- un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024;
- un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
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- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
I citati interventi devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852. |
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L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. |