La Cassazione fa chiarezza sull'ambito di applicazione del principio dell'inerenza dei costi deducibili, evidenziando che sono oneri inerenti solo quelli sostenuti con riferimento all'attività di impresa.
Per mezzo di un avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente l'indeducibilità dei costi non inerenti, per un importo complessivo pari a 11milioni di euro, in relazione ad un accordo transattivo scaturente da un giudizio instaurato da alcuni lavoratori nei confronti delle società parti dell'accordo. Nello specifico, tale accordo aveva ad oggetto il...
Svolgimento del processo
1. Con avviso di accertamento, seguente al p.v.c. elevato in data 31 luglio 2012, l'Agenzia delle entrate contestava, ai sensi degli artt. 101 e 109 TUIR, alla società I. S.p.A. (di seguito, anche "Società"), l'indeducibilità di costi non inerenti, relativi all'anno 2007, per l'importo complessivo di euro 11.000.000,00, contabilizzato sul conto n. (omissis) "A. S.p.A.", in violazione del cd. principio di inerenza dei costi deducibili; i fatti di cui alla verificava riguardavano un accordo transattivo intervenuto nell'anno 2007 tra la Società e la A. S.p.A. (cui era stato ceduto il sito siderurgico di (omissis) di proprietà di una società controllata dalla I. S.p.A.), scaturente da un giudizio instaurato dai lavoratori del sito industriale nei confronti di entrambe le società per ottenere il risarcimento del danno biologico derivante da patologie connesse all'esposizione all'amianto. Con tale accordo, l'I. S.p.A. si impegnava a versare all'A. S.p.A. la somma di euro 11.000.000,00 e quest'ultima si impegnava a soddisfare le pretese dei lavoratori, a rinunciare ad ogni altra azione o pretesa nei confronti dell'I. S.p.A. ed a rimborsare a quest'ultima quanto eventualmente tenuta a versare a terzi anche per importi superiori a quello di cui all'accordo.
2. La Società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento che veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 409/18/13.
3. L'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR), che, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame dell'Ufficio, confermando le ragioni della decisione dei primi giudici.
4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
5. La società contribuente ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate censura la decisione impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, e, quindi, del principio d'inerenza ivi sancito, per non aver la CTR considerato che i costi in questione non potevano essere dedotti in quanto non inerenti. Sostiene la ricorrente Amministrazione che le somme corrisposte dall'impresa a titolo risarcitorio e quelle sostenute per risolvere in via preventiva le contestazioni inerenti al danno biologico causato ai lavoratori dall'attività siderurgica, in quanto riguardanti la responsabilità extracontrattuale dell'impresa, sono prive del requisito dell'inerenza per essere del tutto avulse dalla attività produttiva e quindi dal reddito di impresa.
1.1. Col secondo mezzo la ricorrente Amministrazione si duole, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i costi erano deducibili anche perché non rientranti nella previsione di cui all'art 8, d.l. 02/03/2012 n. 16, conv. in I. 26/04/2012 n. 44, trattandosi, invece, di fattispecie non ascrivibile alla norma in parola.
2. Il ricorso è fondato. I due motivi, raggruppabili per connessione di censure, si esaminano congiuntamente.
2.1. Questa Corte ha da tempo affermato, con argomenti condivisi, la stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell'inerenza, quale espressione della necessità di riferire costi sostenuti all'esercizio dell'impresa (Cass., 11/04/2011, n. 8135), secondo un giudizio di natura qualitativa, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo, nonché da una valutazione di congruità del costo (ex plurimis, cfr., Cass., 17/07/2018, n. 18904; adde, Cass., 31/05/2018, n. 13882; Cass., 21/11/2019, n. 30366; Cass., 26/09/2018, n. 22938 e Cass., 11/01/2018, n. 450).
Il principio dell'inerenza dei costi deducibili, in assenza di specifica disposizione, si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) e di congruità delle spese, in quanto il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.
2.2. L'applicazione di tale principio consente di tracciare la linea di confine tra gli oneri inerenti e quelli non inerenti, rientrando nella prima categoria ogni onere sostenuto con riferimento all'attività di impresa ovvero all'attività da cui derivano i ricavi ed i proventi che concorrono a formare l'imponibile in virtù della necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa secondo un giudizio che prescinde, come si è detto, da valutazioni di tipo utilitaristico.
2.3. Su tale traccia, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l'inerenza dei costi rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per comportamenti illeciti del contribuente (cfr. Cass. 29/05/2000, n. 7071; Cass., 13/05/2003, n. 7317 sulle infrazioni stradali), degli esborsi effettuati per "chiudere" indagini fiscali (Cass., 19/04/2001, n. 5796), del riscatto pagato per la liberazione di un dirigente dell'azienda stessa (Cass., 11/08/1995, n. 8818), di sanzioni pagate dall'imprenditore a titolo di condono edilizio (Cass., 07/09/2007, n. 1860), di sanzioni irrogate dagli organismi della concorrenza e del mercato per aver posto in essere pratiche concordate per falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato (Cass., 03/03/2010, n. 5050), di sanzioni civili per il ritardato pagamento di oneri previdenziali (Cass., 22/11/2018, n. 30238), non ravvisandosi in tali fattispecie un legame funzionale tra il costo e il fattore produttivo dell'impresa.
Laddove, in presenza di transazioni stipulate da una banca con i clienti per prevenire l'instaurazione di un contenzioso fondato sulla violazione da parte dei funzionari degli obblighi informativi per la conclusione di contratti d'investimento aventi ad oggetto obbligazioni (C. e Bond argentini), le spese erogate per coprire tali costi sono ritenute deducibili dall'istituto di credito che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento evolutivo dell'attività d'impresa bancaria a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale verso la clientela e, dunque, inerenti ai sensi dell'art. 109 TUIR e deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa (Cass., 05/11/2019, n. 28355).
2.4. Delineata la linea di demarcazione tra oneri inerenti (e quindi deducibili) e non inerenti, va considerato che nel caso in cui si verifichi che l'onere appartenga all'ambito aziendale, nel senso che sia sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, rimane del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale.
Ed invero, nella valutazione dell'inerenza, sia che la diminuzione patrimoniale derivi da un atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 cod. civ.), sia che derivi da un'attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale, ex art. 1218 cod. civ.), è necessaria, in ogni caso, un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione da punto di vista fiscale.
In altri termini, tutti gli oneri, anche quelli derivanti da causa risarcitoria sono deducibili solo se sostenuti in funzione dello svolgimento dell'attività d'impresa ovvero alla produzione del reddito, anche in termini per salvaguardia dei livelli di clientela in essere e più in generale dell'avviamento. Viceversa, in assenza di un rapporto di correlazione tra oneri e ricavi potenziali (nel senso appena indicato), le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, ex art. 2043 cod. civ. o ex art. 1218 cod. civ., rimangono "non inerenti", pur se l'atto dannoso sia riconducibile all'esercizio dell'impresa.
3. Nella fattispecie in esame, è pacifico, che gli ex-lavoratori dell'impianto siderurgico di (omissis) hanno esercitato un'azione risarcitoria nei confronti sia dell'I. S.p.A. che della A. S.p.A. (subentrata nella proprietà dell'area siderurgica) per il danno da illecito extracontrattuale conseguente alla lesione del diritto alla salute a causa dell'esposizione all'amianto durante l'espletamento dell'attività lavorativa; è, altresì, pacifico che l'accordo transattivo, siglato nel 2007, tra le due società ha riguardato proprio tali danni, avendo l'I. versato all'A. la somma di euro 11.000.000,00 per prevenire il rischio degli esiti sfavorevoli del giudizio intentato dagli ex-lavoratori di (omissis).
Sul piano degli effetti giuridici, dunque, non può escludersi che il fatto in questione abbia violato contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere (art. 2043 cod. civ.), sia diritti del lavoratore e dai correlativi obblighi dell'imprenditore che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale tra lavoratori ed impresa (art. 2087 cod. civ.), generando un concorso delle responsabilità extracontrattuale e di quella contrattuale (sul concorso tra i due titoli di responsabilità, in materia di lavoro, v., ex pluribus, Cass., 27/04/2021, n. 11116), che, tuttavia, sul piano fiscale, rimane del tutto irrilevante in quanto qualificazione estranea al giudizio sull'inerenza che riguarda, si ripete, il legame tra reddito e produzione di utili (nel senso indicato sub §2).
4. Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie in esame, non pare dubitabile che i fatti che hanno originato la presente controversia fuoriescano da quei risarcimenti che innervano l'attività d'impresa per la loro attinenza alla dinamica produttiva, laddove l'illecito ai danni dei lavoratori - e quindi di un fattore produttivo di per sé stesso - spezza quel nesso logico, prima ancora che economico, di attinenza dell'agire imprenditoriale rispetto ai crismi di legittimazione costituzionale di cui all'art. 41, comma 2, Cost. (cfr., sul venir meno del nesso di inerenza, Cass., 11/04/2011, n. 8135 e Cass., 05/11/2019, n. 28335 quest'ultima invocata nella memoria della società in maniera non pertinente).
4.1. In tal caso, dunque, manca il nesso d'inerenza in quanto la spesa non nasce nell'impresa, nelle sua configurazione costituzionale, ma deriva da fatti (scelte imprenditoriali) contra ius, che per loro natura si pongono al di là della sfera aziendale (cfr., in motivazione, Cass., 8/06/2021 n. 15392, secondo cui: «La spesa non deriva, dunque, da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa stessa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita aziendale, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività»).
4.2. In conclusione, dal punto di vista fiscale, giacché il fatto illecito generatore del decremento patrimoniale non appartiene alla sfera aziendale, i costi relativi all'anno 2007 per l'importo complessivo di euro 11.000.000,00 - contabilizzato sul conto n. (omissis)
"A. S.p.A. costi" -1 non sono deducibili dal reddito di impresa, in quanto si tratta di spese non funzionali alla produzione del reddito della società contribuente.
5. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che l'art. 14, comma 4 bis, della legge 24/12/1993, n. 537 (nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. 02/03/2012, n. 16, conv. in legge 26/04/2012 n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, si limita a negare la detrazione delle spese "direttamente" utilizzate per il compimento di "atti o attività" costituenti reato, ma conserva per gli altri casi, non disciplinati dalla norma speciale, il regime di deducibilità o meno dei relativi costi previsto dalle ordinarie regole dettate dal TUIR (Cass., 11/04/2011, n. 8135, paragrafo "ff" della motivazione). Nel caso in esame non essendovi stata contestazione alcuna della commissione di un delitto non colposo nei termini indicati dalla norma in esame, il riferimento alla norma in parola fatta dai giudici di appello è ultroneo e scorretto, dovendosi affermare l'indeducibilità in base al relativo regime previsto dal TUIR.
6. Il ricorso va, dunque, accolto con cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto - e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo - la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente.
7. In considerazione della natura della controversia e dell'evoluzione della giurisprudenza nella particolare materia, le spese dei giudizi di merito vengono interamente compensate.
8. Le spese del giudizio di legittimità, in virtù del principio di soccombenza, vengono poste interamente a carico della società controricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente.
Compensa interamente le spese dei gradi di merito. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.