In presenza di un'azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo di un bene compravenduto, il luogo da considerare ai fini dell'individuazione della giurisdizione è quello della consegna del bene.
Il Tribunale di Rovigo accoglieva l'opposizione proposta da una società contro il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti da altra società relativo al pagamento del prezzo residuo delle forniture di alcuni denti sintetici, revocando lo stesso e dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in applicazione del Regolamento CE n. 44/2001.
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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 823 del 2018, accoglieva l'opposizione proposta da G. avverso il decreto ingiuntivo n. 30/2012 emesso nei sui confronti su istanza della D. SPA per ottenere il pagamento del prezzo residuo delle forniture di beni mobili (denti sintetici) e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo , dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in applicazione delle norme del Regolamento CE n. 44/2001.
In virtù dell'impugnazione interposta dalla D., la Corte di appello di Venezia, con ordinanza resa in data 8 aprile 2019, dichiarava inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., tenuto conto delle disposizioni di cui al regolamento europeo - direttamente applicabile e prevalente rispetto alle norme di diritto interno o di diritto internazionale patrizio - che inducevano ad escludere la giurisdizione italiana in quanto, pacificamente, i beni mobili oggetto della compravendita dovevano essere consegnati in (omissis).
Avverso la pronuncia n. 823/2018 propone ricorso per cassazione la D. fondato su due motivi, cui resiste la D. con controricorso.
Rimesso il ricorso al Primo Presidente per la questione di giurisdizione veniva restituito in data 18/01/2021 alla Sezione semplice stante numerose pronunce al riguardo.
In esito alla restituzione veniva fatta dal relatore proposta di rigetto del ricorso, con la conseguente defìnibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., Rie. 2019 n. 20778 sez. M2 - ud. 19-05-2021 in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., regolarmente comunicata ai difensori delle parti, e il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative.
Atteso che:
- in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione della data di comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c., per essere stata effettuata la comunicazione di detto provvedimento, reso in data 8 aprile 2019, il giorno 2 maggio 2019, a fronte del ricorso notificato in data 28 giugno 2019.
Il ricorso è dunque tempestivo;
- passando al merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per non aver il giudice di merito tenuto conto, ai fini della determinazione della giurisdizione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione.
Ad avviso della ricorrente, il giudice nazionale avrebbe dovuto riconoscere la propria giurisdizione considerando non già il luogo della consegna della merce, ma il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - ossia il pagamento del prezzo residuo della merce - che, differentemente dalla consegna, doveva eseguirsi in Italia. Per tale motivo, in applicazione della Convenzione di Bruxelles secondo la ricorrente ancora operante ed applicabile al caso di specie - la giurisdizione sarebbe del giudice nazionale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 30 della Convenzione di Vienna dell'l1 aprile 1980 e dell'art. 5 lett b) del Regolamento CE n. 44/2001 per non aver il giudice di merito correttamente individuato il luogo di consegna della merce.
La ricorrente sostiene che, in conformità a quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lett. a) della Convenzione di Vienna, per luogo di consegna dovrebbe intendersi non il luogo di destinazione della prestazione, ma quello nel quale la merce stessa viene trasmessa al primo vettore, indipendentemente dall'indicazione della destinazione finale.
I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili.
L'art. 5 del Regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2001- concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - dispone quanto segue: "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, come i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto [... ]".
Secondo pacifica e ormai consolidata giurisprudenza, la norma evocata deve essere interpretata nel senso che per "obbligazione dedotta in giudizio" si intende non quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo l'obbligazione caratterizzante il contratto e, perciò, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene. Il fattore di localizzazione è, quindi, il luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto. Pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo del bene compravenduto, il luogo da considerare, ai fini della individuazione della giurisdizione, è quello della consegna del bene (Cass., Sez. Un., n. 6598 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 1134 del 2014).
Del resto, il Regolamento europeo ha modificato, sul punto relativo ai contratti di compravendita, la normativa preesistente della Convenzione di Bruxelles del 1968 - invocata dalla ricorrente - come pure tutta la giurisprudenza successiva della Corte di Giustizia che ha recepito la nuova disciplina.
Ciò chiarito, il problema si sposta sul concetto e sull'individuazione del luogo di consegna.
A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia Sez. Un. del 5 ottobre 2009 n. 21191, ha affermato che, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna.
Pertanto, l’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore eventualmente incaricato abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione (Cass., Sez.Un., n. 17566 del 2019, sull'individuazione del luogo di consegna cfr. altresì Corte di Giustizia - Electrosteel Europe SA causa C-87 /10 del 09/06/2011).
D'altro canto, obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08).
Nella specie, il Tribunale di Rovigo, facendo buon governo dei principio richiamati, ha applicato correttamente le regole di cui all'art. 5 del Regolamento 44/200, ritenendo irrilevante ai fini della determinazione della giurisdizione la specifica obbligazione dedotta in giudizio (nella specie il pagamento del residuo prezzo) e dichiarando, di conseguenza, la giurisdizione del giudice tedesco in considerazione del luogo di consegna delle prestazioni pacificamente stabilito in (omissis).
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.