Allo stesso modo, il giudice competente per territorio è quello del luogo in cui il debitore aveva il proprio domicilio al momento della scadenza dell'obbligazione.
L'attore conveniva dinanzi al Tribunale di Bari la convenuta, proponendo domanda di pagamento del compenso maturato a seguito delle prestazioni professionali svolte a suo favore per la somma di 1.903,20 euro.
Dal canto suo, la convenuta eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio e per valore del Tribunale adito, il quale, ritenendo...
Svolgimento del processo
1.1. L'ing. T. N. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, M. B. proponendo domanda di pagamento del compenso maturato, in conseguenza delle prestazioni professionali rese in favore della stessa, per la somma di €. 1. 903,20;
1.2. La convenuta, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per valore e per territorio del tribunale di Bari;
2. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, dopo aver evidenziato che la convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in misura superiore ai limiti di competenza per valore del giudice di pace e che la causa, nel suo complesso, rientrava pacificamente nella competenza (per valore) del tribunale, ha ritenuto che la domanda proposta dall'attore, "avendo ad oggetto il pagamento di competenza professionali, ovvero una obbligazione pecuniaria che doveva astrattamente essere adempiuta presso il domicilio del creditore ex art. 1182 c. c.", rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 20 c.p.c., ed ha, quindi, rigettato le eccezioni di incompetenza per valore e per territorio, fissando l'udienza per la comparizione delle parti;
3.1. M. B., con ricorso notificato il 24/2/2021, poi illustrato da breve memoria, ha proposto, avverso tale ordinanza, regolamento di competenza;
3.2. La ricorrente, in particolare, con l'unico motivo che ha articolato, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione d'incompetenza che la stessa aveva sollevato senza, tuttavia, considerare che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi presso il domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1183, comma 3°, c. c., sono, agli effetti della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c., esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di discrezionalità;
3.3. L'ing. N., invece, ha osservato la ricorrente, non ha prodotto in giudizio alcun documento che confermi il conferimento dell'incarico né un accordo scritto che ne regolasse i parametri economici;
3.4. Né, del resto, ha aggiunto la ricorrente, la competenza del tribunale di Bari può essere affermata sotto il profilo del luogo di conferimento dell'incarico, trattandosi di mera affermazione dell'attore priva di qualsiasi riscontro, peraltro assolutamente inverosimile sulla base della residenza della convenuta e del luogo in cui si trova l'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione;
3.5. La competenza, invece, ha concluso la ricorrente, appartiene al tribunale di Ferrara tanto in base all'art. 18 c.p.c., avendo la convenuta il domicilio o la residenza a (omissis), sia in forza dell'art. 20 c.p.c., poiché la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita a (omissis), non essendovi stato alcun incarico formale;
4. L'ing. N., dal suo canto, ha eccepito, innanzitutto, che la convenuta, originaria di Gravina, gli aveva affidato l'incarico, consegnando tutta la documentazione necessaria, ed, in secondo luogo, che la sua richiesta ha per oggetto una somma puntualmente indicata, peraltro volta al mero recupero delle spese vive sostenute.
Motivi della decisione
5.1. Il ricorso, innanzitutto, è ammissibile: il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, affermi la propria competenza, disattendendo la corrispondente eccezione di parte, e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che lo stesso, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3°, e 177, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 14223 del 2017; conf., Cass. n. 2338 del 2020; Cass. n. 11742 del 2021; in precedenza, Cass. n. 20608 del 2016; Cass. n. 1615 del 2017; Cass. SU n. 20449 del 2014); nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, lì dove ha espressamente rigettato l'eccezione di incompetenza (territoriale) sul rilievo che l'obbligazione dedotta in giudizio era un'obbligazione pecuniaria da adempiere presso il domicilio del creditore, è formulate in termini tali da far ritenere che il tribunale abbia deciso in modo definitivo la questione di competenza, non trasparendo ragioni di rinvio della questione di competenza alla decisione finale;
5.2. Il ricorso è fondato. Questa Corte, infatti, ha avuto già modo di affermare che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere. Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182, comma 3°, c. c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre, qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Invero, il fondamento della norma (art. 1182, comma 3°, c. c.) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare, con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querable. Poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3°, c. c., e non dev'essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. In definitiva, "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario i/liquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c. c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo" (Cass. n. 21000 del 2011; Cass. n. 4511 del 2001; Cass. n. 2591 del 1997; Cass. n. 12629 del 1995; Cass. n. 1189 del 1971; più di recente, Cass. n. 7722 del 2019; Cass. n. 118 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che l'art. 1182, comma 3°, c. c., per cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; Cass. n. 30287 del 2017, per la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico, va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4°, c. c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali, con la conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione; Cass. SU n. 17989 del 2016, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3°, c. c., sono, agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis, esclusivamente quelle effettivamente liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; Cass. n. 9273 del 2011; Cass. n. 22326 del 2007; Cass. n. 7021 del 2002).
5.3. Nel caso di specie, gli atti del giudizio dimostrano che l'ing. N. ha chiesto al tribunale di Bari di condannare la convenuta al pagamento della somma di €. 1.903,20, oltre interessi e spese, quale compenso dichiaratamente maturato nei suoi confronti per le prestazioni rese in favore della stessa. L'istante, peraltro, non ha espressamente dedotto (né altrimenti emerge, ai fini di cui all'art. 38, comma 4°, c.p.c., dagli atti del giudizio di merito: Cass. n. 21080 del 2005; Cass. SU n. Cass. SU n. 17989 del 2016) che il titolo del credito azionato (e cioè il contratto di prestazione d'opera professionale asseritamente conferitogli dalla ricorrente) abbia determinato l'ammontare del compenso dallo stesso invocato ovvero indicato i criteri determinativi non discrezionali per la relativa quantificazione. Il credito azionato dall'attore, pertanto, alla luce di quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di merito (art. 20 c.p.c.) e di quanto emerge dagli atti del giudizio (art. 38, comma 4°, c.p.c.), non ha dato luogo ad un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3°, c. c., trattandosi, piuttosto, di credito non liquido, poiché il titolo dedotto in giudizio non ha determinato né il suo ammontare né ha stabilito criteri determinativi non discrezionali, con la conseguenza che la competenza, a norma dell'art. 20, seconda ipotesi, c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis (art. 1182, ult. comma, c. c.), va radicata in capo al giudice del luogo in cui la (presunta) debitrice aveva il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione, incontestatamente collocato a (omissis).
5.4. Né la competenza del tribunale di Bari può radicarsi, a norma dell'art. 20 prima ipotesi c.p.c., in ragione del luogo in cui tale obbligazione è sorta (forum contractus). Ed infatti - escluso, ai fini della competenza, ogni rilievo all'eccezione sollevata dai convenuti che neghi l'esistenza stessa del contratto invocato dall'attore (Cass. n. 10966 del 2003; Cass. n. 8189 del 2012; Cass. n. 15254 del 2020) - quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale, per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui tale contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c. c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (Cass. n. 11974 del 1995; Cass. 7674 del 2019). Nel caso di specie, tuttavia, l'atto introduttivo del giudizio, al di là della generica affermazione circa il conferimento di un "incarico", presso lo studio professionale dell'attore in Gravina, "per lavori di ristrutturazione" (v. il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., p. 1) non contiene, in realtà, alcuna precisa eduzione in ordine al luogo in cui, nei termini predetti, il contratto (di prestazione d'opera professionale) asseritamente stipulato con la M. B. sarebbe stato stipulato: né elementi in tal senso emergono (ai fini previsti dall'art. 38, comma 4°, c.p.c.) dalle prove fornite dalle parti. In difetto di una chiara emergenza in ordine in cui il contratto è stato stipulato, deve, allora, ritenersi che, almeno ai fini della competenza ai sensi dell'art. 20, prima ipotesi, c.p.c., il luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio (e cioè il diritto al compenso asseritamente maturato dal professionista che ha agito in giudizio) dev'essere identificato nel luogo in cui la prestazione professionale è stata eseguita, e cioè, come lo stesso attore afferma, a (omissis).
6. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata, per l'effetto, cassata, dovendosi affermare la competenza del tribunale di Ferrara.
7. La disciplina delle spese maturate nel presente giudizio è rimessa al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata; fissa per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale di Ferrara, che dichiara competente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rimette al giudice di merito la disciplina delle spese maturate nel presente giudizio.