A seguito del c.d. “Decreto Controlli” n. 157/2021 è stata
sospesa sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'attività sul canale di comunicazione delle opzioni per l'utilizzo delle detrazioni per lavori edilizi tramite cessione o sconto in fattura. Un'attività necessaria al fine di adeguare la piattaforma alle nuove disposizioni normative. A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il
Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528 che modifica il modello di comunicazione dell'opzione alternativa approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021. Le nuove istruzioni di compilazione sono state aggiornate con le nuove regole. In particolare, nel nuovo modello è stata
eliminata la voce “Da compilare solo in presenza di Superbonus” presente prima della sezione “Visto di conformità”. Di conseguenza, con le nuove modifiche, la sezione del visto di conformità
riguarderà anche tutti gli altri bonus edilizi.
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In merito ai soggetti interessati, la guida precisa che:
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus;
- la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
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La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
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In merito ai termini di presentazione, la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
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Nella guida vengono, inoltre, precisate le
modalità di inserimento dei soggetti (beneficiari) e degli ulteriori elementi come visto di conformità, asseverazione efficienza energetica e asseverazione di rischio sismico. Infine, le tipologie di interventi, i dati catastali degli immobili, le opzioni e i dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto. Nelle istruzioni viene chiarito che
la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.
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In base alle novità normative, da ora in poi è necessario richiedere e ottenere il visto di conformità dei dati della documentazione sulla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, qualora si opti per la cessione del credito o sconto fattura nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (fino a oggi, era necessario soltanto per il Superbonus). Necessaria anche la verifica di rilascio delle asseverazioni tecniche e di congruità delle spese.
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