Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto in data 23 giugno 2021 dall'avv. G. S. avverso l'ordinanza dell'11 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia che aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nei confronti di F. C.
Nell'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rilevato che l'appello, proposto ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies della legge 18 dicembre 2020, n. 176, era inammissibile, in quanto l'atto d'impugnazione non era stato sottoscritto digitalmente dal difensore.
In particolare il Tribunale ha osservato che «il certificato di verifica della firma attesta che la firma non è valida considerato che il documento ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma, conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile».
2. L'avv. M. A., difensore del F. C., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 24, comma 6-sexies della legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto il rapporto informatico attestava che «la firma è integra» e «il certificato è attendibile». Ad avviso del ricorrente, dunque, il Tribunale di Milano avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'appello interposto a fronte di una mera irregolarità tecnica non riconducibile al difetto di sottoscrizione digitale dell'atto.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
Con requisitoria e conclusioni scritte del 5 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'invalidità della firma digitale sarebbe attestata dal certificato di verifica della stessa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. L'avv. M. A., difensore del F. C., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 24, comma 6-sexies della legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Espone il ricorrente che la disposizione citata sanziona con l'inammissibilità l'atto di impugnazione non sottoscritto digitalmente dal difensore, laddove nel provvedimento impugnato si era rilevata un'asserita modifica del documento informatico in un momento successivo a quello dell'apposizione della firma.
Proprio il rapporto informatico consultato dal Tribunale, infatti, attestava che «la firma è integra», «il certificato è attendibile» e, ancora, «il certificato ha validità legale». La firma, ad avviso del ricorrente, era, dunque, valida e integra in tutti i suoi elementi.
Rileva, peraltro, il ricorrente che l'unica operazione eseguita sull'atto di appello successiva all'apposizione della sottoscrizione digitale sarebbe stata, per conformarsi alle indicazioni della Cancelleria del Tribunale, quella di collazionare un singolo file con l'atto di gravame e i suoi allegati per facilitare le operazioni di stampa.
Il Tribunale del riesame, dunque, in violazione del disposto dell'art. 24, comma 6-sexies della legge 18 dicembre 2020, n. 176, avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. a fronte di una mera irregolarità tecnica non riconducibile al difetto di sottoscrizione digitale dell'atto.
3. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia fondato.
Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - nel testo seguito all'approvazione della legge di conversione, stabilisce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.
In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte).
La legge di conversione ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 24 suddetto, i commi da 6 bis a 6 undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale.
Più precisamente, l'art. 24, comma 6-ter, citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2, (e cioè le specifiche possibilità di deposito "materiale" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).
L'applicazione generalizzata delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410 e 461 c.p.p., e art. 667 c.p.p., comma 4, e ai reclami giurisdizionali previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 - è assicurata dal successivo comma quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, che, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6 ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 7, e cioè del Tribunale sede distrettuale.
Questa disciplina, come evidenziato anche dalla rubrica del d.l. n. 137 del 2020, è volta a semplificare le modalità di deposito degli atti in conseguenze del diffondersi della pandemia e della conseguente necessità di contenere l'emergenza sanitaria in corso, ricorrendo a un sistema di dematerializzazione del deposito degli atti del processo penale, anche se d'impugnazione.
4. In tale contesto di disciplina il legislatore, all'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137 del 2020, ha previsto alcune cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, relative all'impugnazione proposta al di fuori degli schemi legali delineati, che si aggiungono a quelle stabilite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte espressamente salve.
Secondo tale disposizione l'atto di impugnazione presentato in via telematica è inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis, non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309 c.p.p., comma 7, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4.
5. Muovendo da tali presupposti normativi il ricorso è fondato.
L'esame della documentazione prodotta dal ricorrente dimostra che il certificato di verifica della firma dell'atto di appello attesta l'integrità e l'attendibilità della stessa, pur dando conto di una modifica del documento successiva all'apposizione della sottoscrizione.
Tale successiva attività, conseguente secondo il ricorrente alla necessità di collazionare i documenti allegati in un unico file per agevolare l'attività di stampa secondo quanto richiesto dalla Cancelleria, non elide comunque l'attestazione di integrità della firma dell'atto di appello.
Il Tribunale di Milano, tuttavia, equiparando la fattispecie verificatasi nella specie di modifica del documento informatico successiva alla sottoscrizione dell'atto alla mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, ha posto in essere una falsa applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), del D.L. n. 137 del 2020.
La specifica causa di inammissibilità introdotta da tale disposizione, infatti, per il suo tenore letterale, è di applicazione limitata ai soli casi nei quali l'atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente dal difensore.
Così come per ogni causa di inammissibilità relativa al diritto di impugnazione nel processo penale, in relazione alle ipotesi previste dall'art. 24, comma 6-sexies, del D.L. n. 137 del 2020, deve ritenersi, peraltro, operante il principio di tassatività, che ne impedisce l'estensione ad ipotesi analoghe di irregolarità delle modalità di trasmissione, non contemplate esplicitamente dal dettato legislativo (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, non massimata; in generale, sulla tassatività delle cause di inammissibilità dell'impugnazione previste dall'art. 591 c.p.p., dr. ex plurimis: Sez. 1, n. 24433 del 29/4/2015, M., Rv. 263970; Sez. 2, n. 8413 del 23/3/1998, G., Rv. 211188; Sez. 1, n. 5887 del 5/5/1997, G., Rv. 207929).
La difformità della proposizione dell'atto di appello ravvisata dal Tribunale di Milano rispetto al paradigma di legge integra, dunque, una mera irregolarità e non già una causa di inammissibilità dell'impugnazione ritualmente proposta.
6. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Milano perché proceda al giudizio di impugnazione cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. per il giudizio.