La Corte territoriale disponeva la compensazione delle spese processuali nonostante l'accoglimento dell'impugnazione. La Cassazione accoglie il ricorso ribadendo i casi nonché le «gravi ed eccezionali ragioni» che giustificano la compensazione delle spese processuali in assenza di reciproca soccombenza.
Una società propone ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui, pur avendo integralmente accolto il gravame avanzato dalla ricorrente, disponeva la compensazione delle spese processuali maturate nei due gradi di giudizio.
I giudici di secondo grado avevano deciso in tal senso sul rilievo che la...
Svolgimento del processo
La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla E.F. s.r.l., ha dichiarato, innanzitutto, la nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata dal tribunale in composizione monocratica pur trattandosi di controversia (relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo del 2017 sulla pretesa alla restituzione di un finanziamento che l'opposta, quale socia della società opponente, avrebbe effettuato in favore di quest'ultima) devoluta alla sezione specializzata in materia d'impresa, sulla quale il tribunale si pronuncia in composizione collegiale, ed, in secondo luogo, l'improponibilità della domanda di condanna proposta in via ordinaria dalla F. A. I. s.r.l., in quanto devoluta, in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, alla cognizione di un arbitrato irrituale, disponendo, infine, l'integrale compensazione tra le parti delle processuali dei due gradi di giudizio. La corte, in particolare, a quest'ultimo riguardo, ha rilevato che l'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio ma solo su eccezione della parte interessata e che, dunque, la stessa non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, rimanendo, tuttavia, in facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda innanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la relativa declaratoria: la domanda della F., quindi, ha aggiunto la corte, non era ab origine improponibile ma lo è diventata solo all'esito della proposizione dell'eccezione ad opera della parte appellante, attrice in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società appellata. La E.F. s.r.l., con ricorso notificato il 4/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. La F.A.I. s.r.l. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, pur avendo integralmente accolto l'appello proposto dalla stessa, ha disposto la compensazione delle spese processuali maturate nei due gradi del giudizio di merito opposizione.
1.2. La corte d'appello, infatti, ha osservato la ricorrente, così facendo, non ha considerato che, a fronte della riforma della sentenza appellata, la F.A.I. s.r.l., che ha dato causa al processo e ne ha causato il protrarsi in grado d'appello, era integralmente soccombente e doveva essere, quindi, condannata, a norma dell'art. 91 c.p.c., al rimborso, nei confronti dell'altra parte, delle spese processuali anticipate da quest'ultima.
2. Il motivo è fondato. L'art. 91, comma 2°, c.p.c. (nella formulazione introdotta dal d.I. n. 132 del 2014, conv. dalla I.n. 162 del 2014 - applicabile ratione temporis in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo è stato senz'altro proposto dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) legittima la compensazione delle spese di lite, ove non sussista reciproca soccombenza, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, più in generale, "qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", delle quali, evidentemente, il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). In particolare, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente né il riferimento alla "natura processuale della pronuncia" (quale stata quella in esame), che in quanto tale può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014; conf., Cass. n. 7352 del 2019), né, a fortiori, il rilievo attribuito dal giudice di merito all'eccezione (d'arbitrato irrituale) sollevata dalla parte e alla sua necessità, quale eccezione in senso stretto, ai fini della declaratoria d'improponibilità della domanda introdotta in via ordinaria, trattandosi dell'esito (doveroso) dell'attività valutativa svolta dal giudice in ordine alla fondatezza delle eccezioni svolte dalle parti, pur quando si tratti, come nella specie, di eccezioni non rilevabili d'ufficio. Non è, quindi, sufficiente, ai fini della correttezza della disposta compensazione delle spese processuali, il rilievo, svolto dalla corte d'appello, per cui la domanda proposta dalla F. è stata dichiarata improponibile in ragione della sua devoluzione al giudizio di un arbitrato irrituale solo in conseguenza dell'eccezione a tal fine sollevata dall'appellante.
3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto, e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.