Con l'ordinanza interlocutoria in commento, la Corte di Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite per chiarire se i crediti relativi agli assegni derivanti dalla crisi del rapporto matrimoniale possiedono tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari.
La Corte d'Appello di Roma respingeva le domande dell'appellante intese a conseguire, per il tempo della separazione personale dall'ex coniuge, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento nonché dell'assegno divorzile in conseguenza della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tali statuizioni, conseguiva la pronuncia...
Svolgimento del processo
1. L. D. ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'epigrafata decisione con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone il gravame ha respinto le domande della medesima intese a conseguire, per il tempo della separazione personale dall'ex coniuge E. G., il riconoscimento dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156, comma 7, cod. civ. - all'uopo pronunciando anche la condanna della ricorrente alla ripetizione delle somme a tale titolo riscosse in dipendenza dei provvedimenti provvisoriamente adottati - nonché dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, I. 1° dicembre 1970, n. 898 in conseguenza della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Motivando le ragioni del primo rigetto sulla scorta di quanto acclarato dal giudice di prime cure che aveva negato la sussistenza nella specie dei giustificati motivi per procedere alla modificazione delle condizioni pattuite in sede di omologa della separazione sul rilievo che, contrariamente a quanto da essa asserito, la ricorrente non era stata licenziata, ma solo incentivata alle dimissioni percependo a questo fine la somma di euro 65698,20 in uno con il t.f.r. pari ad euro 28.897,69, aveva goduto per due anni dell'indennità di mobilità, disponeva di redditi in nero per sporadiche attività lavorative ed aveva altresì rifiutato le proposte di lavoro procacciateli dall'ex coniuge, la Corte d'Appello, non senza pure dare atto che il disinteresse della L. D. a fronte delle proposte lavorative era probabilmente significativo del fatto che la stessa non ritenesse necessario ed urgente procurarsi una nuova sistemazione lavorativa e che la documentata permanenza presso l'attuale datore di lavoro per un tempo superiore al part-time dichiarato lasciava intendere che essa percepisse una retribuzione più alta di quella asserita, si è detta convinta «che tutto ciò debba portare a ritenere che sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un contributo a favore della L. D. e che, pertanto, la relativa previsione effettuata in via di urgenza prima dal Presidente e poi ridotta dal G.I. debba essere revocata con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite a decorrere dall'ottobre 2009, decorrenza stabilita nell'ordinanza presidenziale di modifica provvisoria ex art. 710 c.p.c.».
Quanto al secondo rigetto, pur ricusando il criterio del tenore di vita a cui si era appellato il giudice di prime cure, a fronte del superamento di esso seguito a Cass. 11504/2017, la Corte d'Appello ne ha inteso tuttavia confermare il negativo deliberato sull'assunto che anche alla luce delle ragioni già enunciate in chiave ostativa quanto all'assegno di mantenimento, nonché dell'attività lavorativa prestata, del rifiuto di attività più redditizie e dell'assenza di oneri abitativi, «la L. D. abbia mezzi sufficienti ad assicurarle l'indipendenza e autosufficienza economica tenuto conto della inalterata capacità lavorativa e reddituale».
Per la chiesta cassazione delle impugnate statuizioni la L. D. si affida a cinque motivi, ai quali replica con controricorso il E. G.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo di ricorso la L. D. lamenta la violazione dell'art. 156 cod. civ. poiché, a suo dire, la Corte d'Appello, nel rigettare la domanda in punto di assegno di mantenimento e nell'escludere che dopo la separazione fossero sopravvenuti giustificati motivi in grado di modificare le condizioni pattuite al riguardo in quella sede, ancorché nella specie la L. D. fosse stata licenziata e risultasse perciò priva di redditi, non si sarebbe richiamata alla normativa e alla giurisprudenza unanimemente applicabili. In particolare «la Corte d'Appello non si è (però) attenuta a detti principi come si rileva dalla lettura della sentenza sul punto nel quale non vi è alcun riferimento al tenore di vita dei coniugi né alla disparità economica tra le parti documentata».
3. Con il secondo motivo di ricorso la L. D. si duole dell'omesso esame di fatti decisivi in cui la Corte d'Appello, nell'escludere il diritto della stessa all'assegno di mantenimento, sarebbe incorsa riguardo al CUD 2007, rappresentativo dei redditi di ammontare ben superiore da essa percepiti nell'anno della separazione («la Corte d'Appello ha omesso l'esame di tale produzione ... ed ha fondato di fatto la decisione ritenendo che alla data della separazione la L. D. percepisse una retribuzione mensile di euro 1500,00») e riguardo al merito delle posizioni lavorative sottopostegli dall'ex coniuge sia in relazione alla retribuzione («l'omesso esame della questione ha comportato che il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi abbiano ritenuto equivalenti e molto vicini gli importi retributivi offerti senza considerare il netto, fondando su tale omissione il proprio convincimento»).
4. Con il terzo motivo di ricorso la L. D. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost. in riferimento all'art. 374 cod. proc. civ. e dell'art. 5, comma 6, I. 898/1970, essendosi la Corte d'Appello, nell'atto di negare il diritto di essa ricorrente a percepire l'assegno divorzile richiesto in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, attenuta agli enunciati di Cass. 11504/2017, e ciò tanto in violazione del principio del giusto processo che «impone di non cambiare le regole quando la partita è in corso» , quanto in violazione del principio dell'affidamento avendo la Corte d'Appello «fatto proprio un orientamento espresso da una sezione semplice», violazioni nella specie ravvisabili nel fatto che con la citata decisione questa Corte ha abbandonato il criterio, costituente diritto vivente, del tenore di vita in favore di quello dell'indipendenza e della autosufficienza economica ed ancora nel fatto che, sovvertendosi in tal modo un pregresso indirizzo interpretativo legittimato dalle SS.UU., la relativa questione avrebbe dovuto essere rimessa nuovamente alle SS.UU e non avrebbe potuto essere decisa da una sezione semplice.
5. Con il quarto motivo di ricorso la L. D. lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, I. 898/1970 poiché la Corte d'Appello, sempre ricusando il diritto di essa ricorrente all'assegno divorzile, ha fatto impiego del criterio dell'autosufficienza enunciato da Cass. 11504/2017 senza tuttavia chiarire al pari del precedente richiamato, «quale sia il contenuto del parametro dell'indipendenza economica», malgrado al detto parametro si attribuisca una caratterizzazione sempre preclusiva in spregio alla necessità di assicurare la tutela della parte debole in ossequio ai criteri di cui all'art. 5 medesimo.
6. Con il quinto motivo di ricorso la L. D. censura per falsa applicazione degli artt. 156 e 445 cod. civ. il capo dell'impugnata decisione che, facendo proprio l'appello incidentale, ne ha pronunciato la condanna alla ripetizione in favore dell'ex coniuge delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento a seguito dei provvedimenti provvisoriamente adottati dal presidente del tribunale e, di seguito, dal giudice istruttore, e ciò nella convinzione che, stante la natura alimentare dell'assegno di mantenimento, diversamente disponendo «la Corte d'Appello di Roma non si è uniformata ai principi di diritto costantemente applicati alla questione».
7. Orbene rispetto alla questione sollevata con il quinto motivo di ricorso il collegio deve constatare, allargando lo sguardo oltre i confini del tema qui in trattazione, che nella giurisprudenza di questa Corte si registrano orientamenti non sempre convergenti irripetibilità, di impignorabilità e di non compensabilità delle erogazioni patrimoniali che traggono titolo dalla crisi del matrimonio, i cui differenti riflessi si rendono apprezzabili non solo con riferimento alla specificità di ciascuno degli istituti interessati, ma anche in relazione alla medesima fattispecie, finendo sovente per privilegiare una logica del caso concreto che non ridonda sempre a beneficio della coerenza dell'interpretazione.
8. Non è perciò inopportuno procedere ad una ricognizione degli orientamenti in campo, che hanno preso forma, oltre che con riguardo al tema che ne occupa ovvero all'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 cod. civ. a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri, anche con riguardo all'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti di cui all'art. 337- septies, comma 1, cod. civ. e all'assegno divorzile di cui all'art. 5, comma 6, I. 898/1970, trattandosi di fattispecie in relazione alle quali la natura alimentare della contribuzione, giustificativa della sua irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità alla stregua del combinato disposto degli artt. 447 cod. civ. e 545 cod. proc. civ., si atteggia in modo assai diversificato, tanto da indurre perfino a dubitare della sua ricorrenza non solo dove difettano materialmente i presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia contribuzione (Cass., Sez. I, 30/08/2019, n. 21926), ma anche laddove, più semplicemente, l'erogazione sia destinata a colmare il vulnus patrimoniale lamentato da soggetti economicamente autosufficienti (Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11489). Ricognizione che permetterà poi di lumeggiare il ruolo che l'elemento in parola gioca nell'assetto giuridico delle singole fattispecie esaminate ed, insieme, di mettere a fuoco, sulla scorta di sollecitazioni originate principalmente dalla pratica, un catalogo ideale di spunti problematici meritevoli di un riflessione nomofilattica.
9. In questa opera un primo significativo passaggio si compendia nella distinzione tra l'assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti e l'assegno di mantenimento dovuto invece in sede di separazione in favore dell'ex coniuge. Del carattere sostanzialmente alimentare del primo, essendo diretto a fronteggiare lo stato di bisogno in cui versa chi non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, si ché l'obbligo cessa al raggiungimento di una condizione di indipendenza economica (Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12952; Cass., Sez. VI-I, 7/09/2015, n. 17738; Cass., Sez. I, 26/09/2011, n. 19589), la giurisprudenza di questa Corte non ha mai dubitato (Cass., Sez. VI-III, 14/05/2018, n. 11689; Cass., Sez. VI-I, 18/11/2016, n. 23569 ed in motivazione Cass., Sez. III, 26/05/2020, n. 9686), maturando sul filo di questa premessa la convinzione a più riprese codificata, marcatamente con riferimento al caso in cui l'obbligo venga disconosciuto oppure venga ridotto nel suo ammontare, che «il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione» (Cass., Sez. VI-I, 24/10/2017, n. 25166; Cass., Sez. VI-I, 4/07/2016, n. 13609; Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987). Convinzione che il naturale corollario del principio secondo cui «in materia di prestazioni alimentari, la retroattività delle statuizioni della decisione d'appello, va contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, ne' può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo. Pertanto, il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, ne' può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronunzia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare; viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado» (Cass., Sez. I, 5/11/1996, n. 9641).
10. Pari certezza non si ostenta invece in relazione all'assegno separativo, della cui natura alimentare si è inteso per l'appunto dubitare sul rilievo che il relativo credito rinviene «la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento» (Cass., Sez. III, 26/05/2020, n. 9686; Cass., Sez. III, 19/07/1996, n. 6519). Si è così consentito, non operando perciò nei confronti dell'assegno di separazione i principi di irripetibilità, di impignorabilità e di non compensabilità caratteristici dei crediti alimentati, che in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. il debitore esecutato possa opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, infatti, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. III, 26/05/2020, n. 9686; Cass., Sez. III, 19/07/1996, n. 6519).
11. La natura alimentare del credito in parola non è invece sembrata discutibile a Corte Cost. 21/01/2000, n. 17 che, investita della questione di legittimità costituzionale proposta con riguardo all'art. 2751, n. 4, cod. civ., laddove questo assicura il privilegio dei crediti alimentari ma non dei crediti relativi all'assegno di separazione e di divorzio, ha rigettato la sollevata eccezione, nel solco di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma scrutinata, osservando che «se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti, di cui all'art. 2751, n. 4, cod. civ., sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune dell'espressione, le necessità di vita dell'alimentando anche se in misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione. Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato», esternando in tal modo un convincimento che, prosegue il giudice delle leggi, trova indiretta conferma anche nella «costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un "minus" necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove evidentemente dall'identità di "causa petendi" delle domande e, quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di sostentamento che caratterizza i relativi crediti». Argomento che effettivamente si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte, ove i più occasione si è negata la violazione del divieto dei nova in appello rispetto alla domanda di corresponsione di un assegno di natura alimentare proposta solo in quella sede, costituendo questa un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento (Cass., Sez. VI-I, 21/11/2017, n. 27695; Cass., Sez. I, 8/05/2013, n. 10718; Cass., Sez. III, 16/06/1997, n. 5381).
12. Del resto la natura alimentare dell'assegno di separazione, quando non sia affermata puramente e semplicemente (Cass., Sez. VI-I, 20/07/2015, n. 15186), si riaffaccia con decisione allorché la sua corresponsione sia volta ad assicurare elementari esigenze di mantenimento del coniuge beneficiario, aspetto questo che si rende particolarmente percepibile in occasione dell'adozione da parte del presidente del tribunale dei provvedimenti provvisori di cui all'art. 708 cod. proc. civ., circa i quali si nega infatti correntemente la ripetibilità delle somme erogate in eccesso in quanto «l'assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non è tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell'eventuale riduzione» (Cass., Sez. I, 23/04/1998, n. 4198; in termini Cass., Sez. I, 12/04/1994, n. 3415; Cass., Sez. I, 18/09/1991, n. 9728; Cass., Sez. I, 10/05/1984, n. 2864, nonché Cass., Sez. I, 5/10/1999, n. 11029, pure per l'avviso che l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire "in executivis" sulla base di un presupposto divenuto insussistente).
13. Ma su questo versante - sul versante, cioè, in cui l'obbligo contributivo incrocia le esigenze di sostentamento del coniuge separato il terreno interpretativo si mostra, talora, assai sdrucciolevole. Si è così creduto di poter giustificare delle somme versate dal coniuge obbligato a quello beneficiario, «qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale» (Cass., Sez. I, 20/03/2009, n. 6864), in tal modo avallando una esegesi dell'istituto in cui il profilo di diritto si intreccia saldamente con un apprezzamento di fatto volto principalmente a valorizzare in questa ottica il profilo afferente all'autosufficienza economica del coniuge beneficiario. Questa impostazione è anche alla radice della tendenza, talora affiorante in qualche decisione, in direzione di un'estensione del principi che connotano i crediti alimentari anche alla materia dell'assegno divorzile.
14. Si è affermato al riguardo - con giudizio sulla cui congruità, rispetto alla rivisitazione che dell'istituto è stata compiuta da SS.UU. 18287/2018, non è forse inopportuno interrogarsi - che «allorquando l'assegno di divorzio, attribuito allo scopo di evitare l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni di vita del coniuge richiedente, pur essendo di natura eminentemente assistenziale, sia destinato - nei fatti - a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare, esso non si differenzia dall'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all'assegno o se ne riduca l'entità, non sono suscettibili di ripetizione» (Cass., Sez. I, 9/09/2002, n. 13060); e del pari l'irripetibilità ha trovato enunciazione anche in materia di trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, quando le somme percepite dall'uno o dall'altro coniuge in base a sentenza di primo grado esecutiva, riformata in appello, «siano riconducibili a prestazioni che, per la loro misura e le condizioni economiche del percettore, possano ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte alle esigenze di vita, così da essere normalmente consumate per adempiere a tale loro destinazione» (Cass., Sez. I, 10/10/2003, n. 15164).
15. Per contro, sempre facendo leva sul medesimo parametro dell'indipendenza economica del beneficiario, si sono ritenute irripetibili le somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario, nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, «solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo, in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio» (Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11489); e, seguendo questo approccio, si è pervenuti a sostenere la ripetibilità perfino delle somme erogate a titolo di mantenimento dei figli in applicazione dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 cod. civ., che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa, «anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa>> (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3659).
16. Questo composito panorama di opinioni, che ruota intorno a concetti mutevolmente scambievoli e stenta a trovare una sistemazione minimamente coerente, suggerisce al chiedere al Primo Presidente, attesi i contrasti rilevati nonché l'importanza anche pratica delle questioni che ne sono oggetto, di voler valutare se sussistano le condizioni per sollecitare l'intervento nomofilattico delle SS.UU., nell'auspicio che esse possano chiarire a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari; b) se i caratteri di cui sopra possano farsi dipendere dall'entità delle somme erogate a tali titoli e se, in particolare, se ne renda obbligato il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione para alimentare; c) se nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell'assegno sia possibile scorporare da esso ai fini di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota di esso avente destinazione para alimentare; d) se il regime giuridico individuato in base all'accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all'assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l'indebito.
P.Q.M.
Rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione di esse alle SS.UU.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.