse uno stretto rapporto familiare tra le parti che la Coscia non avesse la disponibilità di tale somma - circostanza sulla quale la testimonianza è diretta e non de relato actoris - non e univocamente idonea a dimostrare l'esistenza di artifici e raggiri che abbiano viziato la volontà del contraente, inducendolo alla stipulazione del contratto potendo integrare, in assenza di ulteriori elementi, un negozio fiduciario o simulato.
La corte, in definitiva, non ha accertato il vizio nella formazione della volontà idoneo ad ingenerare nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ.
La corte di merito non ha, in definitiva, accertato l'esistenza di artifizi e raggiri posti in essere dal padre per indurre la figlia a sottoscrivere il contratto e la loro efficienza causale sulla determinazione volitiva e, quindi, sul consenso di quest'ultima. La sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà. Non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima".
Resta logicamente assorbito l'esame delle altre censure.
Il giudice del rinvio provvederà alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.