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24 novembre 2021
Per assolvere gli adempimenti fiscali legati alle fatture dell’avvocato defunto, l’erede deve riaprire la partita IVA
L'Agenzia delle Entrate precisa che l'imposta è dovuta sia nel caso in cui la prestazione del professionista deceduto sia resa nei confronti di titolari di partita IVA sia nell'ipotesi in cui riguardi clienti privati consumatori.
La Redazione

L'istante, in qualità di erede, pone un quesito all'Agenzia delle Entrate sulle modalità di assolvimento dell'IVA, relativa ad una serie di fatture emesse in data risalente dal coniuge defunto durante l'esercizio della professione forense, posta la comunicazione di avvenuta cessazione dell'attività e di cancellazione della partita IVA.

Nello specifico, il contribuente, domanda quali sono le modalità di adempimento dell'imposta dovuta, per l'attività professionale del de cuius svolta nei confronti di:

  • Clienti titolari di partita IVA;
  • Clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

Con la risposta n.785 del 19 novembre 2021 l'Amministrazione fa il punto sulla normativa di riferimento, composta dall'art. 35-bis del D.p.R. 26 ottobre 1973, n. 633, dalla Circolare 16 febbraio 2007 dell'Agenzia delle Entrate e dalle risoluzioni del 20 agosto 2009, n. 232/E e dell'11 marzo 2019, n.34/E.

Da questa si evince che:

precisazione

Gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto devono essere adempiuti dagli eredi, ancorchè i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi dalla morte del de cuius, entro sei mesi da tele data, in quanto la partita IVA non può essere chiusa, e non può essere considerata sostanzialmente chiusa, fino a quanto non è stato liquidato l'ultimo rapporto giuridico pendente.

Tale conclusione è stata suffragata anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016, le quali hanno stabilito che:

giurisprudenza

«il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"; e questo perché "[...] il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati[...] con la materiale esecuzione della prestazione»

Pertanto, nel caso di specie, l'istante dovrà chiedere, in qualità di erede, la riapertura della partita IVA del defunto coniuge per fatturare, in nome dello stesso, le prestazioni rese, sia nei confronti dei titolari di partita IVA sia nei confronti dei clienti privati consumatori, liquidando i rapporti giuridici ancora pendenti.