La Cassazione ritiene applicabile, nei giudizi di risarcimento del danno, il termine prescrizionale del reato, qualora il fatto illecito integri una fattispecie penale, anche nei casi in cui non venga presentata querela di parte.
La parte attrice, nel giudizio sul risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale, richiedeva al Giudice di Pace l'applicazione di un termine prescrizionale più lungo di quello biennale previsto dall'
Svolgimento del processo
D.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1543/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 18 giugno 2019, notificata il 19 giugno 2019, (o articolando due motivi. /Resiste con controricorso Axa Assicurazioni S.p.a.. Il ricorrente espone di aver citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento, la EAV Bus, L’usufruttuaria dell'Autobus (omissis)., e la Generali Italia S.p.a, assicuratrice per la r.c.a, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito, in qualità di terzo trasportato sulla moto Honda, in occasione del sinistro verificatosi il 5 agosto 2010, alle 13.15. Il Fallimento della EAV Bus S.r.l. restava contumace. Si costituiva in giudizio Axa Assicurazioni, quale mandataria e sostituto processuale di Generali Italia S.p.a., la quale:
I) eccepiva la estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
II) domandava, data la connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio promosso da P.D.S., conducente della moto Honda, il quale, a sua volta, agiva in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, la riunione con tale giudizio, oltre che l'accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c. c.;
III) lamentava l'incongruenza tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate, l'assenza di accertamenti clinici strumentali, il difetto di prova della legittimazione passive;
IV) disconosceva e contestava la dinamica e la ricostruzione del nesso causale prospettate dall'attore e la documentazione prodotta. Il Giudice di Pace, rigettata la riunione del giudizio in esame con quello promosso da P.D.S., con sentenza n. 1943/2016, riteneva la domanda attorea illegittima e non provata. Il Tribunale di Torre Annunziata, investito dell'appello da D.C., con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame e confermava la decisione di prime cure. In particolare, riteneva che il Giudice di Pace avesse correttamente applicato il termine prescrizionale biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c. c., e, quindi, ritenuto prescritto il diritto di credito risarcitorio, rigettando la richiesta dell'appellante di applicare il più lungo termine di prescrizione sul presupposto che, nel caso di specie, potesse configurarsi un reato, sulla scorta della decisione a Sezioni Unite n. 5121/2002, a mente della quale in assenza di querela di parte, al fatto illecito che integri gli estremi di un reato perseguibile a querela si applica la prescrizione biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c. c.. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Motivo della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c. c. con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - Contrarietà della decisione alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte». Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art. 2947, comma 3, c. c., disattendendo l'orientamento di legittimità, consolidatosi, dopo la decisione a Sezioni Unite n. 27337/2008, nel senso che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidente tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri il fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Omessa motivazione in ordine all'accertamento del fatto -reato, quale punto decisivo della controversia discusso tra le parti con riferimento all'art. 360, comma 1, punto 5) c.p.c.». Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare la ricorrenza del fatto-reato, avvalendosi del ragionamento presuntivo, utilizzando a tale scopo gli elementi indiziari prodotti in giudizio (cioè il referto del pronto soccorso, le certificazioni mediche, la perizia medico-legale), i quali avrebbero confermato il nesso eziologico tra fatto storico e danni lamentati, oltre che della prova testimoniale relativa alla dinamica del sinistro, da cui sarebbe emerso che il conducente dell'autobus, nell'effettuare la curva a destra, aveva invaso totalmente la corsia di marcia sulla quale viaggiava la moto Honda, rendendo impossibile al conducente di quest'ultima evitare il verificarsi dell'evento lesivo.
3. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, meritano accoglimento. Il Tribunale non ha tenuto conto, come denunciato dal ricorrente, del mutamento giurisprudenziale inaugurato con la decisione a sezioni unite n. 27337/2008, relativamente all'applicazione della disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dall'art. 2947 c. c. comma 1 e 2, c. c., di cui al comma 3, basata sul convincimento che la norma, richiedendo che il fatto sia considerato dalla legge come reato, implichi la necessità che il fatto abbia gli elementi sostanziali soggettivi ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale, non essendo previste tra le situazioni tipizzate, nella seconda parte del menzionato art. 2947 c. c., comma 3, come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale. Muovendo da tale premessa, deve escludersi che il Tribunale, quando ha ritenuto che non potesse configurarsi, nel caso di specie, la fattispecie di reato sollecitata da parte appellante, idonea a giustificare l'applicazione del termine prescrizionale più lungo, lo abbia fatto all'esito di un accertamento negativo circa la ricorrenza del fatto reato sulla scorta dei fatti allegati, come ipotizzato dalla controricorrente. La statuizione reiettiva è, infatti, giustificata unicamente dal riferimento alla sentenza n. 5121/2002, la quale, prima del revirement del 2008, subordinava l'applicazione del più lungo termine di prescrizione nei reati perseguibili a querela alla proposizione di quest'ultima. Lo si desume in tutta evidenza da quanto affermato a p. 3 del provvedimento impugnato: «tenuto conto della perseguibilità a querela dell'ipotizzato reato di lesioni colpose conseguenti al sinistro stradale in questione - risultando dal certificato di pronto soccorso in atti una prognosi di soli 3 gg per il danneggiato, odierno appellante - appare indiscutibile come la mancata proposizione della querela (nel termine di tre mesi dal fatto di reato ex art. 124 c.p.c.) comporti l'applicazione del termine di prescrizione di due anni».
4. In definitiva, il ricorso merita accoglimento. La sentenza viene cassata e la controversia rinviata al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato.