
L'utilizzo della lettera raccomandata costituisce una prova certa della spedizione dell'atto; dunque, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, la presunzione del suo arrivo a destinazione si desume dalla ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale.
La Corte d'Appello di Messina confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, escludendo che un precedente avviso di fermo avesse interrotto la prescrizione.
Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l'Agente della riscossione, lamentando il fatto che la...
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19.11.14 la corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del 10.11.11 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto parzialmente l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per la somma di euro 306.385, portata da 18 cartelle presupposte.
Per quello che qui rileva, la corte territoriale - quanto a due cartelle esattoriali- ha escluso -in ragione dell'assenza di prova di ricezione della relativa notifica e del compimento delle formalità ex articolo 140 cpc- che un precedente avviso di fermo avesse interrotto la prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorre Riscossione Sicilia per un motivo, il debitore è rimasto intimato; l'Inps, anche per la S., ha depositato delega; l'Inail resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con un unico motivo si deduce violazione dell'articolo 149 cpc e 8 co. 2 e 4 legge 890/82 nonché vizio di motivazione, per avere trascurato che l'atto interruttivo della prescrizione era stragiudiziale e che la notifica è stata fatta con raccomandata postale, restituita per compiuta giacenza.
Il motivo è fondato.
Dagli atti infatti risulta una notifica a mezzo posta del primo avviso di fermo, con raccomandata non ritirata e con "compiuta giacenza".
Ciò posto, questa Corte ha già chiarito:
- gli effetti della presunzione di regolarità del servizio postale di inoltro e consegna (Sez. 3, Sentenza n. 9861 del 05/10/1998, Rv. 519421 - 01): Con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.
- la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 28/11/2003, Rv. 568547 - 01): L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali.
- la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 27/04/2010, Rv. 612728 - 01): L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).
Alla rituale notifica dell'atto si collega la idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.