Il credito ceduto dal passeggero si rifà alla compensazione pecuniaria prevista in caso di imbarco negato, volo cancellato o ritardato di oltre 3 ore (Reg. CE n. 261/2004). La vicenda si complica poiché, mentre la società cessionaria è italiana, nessuna delle parti convenute ha domicilio in uno Stato membro e nessuna prestazione del servizio aereo è stata svolta in Italia. Dunque: sussiste la giurisdizione del giudice italiano?
La società attrice conveniva in giudizio una compagnia aerea russa nelle vesti di cessionaria del credito di un passeggero che aveva acquistato un biglietto aereo elettronico con partenza da Barcellona, scalo a Mosca e destinazione L'Avana. La pretesa si fondava sull'inadempimento della compagnia aerea dovuto ad un ritardo tale dell'aereo...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La S.R.L. R. ha convenuto in giudizio l'A. s.p.a. in qualità di cessionaria del credito del passeggero J. S. il quale aveva acquistato un biglietto aereo elettronico con partenza da (omissis), destinazione (omissis), con scalo a (omissis). Il passeggero allegava un inadempimento della compagnia tale da determinare l'arrivo a destinazione con oltre un giorno di ritardo. Veniva pertanto richiesta ad A. la somma di euro 624,46 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7, sez.I, Reg. CE n. 261 del 2004.
Secondo quanto stabilito nel Regolamento sopra indicato in capo ai passeggeri nell'ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle tre ore del volo aereo, sorge il diritto di ricevere una compensazione pecuniaria variabile a seconda della lunghezza della tratta.
2. La s.p.a A. ha proposto regolamento di giurisdizione, evidenziando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e rilevando, in primo luogo che, ai sensi dell'art. 3, c.1 I. 218 del 1995, da ritenersi prima facie applicabile dal momento che la parte convenuta è di nazionalità extraeuropea, la giurisdizione deve essere radicata in Russia. Ha aggiunto che anche a voler ritenere che l'effettivo creditore sia il viaggiatore e non la cessionaria, ed il contratto da considerare sia quello di trasporto aereo, mancano elementi di collegamento con la giurisdizione italiana sia con riferimento ai criteri indicati negli artt. 5 e 7 del Reg. 1215 del 2012 sia con riferimento a quanto disposto nell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata dall'Italia con I. n. 12 del 2004. A tale ultimo riguardo viene comunque rilevato che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che le norme sulla competenza giurisdizionale fissate dall'art. 33 sopracitato non possono trovare applicazione per le domande indennitarie relative al reg. 261 del 2004. La giurisdizione italiana è stata infine esclusa anche alla luce dell'art. 7 del Reg. UE 1215 del 2012 dal momento che il vettore aereo non parte né fa scalo né ha come destinazione l'Italia.
3. Il procuratore generale ha depositato requisitoria concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha precisato che la società convenuta è di nazionalità extraeuropea e ciò determina l'inapplicabilità diretta delle norme eurounitarie di determinazione della giurisdizione. Inoltre, ha escluso l'applicazione del formato destinatae solutionis perché, oltre a non essere il convenuto domiciliato in uno stato membro, né il luogo di partenza, né l'arrivo né gli scali effettuati hanno riguardato l'Italia.
4. L'esame del merito richiede, preliminarmente, la esatta . individuazione del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, con riferimento al caso di specie è necessario determinare per la soluzione della questione della giurisdizione, se occorra fare riferimento al contratto di cessione di credito, sulla base del quale agisce la cessionaria o al rapporto da cui sorge il credito ceduto, ovvero il contratto di trasporto internazionale.
5. Ritiene il Collegio, conformemente all'orientamento espresso di recente ma in modo univoco dalle S.U. di questa Corte che occorra fare riferimento al contratto di trasporto internazionale al fine di determinare con precisione la natura del contratto; le prestazioni ad esso inerenti, il luogo dove le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti sono sorte e devono essere eseguite. Nella sentenza delle S.U. n. 7736 del 2020 che ha prestato adesione alla precedente delle S.U. n.10862 del 2011, è stato affermato il principio secondo il quale la clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto rimane applicabile anche se il credito scaturente dal vincolo sia stato ceduto, non potendo il cessionario assumere una posizione contrattuale diversa o deteriore rispetto a quella del cedente. Nella successiva pronuncia n.29179 del 2020 il principio è stato ritenuto applicabile anche al criterio di determinazione della giurisdizione contenuto nell'art. 7, punto 1, Reg. UE n. 1215 del 2012, nell'ipotesi. in cui sia un terzo (il cessionario del credito) estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione che da esso tragga fondamento. Nella pronuncia si richiama espressamente la sentenza della Corte di Giustizia n. 498 del 25 gennaio 2018 causa C-498/16, nella quale viene espresso il costante principio applicato dalla giurisprudenza eurounitaria, secondo il quale la cessione del credito non può di per sé incidere sui criteri determinativi della giurisdizione.
6. Il rapporto dedotto in giudizio è, in conclusione, quello di trasporto aereo ma nella specie ai fini della determinazione della giurisdizione non può trovare applicazione la Convenzione di Montreal (28/5/99 ratificata con I. n. 12 del 2004) perché l'ambito di operatività della stessa e della sua norma sulla competenza giurisdizionale (art. 33) è limitato alle azioni di carattere risarcitorio. Nella specie è incontestato che la domanda originaria formulata dai trasportati ed oggetto della cessione di credito sia limitata all'indennità forfettaria stabilita secondo i parametri di cui al Reg. CE n. 261 del 2004. Il Regolamento come stabilito espressamente nell'art. 3, punto 1 lettera a) si applica "ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato" ma non contiene disposizioni sulla determinazione della giurisdizione.
7. E' necessario, di conseguenza, accertare, se può essere individuato un criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, derivante dall'applicazione del Regolamento UE n. 1215 del 2012 che contiene una disciplina puntuale dei criteri determinativi della giurisdizione in materia civile e commerciale ed in particolare dell'art. 7 che indica tra le "competenze speciali" il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio specificando che nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati prestati o avrebbero dovuto essere prestati secondo il contratto. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 9/7/2009 n. 439
causa C- 204/08, nella successiva 11/7/2018 n. 558 e nella più recente sentenza del 7/11/2019 /causa c- 213 del 2018 ha affermato univocamente che alle azioni rivolte ad ottenere i diritti forfettari e standardizzati previsti dal Regolamento n. 261 del 2004 è applicabile il reg. UE n. 1215 del 2012 ed in particolare l'art. 7 sopra citato (punto n. 44) e non la Convenzione di Montreal.
7.1 Deve, tuttavia rilevarsi che nella specie manca una parte convenuta domiciliata in uno Stato membro, non potendo desumersi il requisito in oggetto dalla esistenza di "un ufficio di rappresentanza generale per l'Italia" situato in Roma, attesa l'assenza di elementi che possano ricondurre a questo ufficio l'acquisto del biglietto aereo, trattato in via esclusivamente telematica (sul punto: S.U.18257 del 2019, con la quale si è escluso, sia pure in applicazione della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo, il rilievo ai fini della giurisdizione dell'esistenza di una rappresentanza o sede secondaria in Italia, ove l'acquisto del biglietto sia avvenuto per effetto dei servizi on line.).
8. Astrattamente i criteri di radicamento della giurisdizione affermati nel Regolamento UE n. 1215 del 2012, all'art. 7, sono applicabili alla stregua di un recente precedente (S.U. 18299 del 2021) cui il Collegio presta convinta adesione. La mancanza di un collegamento ancorato sul domicilio delle parti conduce, in via generale, all'applicazione dei criteri generali di determinazione della giurisdizione contenuti nella I. n. 218 del 1995. L'art. 3, al secondo comma stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi di cui al primo comma, collegati al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto, o all'esistenza di un suo rappresentante ex art. 77 c.p.c., in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4, del titolo secondo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con I. n. 804 del 1971. Al fine di favorire l'uniformazione del diritto internazionale privato in ambito intercomunitario, l'art. 68 del Reg. CE n. 44 del 2001 e l'art. 68 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (abrogativo del precedente, salvo alcune disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2015), stabiliscono che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal regolamento e che "ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente Regolamento". Ne consegue che il rinvio alla Convenzione di Bruxelles, contenuto nel citato art. 3, secondo comma, della I. n. 218 del 1995 che ne aveva determinato la "nazionalizzazione" deve intendersi trasfuso nel Reg. UE n. 1215 del 2012. La Corte di Giustizia ha, infine, precisato (sentenza del 3/9/2020 causa C-186/19) che il reg. 44/2001 ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, ed il successivo del 2012 ha abrogato e sostituito il precedente del 2001. L'interpretazione fornita dalla Corte in relazione alle fonti superate deve valere anche per il regolamento n. 1215 del 2012 quando le disposizioni possono essere qualificate come equivalenti.
Con disposizione sovrapponibile a quella già contenuta nell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles, l'art. 6 del Reg. UE n. 1215 del 2012 stabilisce che se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascun Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, ovvero, per quanto riguarda il nostro paese dalla legge di diritto internazionale privato ed in particolare dal citato art. 3, secondo comma, che "nazionalizza" i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale contenuti nel Reg. UE n. 1215 del 2012 (cfr. anche Cass. n. 32362 del 2018).
9. Alla luce di queste premesse ed in applicazione della regola di determinazione della giurisdizione contenuta nell'art. 7, Punto 1 lettera a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione dell’obbligazione, e più esattamente con riferimento al contratto di trasporto, che non ha ad oggetto beni, nel luogo dove il servizio è stato prestato o dove avrebbe dovuto essere prestato. L'art. 5, c.1, al n. 1, della Convenzione di Bruxelles indica tra i fori alternativi nei rapporti contrattuali quello di esecuzione dell'obbligazione, con disposizione analoga a quella del citato art. 7, punto 1, lettera a).
10. Nella specie, tuttavia, nessuno dei criteri di collegamento stabiliti nell'art. 7 conduce alla giurisdizione del giudice italiano, dal momento che la prestazione del servizio aereo ha avuto inizio nell'aeroporto di (omissis) e successivamente di (omissis), e nessuno degli scali ha avuto luogo in Italia, così come l'arrivo (omissis).
11. Deve, in conclusione, essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano. Le spese processuali dell'intero procedimento devono essere compensate in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice Italiano e compensa le spese processuali dell’intero procedimento.