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17 novembre 2021
Esonero parziale dei contributi per gli autonomi: disponibili gli esiti delle verifiche preliminari

A partire dal 29 novembre 2021, invece, sarà reso noto l'importo concesso a titolo di esonero: questi i contenuti del messaggio INPS del 15 novembre 2021, n. 3974.

La Redazione

Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, l'INPS comunica che ha proceduto alle verifiche preliminari in vista della concessione dell'esonero contributivo parziale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021. Nello specifico, i controlli già effettuati dall'Istituto attengono alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
  • Assenza di un contratto di lavoro subordinato (ad esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
  • Titolarità di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da altro emolumento corrisposto da enti privati di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

Proseguiranno durante tutto il 2022, invece, gli ulteriori controlli circa la presenza degli altri requisiti prescritti.

I suddetti esiti sono attualmente visibili all'interno del cassetto previdenziale della gestione di riferimento, avverso i quali è possibile proporre istanza di riesame attraverso le modalità che saranno specificate in seguito.

A partire dal 29 novembre 2021, invece, sarà visibile l'importo dell'esonero, il quale è da ritenersi provvisorio, in attesa delle successive verifiche in relazione:

  • Al requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente;
  • All'avere percepito un reddito da lavoro non superiore a 50mila euro;
  • Al possesso del DURC;
  • Alla mancata presentazione di altre istanze di esonero ad altri enti di previdenza per le stesse finalità;
  • Al rispetto del c.d. Temporary Framework.

Con il medesimo messaggio, l'INPS specifica che in caso di esito negativo della verifica dei requisiti, saranno dovute le sanzioni civili calcolate a partire dalla data di scadenza legale del versamento e che gli importi contributivi già versati e non dovuti a seguito dell'autorizzazione dell'esonero saranno oggetto di rimborso una volta completato il percorso di verifica.

Infine, l'Istituto illustra le istruzioni operative per le singole Gestioni dell'Istituto interessate dall'esonero.

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