
Fondato il ricorso proposto dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione alla mancata dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati dal contribuente i cui motivi risultavano essere differenti rispetto a quelli oggetto delle precedenti istanze di mediazione.
L'Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 300/1973 con riferimento agli anni di imposta 2007 e 2008, notificando appositi avvisi di accertamento.
In risposta, il contribuente presentava 2 istanze di mediazione volte a rilevare l'omessa valutazione da parte dell'Ufficio di fattori...
Svolgimento del processo
1. Il contribuente veniva attinto da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 300/1973 in relazione agli anni d'imposta 2007 e 2008.
2.Quali indici di capacità contributiva, l'Ufficio considerava le spese sostenute per le assicurazioni, l'abitazione, l'acquisto di autovetture e investimenti in valori mobiliari, così accertando per l'anno 2007 un maggior reddito di euro 30. 533,89 e un'imposta Irpef per euro 7.931,00 e per l'anno 2008 un maggior reddito di euro 31.302,70 e un'imposta Irpef per euro B.215,00.
3.Il contribuente presentava pertanto due istanze di mediazione, volte ad evidenziare l'omessa valutazione, da parte dell'Ufficio, di diversi fattori quali il fatto che la sua capacità contributiva dovesse essere valutata in misura proporzionale alla gestione economico-patrimoniale unitaria della famiglia e la circostanza che l'investimento in valori mobiliari era stato preceduto da un disinvestimento. Un tanto oltre ai maggiori introiti derivati dalla vendita di beni già posseduti e l'incasso di liquidazioni, eredità ed altri fondi.
4.In parziale accoglimento delle istanze di mediazione, l'Ufficio rideterminava il reddito al netto della ripresa fiscale prodotta dall'investimento dei valori mobiliari, confermando per il resto l'accertamento operato.
5.Disattesa la proposta di mediazione avanzata dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente promuoveva due distinti ricorsi avanti la Commissione tributaria provinciale la quale, previa reiezione dell'eccezione preliminare svolta dall'Ufficio per aver il contribuente indebitamente ampliato i motivi di gravame rispetto all'istanza di mediazione, li accoglieva previa loro riunione.
6.La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, rigettando le difese erariali non contestate dal contribuente, che non si costituiva in giudizio.
7.Insorge con ricorso l'Avvocatura generale dello Stato che si affida a due censure. Rimane intimato il contribuente
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura per violazione e falsa applicazione degli art. 17 bis e 22 d-lgs. 446/1997 in parametro all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1In particolare lamenta che erroneamente la CTR avrebbe omesso di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi in quanto diversi dalle istanze di mediazione. I gravami erano invero fondati su due motivi, quali la capacità patrimoniale del coniuge del contribuente nonché la destinazione e l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili di un'auto di proprietà del figlio, che non erano stati formulati nelle precedenti istanze di mediazione. Soggiunge che l'identità tra istanza di mediazione e ricorso va desunta dall'art. 17 bis d.lgs. 546/92 (erroneamente indicato come d.lgs. 446/1997) nella parte in cui prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso. Conclude affermando che la tesi propugnata dall'Ufficio troverebbe conforto anche nella pronuncia n. 98/2014 della Corte costituzionale. Il motivo è fondato.
2.Come correttamente rilevato dal Giudice delle leggi «... per le controversie alle quali è invece applicabile l'art. 17-bis, tali «motivi» e «oggetto della domanda» debbano essere resi noti quando «il provvedimento [è] ancora da valutare» e non siano successivamente modificabili non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente. Infatti: a) nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa, il contribuente non avrà interesse ad adire la commissione tributaria; b) nei casi in cui, invece, decorra il termine dilatorio di novanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che sia notificato l'accoglimento dello stesso o sia conclusa la mediazione o lo stesso reclamo venga, in tutto o in parte, respinto (e il contribuente, naturalmente, decida di adire l'autorità giudiziaria), il processo avrà ad oggetto lo stesso originario provvedimento amministrativo (nel caso di accoglimento parziale del reclamo, solo ridotto nella sua portata), cioè un atto nei confronti del quale il ricorrente ha potuto, nel consueto termine di sessanta giorni, proporre le proprie le «prospettazioni difensive». D'altro canto, proprio in ragione del fatto che i motivi del ricorso sono già contenuti nel reclamo e non sono successivamente modificabili - salva, naturalmente, l'integrazione «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti a opera delle altre parti o per ordine della commissione» (art. 24, comma 2, del d.. lgs. n. 546 del 1992) - deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa avanzare una pretesa che, ancorché inferiore rispetto a quella iniziale, sia diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti. Tale interpretazione costituzionalmente adeguata dei poteri dell'amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che l'indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza contenuti nel reclamo possa ledere il diritto di difesa del ricorrente.» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 98/2014).
2.1 Ad un esito diverso potrebbe invero giungersi solo nell'ipotesi in cui la diversità fosse circoscritta ai documenti allegati e per i quali l'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 consente infatti il deposito nei successivi trenta giorni dalla notificazione del ricorso (Cfr. Cass., VI, n. 23523/2019).
3.Nella fattispecie in commento il patrono erariale, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto il contenuto dell'istanza di mediazione, il quale differiva da quello del ricorso, così come risulta dal testo della sentenza impugnata. È invero la stessa CTR a dare atto dei motivi su cui ha ritenuto di fondare la propria decisione di rigetto del gravame erariale, per l'appunto estranei all'istanza di mediazione, con conseguente loro inammissibilità. Il motivo è dunque fondato e va accolto.
4.Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'Avvocatura dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38d.p.r. 600/1973 e dell'art. 2728 e.e.,, nonché dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 in parametro all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
4.1 In buona sostanza critica la decisione della CTR, nella parte in cui avrebbe falsamente applicato la disciplina dell'accertamento sintetico e dal quale, se correttamente applicato, scaturirebbe una presunzione legale relativa, con onere a carico del contribuente di fornire la prova dell'inesistenza della capacità reddituale. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe fornito piena prova contraria, che non doveva essere ritenuta circoscritta al possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte bensì estesa anche al loro effettivo utilizzo per il sostenimento di dette spese.
5.Il secondo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, resta assorbito dall'accoglimento del primo.
6.In conclusione il primo motivo è fondato, mentre va dichiarato assorbito il secondo. Non residuando altri accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata e, non sussistendo ulteriori elementi di accertamento di merito, la controversia può essere definita a, t.d() inammissibile il ricorso originario del contribuente ex art. 382 codice di rito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. duemilatrecento/OD, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.