Rigettato il ricorso del legale che sosteneva che la transazione raggiunta con alcuni condomini riguardasse solamente l'attività difensiva svolta fino al raggiungimento dell'accordo. Per la Cassazione, l'accordo transattivo è una questione passata in giudicato in quanto il professionista non aveva evidenziato la maggior pretesa nella nota spese depositata nella causa vinta dai suoi clienti.
Un avvocato adiva dinanzi al Tribunale di Lucca tutti i condomini di un Condominio in quanto aveva difeso i convenuti in una causa civile contro l'impresa costruttrice dello stabile comune, sviluppatasi su due gradi di giudizio. Alcuni condomini definivano immediatamente la lite con il legale mediante transazione, altri resistevano alla...
Svolgimento del processo
L'avv. P.A.P. ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Lucca, tutti i condomini del Condominio S. L., soggetti che aveva difeso contro l'impresa costruttrice dello stabile comune, in causa civile sviluppatasi su due gradi di giudizio. I condomini F. ed altri tre definivano immediatamente la lite con il professionista mediante transazione, mentre gli altri resistevano alla pretesa. Ad esito del giudizio, il Tribunale lucchese ebbe a rilevare la cessata materia del contendere tra l'attore ed i condomini F., P., A. e M.; a ritenere valida la transazione raggiunta dal professionista con i condomini G., V., M., T. e S., già nel corso della lite contro il costruttore, sicché rigettò la pretesa svolta dal P. contro detti soggetti; a condannare i residui tre condomini – F., P. e B. - al pagamento, in solido fra loro, verso il professionista della somma di€ 3.267,68 a titolo di saldo del compenso professionale dovuto. L'avv. P. propose gravame avanti la Corte d'Appello di Firenze, che resistendo i condomini evocati, ebbe a rigettare l'impugnazione, osservando come corretta era stata la regolamentazione delle spese di prime cure in ragione delle statuizioni circa il merito della contesa adottate dal Tribunale e come corretta era stata la determinazione del saldo residuo dovuto dai tre condomini condannati posto che la maggior pretesa, richiesta in causa dal professionista, si fondava su poste rinunciate poiché non evidenziate nella nota spese depositata nella causa vinta contro l'impresa costruttrice. P.A.P. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi. Tutti i resistenti, ritualmente evocati sono rimasti intimati. Il P.G. nella persona della dott.ssa F.C. ha concluso per iscritto chiedendo l'inammissibilità o rigetto del ricorso, ed, in assenza di apposita istanza di trattazione orale, il Collegio ha definito la questione come illustrato nella presente sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da P.A.P. s'appalesa infondato, sicché va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione proposto il ricorrente denunzia omessa motivazione e pronuncia circa il primo motivo di gravame, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che erroneamente la Corte gigliata ebbe a ritenere di qualificare siccome transazione l'accordo raggiunto dai condomini G. ed altri quattro nel corso della lite da lui patrocinata contro il costruttore, segnatamente in sede di giudizio d'appello. Difatti, a suo giudizio, le competenze pagategli dai citati clienti in detta sede riguardavano l'opera di difesa svolta sino a quel momento della lite, mentre in relazione agli altri condomini le sue competenze riguardavano anche l'intero giudizio d'appello, sicché alcuna solidarietà poteva sussistere tra detto gruppo di condomini ed i restanti. La censura s'appalesa siccome priva di fondamento posto che, con specifico riguardo alla questione afferente il gruppo di condomini che ebbero a raggiungere un accordo di liquidazione del compenso con il proprio difensore già nel corso della lite da lui patrocinata contro il costruttore dello stabile condominiale, la Corte fiorentina ha posto in risalto come l'avv. P. contestava solo la statuizione sulle spese adottata con relazione alla loro posizione, ma non anche gravava la statuizione sul merito della pretesa, da lui svolta nei loro confronti, che venne rigettata. Dunque la motivazione esiste e risulta perspicua poiché la qualificazione giuridica dell'accordo raggiunto tra le parti oramai è questione coperta da giudicato per mancata impugnazione della relativa statuizione adottata dal Tribunale. Con la seconda ragione di doglianza il P. rileva omessa motivazione e pronunzia, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in ordine al punto 2 dei motivi di gravame afferente la tassazione del suo compenso in relazione alla causa civile patrocinata nell'interesse dei condomini contro il soggetto costruttore, che attingeva la contraddittoria statuizione resa dal Tribunale in relazione all'ordinanza ex art 186 ter cod. proc. civ. revocata con la sentenza. La censura appare priva di pregio per due concorrenti ragioni. Anzitutto non risulta ritrascritto il tenore della censura portata al punto 2 dei motivi di gravame, sicché il ricorso sul punto pecca di non autosufficienza così impedendo a questa Corte di poter esaminare il motivo. Quindi va notato come l'argomentazione critica attinge in buona sostanza la decisione del Tribunale, più che la statuizione d'appello, senza per altro precisare d'aver censurato la statuizione del primo Giudice in tema di revoca dell'ordinanza emessa ex art 186 ter cod. proc. civ., evidentemente perché il primo Giudice, re me!ius perpensa, l'ha ritenuta errata. Dunque la ritrascrizione del motivo di gravame sul punto, in presenza di denunzia di omessa pronuncia, appare essenziale ai fini della specificità del motivo d'impugnazione. Con il terzo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme ex art 2736 cod. civ. - in tema di giuramento suppletorio - ed art 116 cod. proc. civ. in quanto la Corte gigliata non ha operato buon governo delle prove acquisite in atti, nemmeno ricorrendo al giuramento suppletorio in presenza di prova semipiena in relazione alla sua prospettazione che in effetti esistevano precisi accordi con tutti i condomini nel senso che il suo compenso a loro carico era da quantificarsi in misura superiore a quello da lui richiesto a carico della controparte soccombente con la notula presentata al Giudice del giudizio contro il costruttore, ad esito del quale i condomini erano rimasti vittoriosi. Anzitutto va rilevato come non sia suscettibile di vaglio di legittimità la scelta del Giudice di non deferire giuramento suppletorio poiché mezzo istruttorio rimesso alla sua piena discrezione in quanto implica un previo apprezzamento del compendo probatorio già acquisito in causa - Cass. sez. 3 n° 8021/09, Cass. sez. 3 n° 21235/13 -.3. Neppure concorre la violazione del disposto ex art. 116 cod. proc. civ., poiché, proprio in ossequio ai criteri direttivi prescritti dalla citata norma, la Corte distrettuale ha rilevato come in causa difettava prova che il F., la P. ed il B. avessero concordato con il professionista il pagamento di compenso maggiore rispetto a quello chiesto con la notula depositata nella causa in cui il P. svolse l'opera defensionale a favore dei condomini. I Giudici toscani così hanno ritenuto, osservando come l'impegno all'uopo assunto dagli altri condomini, che ebbero a transigere la lite con il P., non poteva vincolare anche i tre condomini in questione ed al riguardo il ricorrente si limita a ribadire la propria diversa ricostruzione. Con la quarta ragione di doglianza il P. deduce violazione delle norme ex artt. 88, 91, 92 e 96 cod. proc. civ. posto che la Corte gigliata non ha proceduto alla compensazione delle spese, pur concorrendone ragioni anche in ordine alla violazione del dovere di correttezza, sicché si poteva prescindere dal canone della soccombenza. La censura mossa appare priva di pregio posto che il mancato utilizzo della facoltà discrezionale di compensazione delle spese di lite, una volta osservato il canone principe della soccombenza, è questione che non soggiace allo scrutinio di legittimità in quanto facoltà rimessa al Giudicante - Cass. SU n° 14989/05, Cass. sez. 3 n° 11329/19 -. Inoltre con relazione alla richiesta di ristoro ex art 88 cod. proc. civ., il ricorrente nemmeno indica in modo specifico quali siano state le condotte processualmente scorrette addebitate alle controparti, sicché sul punto la censura pecca di non autosufficienza e genericità. Con il quinto mezzo d'impugnazione il ricorrente rileva violazione del disposto ex artt. 96 cod. proc. civ. in relazione anche all'art 88 cod. proc. civ., posto che la Corte di merito non ha accolto la sua domanda di condanna dei tre condomini risultati soccombenti in causa in relazione alle loro eccezioni respinte dal Collegio toscano. In effetti la censura mossa appare proporre una questione di mera valutazione circa l'apprezzamento, puntualmente operato dalla Corte territoriale, dell'incidenza della circostanza che alcune delle difese esposte in sede d'appello dal F., e gli altri due condomini suoi consorti, siano state disattese con relazione alla disciplina delle spese di lite. In effetti i Giudici d'appello hanno sottolineato come le difese disattese svolte dai condomini - con valutazione squisitamente discrezionale - non incidevano sul criterio principe della soccombenza, posto alla base della disciplina da loro data alle spese di lite e l'argomento svolto nella censura attinge proprio l'apprezzamento operato dal Collegio toscano. Con il sesto ed ultimo mezzo d'impugnazione il P. lamenta l'omessa quantificazione del compenso a lui dovuto dai condomini suoi clienti in relazione all'attività professionale svolta nella causa patrocinata contro il costruttore dello stabile comune. L'argomento critico sviluppato nella censura si compendia nella prospettazione di ipotesi liquidatorie, utilizzando diverse modalità di calcolo, del suo onorario, ma in effetti non porta confronto con la motivazione al riguardo esposta nella sentenza impugnata. Difatti il Collegio toscano ha osservato come la quantificazione della debenza dei condomini, con i quali il P. ebbe a raggiungere un accordo transattivo al momento di conciliare la lite con il costruttore, era oramai cosa giudicata in difetto di impugnazione circa la qualificazione giuridica dell'accordo intercorso tra le parti. Quindi il Collegio toscano, con relazione alla posizione di F., P. e B. ha rilevato come non esisteva prova che il professionista avesse concordato con detti condomini un compenso maggiore rispetto a quello richiesto a carico della controparte soccombente nel giudizio, in cui espletò l'opera professionale in loro favore, di talché non poteva che esser ritenuta dovuta la somma liquidata a titolo di compenso nella notula che lo stesso avv. P. sottopose al Giudice in detto giudizio. Dunque il mancato confronto con la puntuale motivazione esposta al riguardo comporta l'inammissibilità per genericità dell'ultimo motivo di ricorso. Al rigetto del ricorso non segue la condanna del P. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante che i soggetti resistenti sono rimasti intimati. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.