La CTP Roma rigettava il ricorso avanzato da un contribuente avverso la cartella di pagamento relativa a IRPEF del periodo di imposta 2006 con la quale veniva recuperata a tassazione una detrazione di imposta per i carichi di famiglia non dovuta, avendo la figlia del ricorrente percepito un reddito superiore...
Svolgimento del processo
Il contribuente SR ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF del periodo di imposta 2006, con la quale veniva recuperata a tassazione una detrazione di imposta per carichi di famiglia non dovuta, avendo la figlia del contribuente, in relazione alla quale erano stati sostenuti gli oneri per i quali era stata operata la detrazione, percepito redditi superiori ad € 2.840,51. Il contribuente ha dedotto di avere operato la detrazione per effetto della corresponsione, per conto della di lui figlia, del costo del riscatto degli anni di laurea, osservando che la condizione di originaria disoccupazione della figlia, in forza della quale la stessa era considerata fiscalmente a carico del contribuente, era mutata successivamente al momento del pagamento del riscatto.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, osservando che nel corso del periodo di imposta la beneficiaria del riscatto avesse percepito un reddito superiore alla soglia utile per essere considerata a carico. La CTR del Lazio, con sentenza in data 23 settembre 2014, ha rigettato l'appello del contribuente. Il giudice di appello, nell'accertare che il soggetto percipiente il riscatto della laurea per il quale era stata esercitata la detrazione, aveva effettivamente conseguito un reddito superiore al limite quantitativo fissato dall'art. 12, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ha ritenuto che la figlia del contribuente non potesse più definirsi familiare a carico ai fini dell'esercizio della detrazione.
Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 12, secondo comma, TUIR, nonché «del principio generale di ragionevolezza», per avere il giudice di appello ritenuto che il superamento dei limiti reddituali di cui alla norma in oggetto precluda l'esercizio della detrazione da parte del contribuente. Osserva il ricorrente che il reddito percepito dalla figlia - per conto della quale il contribuente aveva versato il riscatto del periodo di laurea ed esercitato la detrazione - era tale da comportare l'esonero dalla dichiarazione dei redditi percepiti e non avrebbe consentito l'autosufficienza economica del percipiente, precludendole la possibilità di sostenere l'onere del pagamento dei contributi figurativi. Deduce, inoltre, come l'esercizio della detrazione sarebbe riconoscibile in proporzione al periodo in cui la stessa è risultata fiscalmente a carico, nella specie per dieci mesi. In memoria il ricorrente ritorna sulla sussistenza dei presupposti per la detrazione al momento in cui era stato eseguito il versamento.
2. Il ricorso è infondato. Il comma 2 de l'art. 15 TUIR stabilisce che per gli oneri indicati la detrazione spetta «anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste» Come già precisato da questa Corte, il rinvio recettizio «dell'art. 1S, comma 2, al precedente art. 12 d.P.R. n. 917 del 1986 (...) è limitato all'individuazione delle persone nei cui interesse la resa (nel caso di specie, quelle sanitarie e quelle per istruzione, rispettivamente previste dalle lettere c) ed e) del primo comma dell'art. 15) parzialmente detraibile è stata sostenuta dal contribuente, ovvero "[ ...) per ciascun figlio[...]" (art. 12, comma 1, lett. b), a condizione che possieda "[ ... ] un reddito complessivo[...] non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili» (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 34344).
3. La richiamata disposizione, nella formulazione pro tempore, estende l'esercizio della detrazione di imposta, in relazione alle spese in oggetto, ai familiari del contribuente che effettivamente ne abbiano sostenuto la spesa, a condizione che il contribuente (beneficiario) nel cui interesse la spesa venga sostenuta, non possieda redditi superiori al limite di legge, anche laddove il contribuente che abbia effettivamente sostenuto la spesa sia diverso da quello che si sia avvalso anche della deducibilità per oneri di famiglia (Cass., n. 34344/2019, cit.). L'estensione della detrazione di imposta al familiare del contribuente nel cui interesse la spesa viene sostenuta presuppone, come condizione necessaria e sufficiente, sia il legame familiare tra contribuente che sostiene la spesa e beneficiario della stessa, sia il requisito della condizione economica del familiare nel cui interesse la spesa viene sostenuta, ai fini della qualificazione di quest'ultimo quale soggetto fiscalmente a carico, consistente nella specie nel possesso di redditi complessivi non superiore al suddetto limite quantitativo. Non è, pertanto, richiesto l'accertamento in concreto che il reddito del familiare consenta o meno l'autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge.
4. Essendo la detrazione esercitata in relazione a un determinato periodo di imposta, il limite di reddito ai fini della qualificazione di familiare a carico deve ritenersi fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso (come indicato dalla Circolare AE del 16 marzo 2007 n. 15, § 1.4.8), posto che l'orizzonte temporale è il periodo di imposta e non una frazione dello stesso. Sicché è irrilevante il momento del periodo di imposta in cui tale reddito sì sia prodotto e se il reddito si sia prodotto in epoca successiva al sostenimento della spesa (come, invece, il ricorrente ribadisce in memoria). Così come non rileva la circostanza secondo cui la beneficiaria, familiare del contribuente, asseritamente esentata dal presentare la dichiarazione dei redditi, sarebbe stata impossibilitata a esercitare la detrazione, posto che l'esercizio della detrazione dall'imposta dovuta per i redditi percepiti costituisce presupposto ai fini della presentazione della dichiarazione.
5. Inammissibile è la deduzione relativa alla spettanza della detrazione in proporzione ai mesi di effettiva percezione del reddito, in quanto questione non trattata nella sentenza impugnata, ribadire che ove si prospetti una questione nuova in quanto non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve assolvere all'onere - ai fini dell'ammissibilità della censura - di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando l'atto del giudizio di merito nel quale la questione era stata trattata, allo scopo di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038). Onere, nella specie, non assolto.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.