Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Trento, con decreto dell'S novembre 2018, ha rigettato il reclamo di OVI avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato la sua richiesta di autorizz9zione a trasferire la residenza del figlio minore JR (nato nel 2012 fuori del matrimonio) in Romania, dove la O intendeva fissare la residenza propria e del figlio, avendo il R negato il consenso per l'espatrio. Il figlio si trovava in r:egime di affido condiviso a entrambi i genitori, collocato prevalentemente presso la madre, con un regime di assidua frequentazione con il padre ed ex coniuge GR.
La reclamante affermava di voler crescere il figlio in Romania, dove lei stessa era cresciuta, aveva la famiglia di origine e maggiori opportunità lavorative e relazionali che favorivano il miglior sviluppo del bambino, tenuto conto che l'ex coniuge e lei stessa non avevano una rete familiare In Trentino, ove il padre svolgeva un lavoro stagionale come cuoco e doveva farsi coadiuvare per accudire il figlio, mentre in Romania avrebbe avuto maggiori possibilità di lavoro qualora intendesse trasferirsi per stare più vicino al figlio e prendersene cura in modo migliore; infine, deduceva di avere, quale genitore affidatario, un diritto fondamentale al trasferimento della residenza propria e del figlio anche all'estero.
La O propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e a una memoria. Il R ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con entrambi i motivi la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 155 bis e 337 ter c. c., 112 e 115 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, per l'ingiustificata limitazione del proprio diritto fondamentale di madre di trasferire la residenza propria e del figlio all'estero, fermo restando l'affidamento condiviso, trasferimelilt0 che garantirebbe maggiormente l'interesse del figlio ad una corretta realizzazione della propria personalità, salvaguardando il rapporto con il padre mediante una diversa modulazione del regime di frequentazione del figlio.
I motivi sono inammissibili.
Si discute in causa se al genitore presso il quale è collocato un figlio minore nato fuori del matrimonio - o il figlio al genitore divorziato o separato, comuni essendo le disposizioni applicabili ex art. 337 bis c. c.
- sia consentito trasferire la residenza del minore in luogo ove, nella specie, la stessa madre intenda trasferirsi, permanendo il regime di affido condiviso.
E' questione diversa da quella esaminata dalla giurisprudenza di legittimità - se il genitore che trasferisca la propria residenza perda o meno l'idoneità ad avere in affidamento il figlio - rispetto alla quale si è affermato che il coniuge separato o divorziato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge genitore non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, e il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (cfr. Cass. 9633 del 2015, 18087 del 2016).
L'interesse della O è di attuare il progetto di trasferimento all'estero senza modificare il regime dì affidamento condiviso, né rinunciare al collocamento del figlio presso di sé, ma rimodulando eventualmente il regime di incontri del minore con il padre, in relazione alla nuova situazione delineatasi a seguito dell'eventuale trasferimento all'estero.
Si tratta di questione di fatto valutata dai giudici di merito con apprezzamento incensurabile, avuto riguardo al preminente interesse del minore.
Premesso che l'invocato diritto degli adulti a scegliere il luogo di residenza deve essere bilanciato con il diritto del minore a conservare la bi-genitorialità, impegnando ciascun genito e garantire la presenza dell'altro nella vita del figlio, salde relazioni affettive con entrambi i genitori e una stabile consuetudine di vita, la C6rte territoriale ha osservato che, nella specie, l'interesse preminente del figlio non potrebbe essere adeguatamente tutelato in caso di trasferimento all'estero al seguito della madre, neppure mediante una diversa modulazione del regime di incontri con il genitore non collocatario (come invece nel caso esaminato da Cass. n. 6339 del 2011). E ciò in considerazione sia della distanza tra la Romania e l'Italia dove vive il padre, il cui legame affettivo con il figlio sarebbe messo a rischio, con negativa incidenza sullo sviluppo psico-fisico del minore, sia del consequenziale sradicamento dall'ambiente di vita (in Italia) in cui egli è integrato.
La parte ha dunque valutato che l'eventuale trasferimento del mino e all'estero sarebbe contrario al suo interesse morale e materiale. Ed infatti, sarebbe ostacolato in modo significativo l'esercizio del suo diritto alla bigenitorialità - «di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale» (art. 337 ter, comma 1, c. c.) - che esige di essere «per quanto possibile» fatto salvo pure nel caso di affido esclusivo a uno dei genitori (l'art. 337 ter, comma 1, è richiamato dall'art. 337 quater, comma 2, c. c.). Il trasferimento all'estero, inoltre, renderebbe più difficile l'esercizio da parte di uno dei genitori dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale che gravano su entrambi (art. 337 ter, comma 3, c. c.) e del diritto-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio (cfr. l'art. 337 quater, comma 3, c. c. in caso di affido esclusivo all'altro genitore).
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in€ 4200,00, di cui€ 200,00 per esborsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.