
Il Tribunale, in sede d'appello, rigettava l'impugnazione di Tizio avverso il provvedimento di revisione della patente di guida, emesso a seguito di azzeramento dei punti.
Tizio propone così ricorso dinnanzi la Corte di Cassazione, denunciando, tra i motivi, sia la mancata ricezione di specifica comunicazione...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
- il Giudice cli pace di Bolzano rigettò l'opposizione avanzata da KN avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso, a seguito di azzeramento dei punti, dalla Provincia Autonoma X e il Tribunale della medesima città, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'appello dal medesimo avanzato;
Ritenuto che l'insoddisfatto appellante ricorre sulla base cli due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che, con separati controricorso resistono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Provincia autonoma di X.
Ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia «violazione per falsa applicazione» dell'art. 126 bis, cod. della str., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che:
- l'azzeramento dei punti della patente avvenuto il 26/7/2019 era frutto di tre verbali distanti nel tempo (20/10/2006, 5/9/2008 e 14/2/2009, mentre le relative decurtazioni risultavano essere state annotate in epoca di molto successiva (27/1/2011, 1/10/2015, 22/7/2016, quest'ultima ben dopo la sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso riguardante l'ultima contestazione);
- errava il Giudice d'appello nell'affermare che sulla base della circolare n. 1140, 8/5/2013 del Ministero dei Trasporti, adeguatasi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, fosse comunque consentito accedere ai corsi di recupero senza che occorresse la previa comunicazione della decurtazione, in c.1uanto trattavasi di normativa secondaria contrastante con il d.m. 29/7/2003, il quale stabiliva che ai corsi di recupero potevasi accedere solo dopo aver ricevuto la comunicazione della decurtazione, inoltre, anche secondo la circolare non era possibile iscriversi ai corsi ove sul portale dell'automobilista non fosse risultato un saldo negativo rispetto al tetto di venti punti, il che non si era verificato;
- non contesta il ricorrente il carattere non provvedimentale dell'annotazione anagrafica, rinvenendosi il titolo della decurtazione nei verbali che constatano la violazione, evidenzia, per contro, costituire <<altro conto la verifica dei presupposti di fatto e di diritto, richiesti, dall'a,1. 126 - bis, comma 6, ai fini del provvedimento impositivo della revisione>> e sotto questo profilo <<l’iscrizione delle decurtazioni di punteggio all'anagrafe automobilistica ha invece carattere non meramente dichiarativo, perchè è essa - e non i verbali – ciò che giustifica l'emanazione di questo secondo provvedimento amministrativo>>; pertanto, non assume rilievo la circostanza che il provvedin1ento di revisione avrebbe carattere vincolato;
- di conseguenza s'impone, conclude il ricorrente, una interpretazione adeguatrice che impedisca ogni discrezionalità, escludendo che l'amministrazione possa ordinare la revisione nel caso in cui all'interessato non sia stata data la possibilità di frequentare i corsi di recupero.
Considerato che la doglianza e manifestamente infondata, dovendosi osservare guanto segue:
a) con recente arresto questa Corte ha chiarito che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato, ad opera dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ed ai fini dell'esercizio della facoltà cli partecipare ai corsi cli recupero dei punti, delle variazioni cli punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Sez. 6, n. 13637, 02/07/2020, Rv. 658725);
b) non sussiste la prospettata lesione dell'affidamento del guidatore poiché questi ha piena consapevolezza della sanzione irrogabile, ivi inclusa quella accessoria, dalla notificazione del verbale che accerta la trasgressione, a prescindere dall'annotazione del saldo-punti sul Portale dell'automobilista;
c) non può condividersi il merito della doglianza, la quale mira a porre a carico dell'Amministrazione il tempo occorso per la stabilizzazione delle sanzioni contestate, corrispondendo, per contro, a una libera scelta dell'interessato una tale contestazione, nella piena consapevolezza che, in caso, di soccombenza, non potrebbe sottrarsi all'effetto del cumulo delle detrazioni, rimaste sospese.
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente solleva eccezione d'incostituzionalità, a voler reputare correttamente individuato il parametro costituzionale, sommariamente evocato nel corpo del motivo (violazione del principio d'uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza e di quello del buon andamento dell'agire della p.a.), risulta manifestamente infondato alla luce di quanto sopra chiarito.
Considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione dj filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
Che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Provincia Autonoma X , in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento gli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge e in egual misura in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in euro 1.500,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge o. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deli ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.