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8 novembre 2021
Stop alle pratiche sleali nei rapporti commerciali: il Governo licenzia lo schema di decreto legislativo
Nell'ottica di garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
La Redazione

Tra i provvedimenti approvati durante la riunione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre, vi è lo schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n.53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari».

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame riguardano la disciplina delle relazioni commerciali finalizzate a contrastare le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, con specifico riguardo alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, a prescindere dal fatturato dei contraenti.

L'art. 3 riporta i principi e gli elementi essenziali a cui devono attenersi i contratti di cessione. In particolare, è previsto che essi siano conclusi obbligatoriamente tramite atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti, con l'indicazione di durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, modalità di consegna e prezzo.

Nell'ottica di garantire un livello minimo di tutela comune a livello europeo, il provvedimento prevede un elenco di pratiche commerciali sleali vietate (artt. 4 e 5) e un elenco di pratiche che otterranno l'autorizzazione solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura (art. 6).

Tra le altre disposizioni, l'art. 7 contiene la disciplina relativa alle vendite sottocosto dei prodotti agricoli e alimentali, stabilendo il divieto di imporre al fornitore condizioni contrattuali eccessivamente gravose.
In tal modo, vengono riequilibrati in maniera definitiva i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, assicurando una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

Lo schema di decreto legislativo conferisce al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) il compito di autorità nazionale di contrasto incaricata di accertare eventuali violazioni (art. 9).

Il provvedimento in esame si occupa inoltre del regime sanzionatorio, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa dallo 0,5% fino al 5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.