Con la sentenza in commento, la Cassazione si esprime sull'aggravante dei motivi abietti e futili in relazione al reato di omicidio volontario collegato alla fornitura di sostanze stupefacenti.
La Corte d'Assise di Milano, in riforma della sentenza di primo grado che riconosceva l'imputato responsabile del reato di omicidio volontario, escludeva la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili.
Avverso tale decisione, il Procuratore Generale della Repubblica propone...
Svolgimento del processo
1. Nei confronti di G. C. è ascritto il delitto di omicidio volontario di Fabio Accorsi, aggravato dai motivi abietti e futili, fatto commesso in Milano il 23 settembre 2017.
Con sentenza pronunciata in data 18 giugno 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano G. C. era stato dichiarato colpevole del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, condannato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre e alle statuizioni in favore delle parti civili.
Con sentenza pronunciata in data 25 settembre 2019 la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la circostanza aggravante, ha ridotto la pena inflitta ad anni quindici e mesi quattro di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di esclusione della circostanza aggravante.
Il secondo giudice aveva escluso la sussistenza dell'aggravante, pur riconoscendo che il fatto era stato determinato dalla pretesa della vittima di recuperare un credito connesso alla fornitura di sostanza stupefacente.
Il movente dell'omicidio era stato quindi individuato in un precedente reato - la fornitura di droga - e dunque in un "sentimento spregevole ed ignobile, consistente nella determinazione ad uccidere per affermare l'ineludibilità del prezzo di un turpe contratto".
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Il giudice di appello ha escluso la sussistenza dell'aggravante comune, sul rilievo che il fatto era stato determinato dal contesto caratterizzato da rapporti di convivenza ormai deteriorati, contesto nel quale l'ultima occasione di contrasto tra l'imputato e la vittima - la pretesa dell'imputato di ottenere una riduzione di prezzo per una dose di sostanza stupefacente - aveva costituito unicamente l'occasione scatenante l'astio da tempo maturato da G. C.
Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 61 n. 1 cod. pen. sul rilievo che l'accertamento compiuto sul movente l'aveva individuato nei rapporti, fra imputato e vittima, inerenti il traffico di stupefacenti e, dunque, in un motivo abietto.
Innanzitutto, si deve rilevare che l'orientamento giurisprudenziale che ritiene abietto il movente riconducibile a rapporti di cessione di stupefacenti concerne il caso in cui l'omicidio sia stato determinato dalla volontà di sanzionare il mancato pagamento di una fornitura di droga, laddove, nel caso in esame, si tratta, invece, dell'omicidio del fornitore da parte del cessionario moroso.
Inoltre, la. sentenza di appello, con accertamento di merito, ha ricondotto il fatto, non tanto al litigio sul prezzo della dose bensì, ai rapporti personali ormai deteriorati e resi intollerabili dalla convivenza, e dunque ad un presupposto di fatto che non può essere definito, secondo il comune sentire, come spregevole.
Il ricorso equivoca l'accertamento compiuto e riconduce il movente agli illeciti scambi di droga, che, invece, nel giudizio del secondo giudice, non avevano costituito il motivo che aveva spinto l'imputato all'azione omicida.
Il secondo giudice risulta, dunque, aver dato corretta applicazione della norma che prevede e definisce l'aggravante in parola.
Il ricorso del pubblico ministero va quindi respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.