A partire dal 29 novembre 2021, invece, sarà reso noto l'importo concesso a titolo di esonero: questi i contenuti del messaggio INPS del 15 novembre 2021, n. 3974.
Con il
- Iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
- Assenza di un contratto di lavoro subordinato (ad esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
- Titolarità di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da altro emolumento corrisposto da enti privati di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
Proseguiranno durante tutto il 2022, invece, gli ulteriori controlli circa la presenza degli altri requisiti prescritti.
I suddetti esiti sono attualmente visibili all'interno del cassetto previdenziale della gestione di riferimento, avverso i quali è possibile proporre istanza di riesame attraverso le modalità che saranno specificate in seguito.
A partire dal 29 novembre 2021, invece, sarà visibile l'importo dell'esonero, il quale è da ritenersi provvisorio, in attesa delle successive verifiche in relazione:
- Al requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente;
- All'avere percepito un reddito da lavoro non superiore a 50mila euro;
- Al possesso del DURC;
- Alla mancata presentazione di altre istanze di esonero ad altri enti di previdenza per le stesse finalità;
- Al rispetto del c.d. Temporary Framework.
Con il medesimo messaggio, l'INPS specifica che in caso di esito negativo della verifica dei requisiti, saranno dovute le sanzioni civili calcolate a partire dalla data di scadenza legale del versamento e che gli importi contributivi già versati e non dovuti a seguito dell'autorizzazione dell'esonero saranno oggetto di rimborso una volta completato il percorso di verifica.
Infine, l'Istituto illustra le istruzioni operative per le singole Gestioni dell'Istituto interessate dall'esonero.