Secondo la Cassazione, il termine non decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del legale poiché trattasi di un'esternazione di scienza. Tuttavia, il pagamento del contributo integrativo a Cassa Forense non esclude l'iscrizione all'INPS.
Un avvocato impugna dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza cui con la Corte territoriale aveva affermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del ricorrente e rigettato l'opposizione presentata dal medesimo avverso il verbale di accertamento dell'obbligo contributivo sul rilievo della mancata prescrizione dei...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con sentenza del 31.7.18, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del 2017 del Tribunale di Rimini, ha affermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'avvocatessa in epigrafe e rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso verbale di accertamento dell'obbligo contributivo e connesse sanzioni; in particolare la corte territoriale ha ritenuto non prescritti i contributi.
L'avvocatessa ricorre per tre motivi; l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione dell' articolo 2935 c. c., 3 comma 9 legge 335 del 95, per mancata considerazione della prescrizione, il cui termine decorre dal momento in cui contributi dovevano essere corrisposti.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 comma 25-26 legge 35 del 95, per avere la sentenza impugnata trascurato il pagamento del contributo integrativo alla Cassa forense.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 116 comma 8 legge 388/00, perché, pur ritenendo illegittima l'applicazione della sanzione dell'evasione anziché l'omissione, la corte territoriale ha respinto il ricorso senza ricalcolare le sanzioni.
E' preliminare l'esame del secondo motivo che attiene alla configurabilità dell'obbligo contributivo in questione. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 30344 del 18/12/2017, Rv. 646559 - 01 ed altre successive conformi) che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi a W., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in quanto secondo la "ratio" dell'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
È fondato invece il primo motivo di ricorso, relativo al computo del termine di prescrizione dei contributi, essendosi precisato già da questa Corte (Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19403 del 18/07/2019, Rv. 654526 - 01) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Resta assorbito il terzo motivo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.