Occorre, infatti, porre a confronto il dovere di solidarietà sociale connesso alla tutela collettiva del diritto alla salute e le convinzioni personali contrarie dei singoli.
Nell'ambito di un ricorso vertente sulla riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dai ricorrenti poiché la pretesa che ne sta alla base poggia su premesse non dimostrate dal punto di vista fattuale.
Con l'ordinanza n. 6098 dell'11 novembre 2021, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che non può essere sospeso l'obbligo vaccinale imposto ai docenti per due ordini di ragioni:
- Le mansioni da essi svolte implicano una responsabilità specifica e rafforzata nei confronti dei propri studenti, la quale rappresenta una componente fondamentale della funzione di ciascun docente;
- È necessario comparare interessi potenzialmente antagonisti con una gerarchia che si ricava anche dall'ambito comunitario e costituzionale tra il dovere di solidarietà sociale connesso alla tutela collettiva del diritto alla salute e le convinzioni personali contrarie dei singoli.
Non può, dunque, ricondursi l'obbligo vaccinale alla categoria dell'onere.
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 11 novembre 2021, n. 6098
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello non appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, per le ragioni indicate nel Decreto cautelare n. -omissis-, che il Collegio condivide e alle quali si riporta;
Ritenuto, in particolare, rimanendo sul piano sommario dell’impostazione di metodo delle censure:
- che la pretesa degli appellanti poggia su premesse indimostrate in fatto, come l’affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale (trattandosi di misura in realtà volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche poste a fondamento dei provvedimenti gravati, non superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame);
- che tale pretesa appare anche sfornita di apprezzabile supporto in diritto, dal momento che quand’anche fosse fondata la richiama premessa fattuale, in ogni caso una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti trascura di considerare che la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti, e la gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie “convinzioni personali” dei singoli, si frapporrebbero al suo accoglimento;
- che comunque proprio il contenuto della misura contestata, che in luogo dell’obbligo vaccinale ha ricondotto tale adempimento alla categoria dell’onere, indebolisce strutturalmente l’argomento facente leva sulla prospettata violazione dei princìpi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione;
- che alle superiori considerazioni si aggiunge, nello specifico, il duplice dato sottolineato dal richiamato provvedimento monocratico, per cui per un verso le mansioni svolte dagli appellanti implicano “una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente”; e, per altro verso, “la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva” è comunque “tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità” del pregiudizio,
Ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, e che le spese della fase cautelare, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Respinge l'appello (Ricorso numero: 9153/2021).
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione delle spese della presente fase cautelare, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone degli appellanti.