L'Ente previdenziale ha comunicato le prime istruzioni per l'invio delle domande da parte dei datori di lavoro che intendono beneficiare degli ammortizzatori sociali introdotti con il D.L. n. 146/2021.
Con il
Le nuove sono state introdotte con il
In attesa di pubblicazione della circolare attuativa, i punti salienti del messaggio dell'INPS riguardano:
- i datori di lavoro destinatari dei trattamenti: datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli
artt. 26 e40 D.Lgs. n. 148/2015 , nonché a quelli che ricorrono alla CIGD;
- le condizioni per accedere alle misure: i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'
art. 8, c. 2, del decreto Sostegni ;
- durata e caratteristiche; i trattamenti possono essere richiesti per una durata massima di 13 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti;
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lavoratori a cui si rivolgono le tutele: devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione; sul punto, precisa che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'
articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia;
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presentazione e termini delle domande: ai fini della trasmissione della domanda, è necessario inserire nella causale «COVID 19 - DL 146/21» ovvero «
DL 146/21 – sospensione CIGS»; restano uguali i termini di trasmissione delle istanze che dovranno dunque essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Per quanto concerne i termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti: in caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Decorsi inutilmente tali termini, pagamento della prestazione e oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.