Per la Cassazione, la trasmissione a mezzo fax costituisce un'attività notificatoria difforme dal modello legale ma pur sempre effettuata da un soggetto qualificato.
La Corte territoriale di Genova accoglieva l'appello incidentale proposto da una banca e dichiarava l'estinzione del giudizio introdotto davanti al Tribunale di Massa avente ad oggetto la conclusione di un contratto di negoziazione di prodotti finanziari stipulato tra la banca e l'appellante principale. A fondamento della sua decisione, la Corte d'Appello...
Svolgimento del processo
1. - Con citazione notificata il 21 gennaio 2010, O.C. impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Massa aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti di C.d.R.d.S. S.p.a.. La controversia aveva ad oggetto la conclusione di un contratto di negoziazione di prodotti finanziari rispetto al quale l'appellante deduceva fosse stato omesso, da parte della banca, l'adeguamento del rapporto contrattuale alla normativa di cui al reg. Consob n. 11522/1998 e fossero stati violati, inoltre, gli obblighi dell'intermediario quanto all'informazione, alla correttezza e alla diligenza nell'espletamento dei servizi di investimento. Al gravame resisteva la C.d.R., la quale svolgeva appello incidentale: lamentava, in particolare, che il giudice di primo grado avesse disatteso l'eccezione di estinzione da essa proposta; assumeva, al riguardo, l'inesistenza della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza effettuata dal difensore dell'appellante principale a mezzo fax, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 febbraio 2015, accoglieva l'impugnazione incidentale della banca e dichiarava, a norma dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 5/2003, l'estinzione del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Massa. La Corte distrettuale rilevava che il Tribunale era caduto in contraddizione, avendo ritenuto la notifica della richiesta di fissazione di udienza a mezzo fax inesistente e ammettendo, poi, la sanatoria di tale atto inesistente (giacché il giudice di prima istanza aveva valorizzato l'assenza, nella fattispecie, di una compromissione del contraddittorio e del diritto di difesa della banca).
2. - Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, con due motivi, O.C.. Resiste con controricorso la C.d.R.d.S. , ora C. A. I. S.p.a.. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivo della decisione
1. - Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 8, comma 4, e 17 d.lgs. n. 5/2003, nonché degli artt. 137 e 156, comma 3 c.p.c.. Viene dedotto che la trasmissione dell'istanza di fissazione di udienza a mezzo fax da parte del difensore di esso istante integrerebbe una modalità notificatoria che non esorbita dallo schema legale degli atti di notificazione e che sarebbe quindi idonea a raggiungimento dello scopo dell'atto; viene spiegato, al riguardo, che l'atto era stato ricevuto dalla destinataria, che si era difesa nel merito nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado. Il secondo mezzo, rubricato come il primo, ne replica, nella sostanza, il contenuto.
2. - I motivi appaiono fondati. Come è noto, l'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 stabilisce espressamente, in tema di rito societario, che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 ss. c.p.c., anche con trasmissione dell'atto a mezzo fax o per posta elettronica, oppure con scambio diretto fra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore. Questa Corte ha affermato, in più occasioni, che la fattispecie di notifica diretta, a mezzo fax, da difensore a difensore è da ritenersi nulla, ma non inesistente (in tal senso, Cass. n. 31 agosto 2017, n. 20623; cfr. pure, quali pronunce non massimate, o non massimate a tale riguardo: Cass. 20 settembre 2017, n. 21840; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1797; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185; Cass. 19 aprile 2012, n. 6142). Questo indirizzo poggia sul rilievo per cui la trasmissione a mezzo fax, effettuata direttamente dal difensore senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, costituisce forma di notificazione non esorbitante dallo schema legale degli atti di notificazione e risulta quindi idonea, agli effetti dell'applicazione del disposto dell'art. 156, comma 3, c.p.c. a raggiungere lo scopo cui l'atto è preordinato. Cass. 2 febbraio 2015, n. 1797 ha sottolineato, in particolare, che, se, da un lato, non può ritenersi che la notificazione diretta a mezzo fax dell'atto, da parte del difensore di uno dei contendenti a quello dell'altro, sia valida, alla stregua della norma invocata, in assenza dei presupposti regolamentari occorrenti per l'attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. a) e b), richiesti dal legislatore allo scopo di munire di certezza la notificazione quanto all'avvenuta consegna, alla sua data ed alla conformità all'originale, va considerato, dall'altro, che la notificazione diretta eseguita tra difensori «non può ormai più dirsi così abnorme da non corrispondere neppure in astratto allo schema legale», essendo «contemplata dalla legge, anche nell'ambito dello stesso rito societario». Tale orientamento è da confermare anche alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità: elementi che consistono nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U. 20 luglio 2016, n. 14916). Come osservato da Cass. 2 febbraio 2015, n. 1797, nel rito societario all'avvocato è conferito il potere di procedere direttamente alla notificazione degli atti: una delle modalità di notificazione è infatti quella, contemplata dall'art. 17, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 5/2003 analoga a quella di cui all'art. 170, comma 3, c.p.c., che però la riserva alle comparse e memorie «consentite dal giudice» - dello scambio diretto tra difensori, attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale (la quale può essere apposta anche da parte del collaboratore o dell'addetto allo studio del difensore). In presenza di una trasmissione a mezzo fax da un difensore all'altro, dunque, si è in presenza di un'attività notificatoria difforme dal modello legale ma pur sempre compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa (anche se con modalità diverse); per quanto sopra precisato tale attività non può dunque considerarsi giuridicamente inesistente, se all'inoltro a mezzo fax fa seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore destinatario: ricezione che non può evidentemente mancare, perché, diversamente, difetterà la fase di consegna, che è uno degli elementi costitutivi imprescindibili della notificazione. Nel caso in esame è incontestato che l'atto trasmesso a mezzo fax sia stato ricevuto dal difensore della C.d.R.d.S. . e poiché, come si ricava pure da Cass. 30 gennaio 2013, n. 2185, il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156, comma 3, e.e.) deve essere valutato con riferimento al ricevimento di esso da parte del destinatario e alla conseguenziale successiva attività processuale da detto soggetto svolta, indipendentemente dalle cautele adottate allo scopo di sostenere l'inesistenza della notificazione, la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto del pieno dispiegarsi delle difese della banca, successivamente alla trasmissione a mezzo fax dell'istanza ex art. 8 d.lgs. n. 5/2003: e cioè della partecipazione della stessa alle successive udienze e al deposito, da parte della detta convenuta, di comparsa conclusionale contenente deduzioni nel merito (cfr. ricorso, pagg. 12 ss.).
3. - Il ricorso va pertanto accolto, e ciò in applicazione del principio per cui la notificazione di un atto processuale a mezzo fax direttamente ad opera del difensore di una parte a quello dell'altra, è nulla, e non inesistente, in mancanza di una normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici, restando suscettibile di sanatoria ove sia stato raggiunto lo scopo cui l'atto è destinato. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, dovrà statuire pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.