Sbaglia la Corte d'Appello ad omettere di valutare che la sconnessione del marciapiede era attigua a una piastra in ghisa avente lo stesso colore del selciato, in quanto trattasi di una circostanza in grado di confermare la scarsa visibilità e di determinare un esito diverso della controversia.
In accoglimento del gravame avanzato dal Comune di Cosenza, la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice in relazione ai danni subiti a seguito di una caduta su di un marciapiede cittadino. In particolare, la stessa intendeva far valere la responsabilità del Comune in quanto la...
Svolgimento del processo
Ritenuto:
- che D. R. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 970/19, del 6 maggio 2019, della Corte di Appello di Catanzaro, che - accogliendo il gravame esperito dal Comune di Cosenza avverso la sentenza n. 1504/15, del 27 settembre 2015, del Tribunale di Cosenza - ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla D. R. in relazione ai danni subiti a seguito di una caduta occorsale, il 2 settembre 2008, su di un marciapiede cittadino;
- che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale di Cosenza per far valere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune della stessa città;
- che, in particolare, ella lamentava di essere caduta per un'inaspettata sconnessione di un marciapiede cittadino, riportando, per l'effetto, danni alla salute sia fisica - essendole stata diagnosticata un'algodistrofia - che psichica (anche in ragione del fatto che, per il trauma subito, ella non fu in grado di concludere, con parto naturale, la gravidanza già in corso al momento del sinistro, dovendo invece ricorrere ad intervento cesareo);
- che il primo giudice accoglieva la domanda, liquidando in favore dell'attrice l'importo in f 48.127,62, oltre interessi legali dalla data del sinistro;
- che il gravame del Comune veniva accolto dal giudice di appello, il quale rigettava la domanda risarcitoria, sul rilievo che la causa esclusiva della caduta dovesse ascriversi al contegno della danneggiata;
- che avverso tale decisione la D. R. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi;
- che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) , cod. proc. civ. - violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.;
- che il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., evidenziando che il Comune di Cosenza "non ha mai offerto alcuna prova a discarico della propria responsabilità", diversamente da essa ricorrente che avrebbe, invece, assolto l'onere "di dimostrare che la caduta era da attribuire esclusivamente dall'insidia costituita dalla buca sul marciapiede", censurando la sentenza impugnata per aver ravvisato l'ipotesi del "caso fortuito" (individuato nello stesso comportamento della vittima), "senza indicare gli elementi probatori" a supporto di tale conclusione;
- che il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 244 cod. proc. civ. e degli artt. 151, 143 e 2697 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed esattamente "la circostanza determinante attinente alle condizioni di scarsa visibilità della buca, determinate dalla rifrazione del sole sull'attigua piastra metallica presente sul marciapiede";
- che il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., "laddove la Corte ha posto a carico dell'attrice un onere probatorio eccessivo rispetto a quello dovuto in ragione della fattispecie legale prevista (art. 2051 cod. civ.) e delle regole generali sulle prove e presunzioni civili (artt. 2697 e 2727 cod. civ.) in relazione al rapporto tra le condizioni del marciapiede, difettoso della necessaria manutenzione nel punto di inciampo, e la condotta della parte attrice nella determinazione della caduta";
- che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Cosenza, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bzs cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio dell'8 luglio 2021.
Svolgimento del processo
Considerato:
- che il ricorso è fondato, sebbene solo in relazione al suo terzo
- che il primo motivo - da intendersi illustrato dalla ricorrente unitamente al secondo - è inammissibile;
- che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che enuncia il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è stata circoscritta da questa Corte o due sole ipotesi, vale a dire quella ravvisabile qualora "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, sent. 1O giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), nonché quella ricorrente allorché "si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova", risultando, però, "ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02);
- che in relazione, tuttavia, a quest'ultimo profilo va rammentato come, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione tempore' al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte sia destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex mull', Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);
- che il vizio motivazionale è, dunque, prospettabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", ovvero, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata settembre 2018, n. 4 da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);
- che, nella specie, non solo non si ravvisano, ma neppure sono state dedotte dal ricorrente, affermazioni "irriducibilmente contraddittorie" o "inconciliabili" che rendano, per così dire, imperscrutabile il "decisum" del giudice di appello;
- che pure il secondo motivo - che denuncia violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. - è inammissibile, se è vero che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multis'', Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sta considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01);
- che se, pertanto, il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge tn senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442), deve rilevarsi che è proprio quest'ultima evenienza quella prospettata, inammissibilmente, nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita proprio un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie;
- che il terzo motivo, invece, è fondato, nella parte in cui ipotizza l'omesso esame della circostanza "attinente alle condizioni di scarsa visibilità della buca, determinate dalla rifrazione del sole sull'attigua piastra metallica presente sul marciapiede" sul quale avvenne la caduta della ricorrente;
- che la sentenza impugnata, pur addebitando integralmente alla condotta della stessa danneggiata l'evento dannoso, e ciò sul presupposto che il dissesto del marciapiede, "che ha determinato la caduta dell'attrice, si presentava ben visibile e di ampie dimensione", ha omesso completamente di valutare la circostanza - emersa dalla deposizione della teste Versace, ma della quale non vi è traccia alcuna nella motivazione della Corte territoriale (anche solo al fine di negarvi, in modo argomentato, ogni rilievo) - che "la sconnessione era attigua a una piastra in ghisa e che il sole presente alle nove del mattino si rifrangeva su detta piastra", sicché essa "era non visibile, anche perché non vi era differenza nel colore del selciato";
- che il silenzio serbato sul punto dalla sentenza impugnata integra, a tutti gli effetti, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., norma in forza della quale è necessario che l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (non una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413 - 01);
- che, nella specie, l'omesso esame non investe la deposizione del teste, ma la "circostanza storico-naturalistica" da esso riferita (sicché la prova testimoniale si pone solo come il "dato processuale" dal quale attingere quel fatto; cfr., Cass. Sez. Un., sent. n. 8054 del 2014, cit.), ovvero che la sconnessione del marciapiedi fosse attigua a una piastra in ghisa avente lo stesso colore del selciato, circostanza che - in grado, in ipotesi, di confermare la scarsa visibilità della sconnessione - si rivela potenzialmente idonea ad escludere che il contegno della danneggiata sia stata la causa esclusiva del sinistro, e quindi suscettibile di determinare un "esito diverso della controversia" (cfr. Cass. Sez. 6- 5, ord. n. 23238 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. Lav., ord .. 25 giugno 2018, n. 16703, Rv. 649316-01; Cass. Sez. 2, ord. 28 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01);
- che, invero, non idonee a contrastare tale conclusione sono le considerazioni svolte dal controricorrente Comune, giacché non si tratta, nella specie, di dare ingresso ad un apprezzamento soggettivo, ma di valutare un fatto obiettivo la presenza della piastra m ghisa attigua al marciapiedi, nel punto in cui questo si presentava sconnesso, e l'identità del colore della prima al selciato stradale), dovendo, poi, il giudice del rinvio valutarlo - in uno con tutte le altre risultanze istruttorie - ai fini della verifica dell'incidenza che il contegno della D. R. ha avuto nell'eziologia dei danni dalla stessa lamentati;
- che il terzo motivo di ricorso va dunque accolto (con assorbimento del quarto), cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Catanzaro, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, 1'8 luglio 2021.