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23 novembre 2021
Via libera dall’INPS alla cassa integrazione Covid fino al 31 dicembre 2021

L'Ente previdenziale ha comunicato le prime istruzioni per l'invio delle domande da parte dei datori di lavoro che intendono beneficiare degli ammortizzatori sociali introdotti con il D.L. n. 146/2021.

La Redazione

Con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove sono state introdotte con il D.L. n. 146/2021 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021). In particolare, l'art. 11 del decreto introduce la possibilità per i datori di lavoro che sono costretti ad interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza pandemica, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, di chiedere altre 13 settimane di assegno ordinario (ASO) e di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

In attesa di pubblicazione della circolare attuativa, i punti salienti del messaggio dell'INPS riguardano:

  • i datori di lavoro destinatari dei trattamenti: datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 D.Lgs. n. 148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD;
  • le condizioni per accedere alle misure: i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'art. 8, c. 2, del decreto Sostegni;
  • durata e caratteristiche; i trattamenti possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti;
  • lavoratori a cui si rivolgono le tutele: devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione; sul punto, precisa che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia;
  • presentazione e termini delle domande: ai fini della trasmissione della domanda, è necessario inserire nella causale «COVID 19 - DL 146/21» ovvero «DL 146/21 – sospensione CIGS»; restano uguali i termini di trasmissione delle istanze che dovranno dunque essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
    Per quanto concerne i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti: in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Decorsi inutilmente tali termini, pagamento della prestazione e oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.