Con la sentenza depositata in data odierna, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione rispondono al quesito sottopostole riguardante la confisca diretta del denaro quale profitto del reato nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da titolo lecito.
In un giudizio avente ad oggetto il sequestro finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro giacenti sul conto corrente quale profitto del reato, la Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da titolo lecito».
Con la sentenza n. 42415 depositata il 18 novembre 2021, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione rispondono al quesito predetto affermando il seguente principio di diritto: «Qualora il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione».