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11 novembre 2021
Bonus alberghi: detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore turistico
Il primo articolo del decreto Recovery stanzia 500 milioni di euro per il cosiddetto superbonus alberghi. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta dell'80% combinato con un contributo a fondo perduto, destinato a coprire le spese per diversi interventi sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
La Redazione
Il nuovo bonus per le strutture ricettive, turistiche e congressuali è stato inserito nel Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2021 e in vigore dal giorno successivo. In particolare, l'art. 1 del citato decreto, prevede che al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto nei confronti di imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica come definita dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, strutture ricettive all'aria aperta nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, complessi termali, i porti turistici i parchi tematici:
  1. un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024;
  2. un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere   aumentato   anche cumulativamente: 
    • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
    • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
    • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

precisazione

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

  1. interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; 
  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 
  3. interventi edilizi; 
  4. realizzazione di   piscine   termali   e   acquisizione   di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; 
  5. spese per la digitalizzazione. 

I citati interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Gli incentivi in esame sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per i citati interventi.

attenzione

L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto  è  erogato  in un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al 30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attività  o rilasciata dagli intermediari finanziari o cauzione costituita, a scelta del beneficiario,  in  contanti,  con bonifico, in assegni  circolari o in  titoli  del  debito  pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno  del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni  circolari, presso  la  tesoreria  statale,  a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve   essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.