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19 novembre 2021
L’INPS dovrà indennizzare le malattie per quarantena da Covid verificatesi nel 2021

A seguito delle modifiche legislative introdotte con il D.L. n. 146/2021, il legislatore ha stabilito il riesame da parte dell'ente previdenziale delle pratiche di malattia che erano state sospese per mancanza di fondi. L'INPS comunica alle strutture territoriali le istruzioni operative.

La Redazione

Con l'art. 8 del D.L. n. 146/2021, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina relativa alle tutele dei lavoratori in quarantena da Covid-19 e dei lavoratori cd. “fragili” apportando delle modifiche all'art. 26 D.L. n. 18/2020, conv. con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
A seguito di detta modifica, il comma 1 dell'art. 26 stabilisce l'equiparazione al trattamento economico di malattia del periodo trascorso in quarantena per Covid-19, mentre il comma 2 dispone la tutela economica della malattia-ricovero ospedaliero per le assenze dal lavoro delle persone “fragili”. Entrambe le tutele economiche sono state rifinanziate per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 con onere a carico dell'INPS (comma 5).

Alla luce di tali novità legislative, l'INPS comunica con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021 che le pratiche di riconoscimento delle prestazioni in esame che erano state sospese dal 1° gennaio scorso, verranno rimesse in lavorazione seguendo un ordine cronologico indicato dal legislatore.
Nella stessa comunicazione, l'istituto previdenziale fornisce alle strutture territoriali le istruzioni operative per gestire gli eventi di «malattia a pagamento diretto» ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

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