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24 novembre 2021
Le Sezioni Unite sulla determinazione della giurisdizione in caso di cessione del credito del passeggero per ritardo dell’aereo

Il credito ceduto dal passeggero si rifà alla compensazione pecuniaria prevista in caso di imbarco negato, volo cancellato o ritardato di oltre 3 ore (Reg. CE n. 261/2004). La vicenda si complica poiché, mentre la società cessionaria è italiana, nessuna delle parti convenute ha domicilio in uno Stato membro e nessuna prestazione del servizio aereo è stata svolta in Italia. Dunque: sussiste la giurisdizione del giudice italiano?

La Redazione

La società attrice conveniva in giudizio una compagnia aerea russa nelle vesti di cessionaria del credito di un passeggero che aveva acquistato un biglietto aereo elettronico con partenza da Barcellona, scalo a Mosca e destinazione L'Avana. La pretesa si fondava sull'inadempimento della compagnia aerea dovuto ad un ritardo tale dell'aereo...

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