A tal proposito, gli Ermellini rammentano che la presenza di domestici non assume valore inferenziale circa la dedizione del coniuge alla conduzione della vita famigliare, così come la valorizzazione dei tanti regali lussuosi ricevuti dall'ex coniuge appare inappropriata senza essere corredata da ulteriori verifiche sull'effettivo incremento del patrimonio.
In una causa vertente sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, il Tribunale di Bologna stabiliva la somma mensile di euro 10.500 a carico del marito da versare all'ex coniuge a titolo di assegno di divorzio.
A seguito di gravame, il Giudice di seconde cure rideterminava il suddetto importo in euro 2mila, considerando che l'ex moglie possedeva un cospicuo...
Svolgimento del processo
1. - Il Tribunale di Bologna, pronunciando sullo scioglimento del matrimonio tra C. C. e L. M., aveva stabilito che quest'ultimo versasse alla prima, a titolo di assegno di divorzio, la somma mensile di euro 10.500,00.
2. - Con sentenza del 20 luglio 2017 la Corte del capoluogo emiliano ha riformato la pronuncia di primo grado e, in accoglimento dell'appello principale di L. M., ha determinato in euro 2.000,00 l'assegno di mantenimento che l'ex-marito era tenuto a corrispondere in favore della ex-moglie. La decisione del giudice del gravame poggia su rilievi che possono riassumersi come segue. C. C., architetto professionista, aveva saputo assicurarsi, dopo la cessazione del matrimonio, incarichi che avevano fruttato corrispettivi significativi e crescenti; il committente aveva poi fatto cessare il rapporto professionale ma, secondo la Corte distrettuale, la lettera di revoca non era sufficiente a provare la reale perdita di opportunità lavorative da parte dell'interessata, la quale non aveva dimostrato di essersi attivata per reperire altri clienti e mettere così a frutto le proprie competenze sul mercato del lavoro. La detta C. C. era dotata di un cospicuo patrimonio costituito da valori immobiliari e da beni mobili consistenti in lussuosi regali ricevuti dal marito; inoltre la stessa godeva di rendite di capitale per circa euro 15.000,00 netti annui. Il reddito di L. M. si era per contro andato via via riducendo e il patrimonio mobiliare di quest'ultimo risultava essere improduttivo per «complicati accordi interfamiliari» non impugnati per simulazione da C. C.. Doveva poi presumersi che nel corso del matrimonio quest'ultima avesse assunto la libera scelta di non lavorare, e ciò in considerazione del personale di servizio che alleggeriva in modo notevole il ruolo della stessa nella conduzione familiare. Era pacifico, poi, che nei lunghi anni della separazione l'obbligazione di mantenimento dei figli era ricaduta interamente sul padre, «liberando correlativamente le risorse materne». Ha rilevato la Corte di appello che la somma che L. M. si era offerto corrispondere alla ex moglie (euro 2.000,00 mensili) era «superiore allo stipendio nazionale medio» e tale contributo, unito al reddito personale della stessa C. C. e al patrimonio mobiliare della medesima, attestava le disponibilità economiche del detto coniuge «oltre la soglia del reddito dignitoso di costituzionale rilevanza». Il giudice distrettuale ha infine richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la natura assistenziale dell'assegno di divorzio e ha rilevato che in detta prospettiva dovesse valorizzarsi sia il patrimonio personale di C. C. che la professionalità di cui la stessa ancora disponeva, la quale si era tradotta in un rapporto lavorativo durato alcuni anni e «rimasto insostituito senza una reale perché».
3. - La sentenza della Corte di appello di Bologna è impugnata per cassazione da C. C. con un ricorso articolato in undici motivi. Resiste con controricorso L. M.. Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. - Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 riguardo al tema dell'esatta individuazione della nozione di «autosufficienza ed indipendenza economica». Il giudice di appello, nel determinare la misura dell'assegno divorzile da attribuirsi alla ricorrente nella misura di un quinto di quella originariamente prevista, avrebbe fatto ricorso al criterio dell'autosufficienza economica; viene dedotto che tale criterio assumerebbe rilevanza ai fini del giudizio sull'an debeatur, mentre, con riguardo al quantum, rileverebbero criteri diversi, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno degli sposi alla conduzione familiare, la formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e il reddito di entrambi. La sentenza di appello avrebbe invece proceduto alla radicale riduzione della misura dell'assegno attribuendo rilievo preminente a considerazioni che attengono al diverso ed autonomo profilo della indipendenza e autosufficienza economica. In altri termini, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore quantificando la misura dell'assegno di divorzio sulla base di un criterio che, secondo la lettera e la ratio dell'art. 5 cit., non rientrerebbe tra quelli da assumersi a parametro di riferimento nella determinazione dell'importo che un coniuge deve periodicamente erogare all'altro.
Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 con riferimento alla nozione dei redditi. Viene imputato al giudice distrettuale di aver «esteso la nozione di reddito nella disponibilità del coniuge a quella di reddito 'potenziale'». E' osservato, poi, che il reddito della ricorrente sarebbe stato quantificato senza tener conto dell'obbligo restitutorio conseguente alla riforma della sentenza di primo grado (che aveva fissato l'assegno in una misura di gran lunga superiore rispetto a quella determinata dalla Corte di appello) e che la pronuncia impugnata aveva omesso di considerare i redditi di L. M. correlati al suo patrimonio mobiliare (redditi accertati dalla pronuncia di primo grado, la quale non era stata investita, sul punto, da alcuna censura).
Il terzo motivo oppone la violazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 in relazione al criterio del «contributo personale di economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune». E' denunciato, in sintesi, che la sentenza di appello avrebbe espresso un giudizio di sostanziale svalutazione dell'apporto fornito dalla ricorrente.
Col quarto motivo e denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla disamina del profilo afferente il contributo personale della ricorrente alla vita familiare. È spiegato che in appello la controparte non aveva svolto censure contro la sentenza di primo grado nella parte in cui questa si era occupata del contributo prestato dalla ricorrente nella conduzione della vita familiare.
Col quinto motivo viene lamentata la violazione dell'art. 2729 c. c., sempre con riguardo all'apprezzamento del contributo personale della ricorrente alla vita coniugale ed é dedotto che il giudice di appello avrebbe preteso di desumere la dimensione del contributo della istante al ménage familiare da una circostanza priva di valenza inferenziale sul piano delle presunzioni: circostanza rappresentata dalla presenza di personale in servizio all'interno dell'abitazione coniugale.
Il sesto mezzo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 con riferimento alla nozione di «condizione dei coniugi». La censura investe l'apprezzamento della situazione economica e patrimoniale di L. M. e, segnatamente, l'affermazione secondo cui sarebbero esistiti «complicati accordi interfamiliari» che rendevano improduttivo il patrimonio mobiliare dell'odierno controricorrente; è spiegato che, ai fini dell'apprezzamento delle condizioni dei coniugi, è necessario tener conto della redditività potenziale del patrimonio e che il giudice di appello avrebbe trascurato di considerare la circostanza, mai contestata dalla controparte, secondo cui una villa di proprietà della società della famiglia L. M. era detenuta a titolo gratuito dall'ex marito della ricorrente.
Col settimo motivo viene opposta la violazione dell'art. 324 c.p.c.. E' esposto che nella sentenza di appello era stato attribuito rilievo dominante al fatto che L. M. provvedesse al pagamento delle spese relative al mantenimento e all'istruzione dei figli. Deduce la ricorrente che la sentenza di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'odierno controricorrente nel quale questi aveva introdotto, quale elemento a sostegno della domanda di riduzione dell'ammontare dell'assegno di divorzio, il tema degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.
L'ottavo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 con riferimento al criterio della durata del matrimonio. La Corte di merito, secondo l'istante, aveva omesso di commisurare l'assegno di divorzio alla durata ultraventennale del rapporto matrimoniale.
Il nono motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 con riferimento agli effetti della decorrenza della nuova misura dell'assegno di divorzio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale. Viene ricordato che la Corte di appello aveva ritenuto che l'accesso dell'istante a un reddito che le consentiva di vivere dignitosamente si basava su due concorrenti presupposti: la corresponsione da parte dell'ex coniuge di un assegno mensile lordo di euro 2.000,00 mensili e esistenza di rendite generate dal patrimonio mobiliare di essa C. C.. Rileva quest'ultima che la nuova quantificazione dell'assegno da parte del giudice d'appello determinava, quale logica conseguenza, il diritto di L. M. di ottenere la restituzione degli importi percepiti negli anni in misura superiore a quanto stabilito dalla Corte di appello: con la conseguenza che il patrimonio mobiliare di essa istante non avrebbe potuto garantire la rendita destinata ad integrare l'ammontare dell'assegno divorzile.
Col decimo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: ciò con riguardo all'ammontare del patrimonio mobiliare della ricorrente. Si sostiene che la Corte di appello abbia inteso assumere che il patrimonio mobiliare dell'istante ammontava a euro 891.242,00. Tale dato, ad avviso dell'istante, sarebbe frutto di una lettura disattenta degli atti processuali da parte del giudice di appello. Si deduce, infatti, che il detto patrimonio risulterebbe essere pari a euro 611.684,00: ammontare, questo, addirittura inferiore a quanto oggetto dell'azione restituitoria esperita dal controricorrente a seguito della riduzione dell'assegno di divorzio (euro 650.058,66).
L'undicesimo mezzo denuncia la violazione dell'art. 5 I. n. 898/1970 in relazione la statuizione relativa al presupposto dell'autosufficienza economica della ricorrente. Quest'ultima sostiene, in sintesi, che la sentenza di appello abbia basato la propria decisione, in punto di autosufficienza, su elementi privi dell'attitudine dimostrativa propria delle presunzioni.
2. - Il ricorso è fondato nei termini che si vengono a esporre.
2.1. - Col primo motivo la ricorrente lamenta, in sintesi, che la Corte di appello abbia male applicato l'art. 5 I. n. 898/1970, giacché avrebbe determinato la misura dell'assegno di divorzio sulla base di un criterio - quello dell'autosufficienza economica - che non assumerebbe rilevanza ai fini della decisione sulla quantificazione dell'emolumento.
Il mezzo di censura si riannoda, sul punto, al principio, enunciato da Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, secondo cui il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della I. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve anzitutto verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un «tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio», ma con esclusivo riferimento all'«indipendenza o autosufficienza economica», e quindi deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile.
Tale rigida differenziazione dei segmenti decisionali, rispettivamente riferiti all'an e al quantum debeatur - e, conseguentemente, tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio - è stata superata dalle Sezioni Unite. E' stato sottolineato, in proposito, che l'art. 5, comma 6 attribuisce, bensì, all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi «adeguati» e non possa procurarseli per ragioni obiettive; ma è stato pure osservato che il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, «al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro» (così Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287, in motivazione). Si impone, così, un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto; in tale chiave l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. Sez. U. 11 luglio 2018, n. 18287, cit.).
La sentenza impugnata non appare allineata a tale ordine di principi: essa infatti, mostra di considerare l'importo dell'assegno di euro 2.000,00 quale elemento atto ad assicurare all'odierna ricorrente un «reddito dignitoso», riconoscendo a tale emolumento una funzione esclusivamente assistenziale (cfr. pag. 9 della pronuncia).
2.2. - A tale enunciazione la Corte di merito fa seguire, per la verità, un conciso rilievo con riguardo all'apporto fornito dalla ricorrente alla vita familiare: ma quanto osservato al riguardo risulta essere privo di idonea consistenza.
2.3. - E' da premettere che, sul punto, la ricorrente ha dedotto, col quarto motivo, che L. M. non ebbe a impugnare quanto affermato, con riguardo alla contribuzione da lei prestata, dal Tribunale. La censura è, però palesemente carente di autosufficienza, in quanto il mezzo di censura non riproduce, nei tratti salienti, la pertinente motivazione resa dal giudice di prime cure.
2.4. - Ciò detto, il tema dell'apporto fornito da C. C. alla conduzione della famiglia è stato affrontato dalla Corte di appello, ma in modo del tutto insoddisfacente: il giudice distrettuale si è infatti limitato a rilevare che, in ragione del personale di servizio, l'odierna ricorrente era «dedita sì alla famiglia ma ben fornita di supporto che le lasciava presuntivamente molte risorse anche per se stessa» (sentenza impugnata, pag. 9). Il terzo e il quinto motivo di ricorso, vertenti su tale aspetto della decisione impugnata, sono sicuramente fondati. Per un verso, infatti, l'accertamento della Corte territoriale non chiarisce se il contributo di euro 2.000,00 mensili consentisse al coniuge richiedente di accedere a un livello reddituale che, come si è detto, fosse da ritenersi adeguato al contributo fornito dall'istante nella realizzazione della vita familiare, avendo particolare riguardo alle aspettative professionali sacrificate Per altro verso, è incontestabile che la presenza più o meno nutrita di domestici non assuma valore inferenziale rispetto alla dedizione del coniuge alla vita familiare: vita il cui andamento non si esaurisce, come è del tutto evidente, nell'esecuzione di incombenze demandabili al personale di servizio; in tal senso, ricorre quella incongruità logica del ragionamento presuntivo che è censurabile come vizio di motivazione (cfr.: Cass. 17 ottobre 2019, n. 1234; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216) e che l'istante ha sostanzialmente fatto valere allorquando ha denunciato inesistenza di nesso tra il fatto noto (disponibilità del personale di servizio) e fatto ignoto da provarsi (ridotta valenza del proprio contributo al ménage familiare): si rammenta, qui, che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione della censura sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557).
In tale prospettiva, anche la valorizzazione dei «molti e lussuosi regali» che la ricorrente avrebbe ricevuto dal marito nel corso della vita matrimoniale (pag. 6 della sentenza) appare inappropriata, in assenza di una verifica circa l'apporto personale della medesima al prodursi di eventuali incrementi di reddito del coniuge (cfr., al riguardo, quanto evidenziato, in motivazione, da Cass. 30 agosto 2019, n. 21926, circa l'influenza della conduzione della vita familiare della moglie sulla formazione del patrimonio del marito).
2.5. - Alla luce delle considerazioni che precedono e delle rilevate carenze della sentenza impugnata merita accoglimento, per quanto di ragione, anche il primo motivo, giacché il criterio dell'autosufficienza economica, pur entrando in gioco ai fini della quantificazione dell'assegno, non poteva esaurire l'accertamento che la Corte del merito era tenuta a porre in atto.
2.6. - I restanti motivi restano assorbiti, posto che ineriscono a profili implicati nella nuova ponderazione che la Corte di merito sarà tenuta ad effettuare in sede di rinvio.
3. - In conclusione, vanno accolti il primo motivo, nei termini che si sono esposti, il terzo e il quinto; va dichiarato inammissibile il quarto; gli altri sono da considerare assorbiti.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte; segue il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, il terzo e il quinto; dichiara inammissibile il quarto; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.