L'istante, in qualità di erede, pone un quesito all'Agenzia delle Entrate sulle modalità di assolvimento dell'IVA, relativa ad una serie di fatture emesse in data risalente dal coniuge defunto durante l'esercizio della professione forense, posta la comunicazione di avvenuta cessazione dell'attività e di cancellazione della partita IVA.
Nello specifico, il contribuente, domanda quali sono le modalità di adempimento dell'imposta dovuta, per l'attività professionale del de cuius svolta nei confronti di:
- Clienti titolari di partita IVA;
- Clienti non soggetti passivi ai fini IVA.
Con la risposta n.785 del 19 novembre 2021 l'Amministrazione fa il punto sulla normativa di riferimento, composta dall'art. 35-bis del D.p.R. 26 ottobre 1973, n. 633, dalla Circolare
Da questa si evince che:
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Gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto devono essere adempiuti dagli eredi, ancorchè i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi dalla morte del de cuius, entro sei mesi da tele data, in quanto la partita IVA non può essere chiusa, e non può essere considerata sostanzialmente chiusa, fino a quanto non è stato liquidato l'ultimo rapporto giuridico pendente. |
Tale conclusione è stata suffragata anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016, le quali hanno stabilito che:
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«il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"; e questo perché "[...] il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati[...] con la materiale esecuzione della prestazione» |