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23 novembre 2021
L’obbligo di esternalizzare tutta l’attività oggetto di concessione è illegittimo

Questa la decisione della Corte Costituzionale n. 218/2021, con la quale è stato affermato che il legislatore, stabilendo l'obbligo di esternalizzare l'attività oggetto della concessione, ha omesso di considerare gli interessi di concessionari, concedenti, eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell'impresa, interessi che non possono essere ignorati.

La Redazione

Con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 177 Codice dei contratti pubblici e dell'art. 1, comma 1, lett. iii) della relativa legge delega, in quanto non è stato rispettato il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione deli interessi dei soggetti coinvolti, interessi che sono protetti dall'art. 41 Cost..

L'obbligo posto a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente di esternalizzare tutta l'attività oggetto della concessione (tramite appalto a terzi in misura pari all'80% dei contratti inerenti alla concessione e assegnazione della restante parte a società in house ovvero controllate/collegate) rappresenta «una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di assicurare l'apertura alla concorrenza e al mercato.

In tal senso, la Corte ha ribadito che il legislatore può sì intervenire a limitare la libertà d'impresa per tutelare la concorrenza (mediante obblighi di esternalizzazione), ma tale libertà non può subire interventi che ne determinino uno svuotamento, come avverrebbe qualora si sacrifichi la facoltà dell'imprenditore di compiere scelte organizzative tipiche dell'attività imprenditoriale stessa.
In tal senso, la Corte Costituzionale ha rilevato che nello stabilire un obbligo piuttosto ampio e incisivo, il legislatore ha omesso di tenere in considerazione l'interesse dei concessionari e quello dei concedenti, oltre agli interessi degli eventuali utenti del servizio, nonché del personale occupato nell'impresa, interessi che non possono essere totalmente ignorati.